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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14330/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con decreto del 06/07/2021, confermava il decreto del 09/06/2019 con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni e della confisca di beni (indicati alle pagine da 98 a 100 del decreto del Tribunale di Roma)

2. Avverso il menzionato decreto della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità del decreto impugnato per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Lamenta, in particolare, che la Corte d'appello: non ha compiuto un effettivo riscontro del cosiddetto triplice requisito, presupposto, a seguito di Corte cost., sent. n. 24 del 2019, dell'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cosiddetta pericolosità generica; ha omesso «ogni riferimento circa il momento esatto in cui si sarebbe verificato l'arricchimento ingiustificato, salvo supporre, sulla base di assunti privi di riscontro probatorio, un generico inizio già dai primi anni 2000»; non ha motivato in ordine al fatto che l'Esposito è sottoposto a custodia cautelare dal marzo del 2018, con la conseguenza che i legami con gli associati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non potevano ritenersi perduranti dopo la carcerazione; ha argomentato facendo riferimento a procedimenti penali che non erano ancora pervenuti a una sentenza definitiva e sulla base delle dichiarazioni di testi che «devono passare a un vaglio di credibilità molto incidente e, certamente, non svolto nel caso in esame»; ha affermato che la capacità criminale dell'Esposito risalirebbe al 2006, quando egli era ventenne, mentre «gli unici dati probatori con cui i Tribunali si sono interfacciati ne affermano, al più, l'origine al 2013»; ha mancato di evidenziare la necessaria attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

Occorre preliminarmente rammentare che «[n]el procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011], richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 [ora art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011], il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

Si deve altresì ricordare che, a seguito Corte cost., sent. n. 24 del 2019, con riferimento alla pericolosità cosiddetta generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 159 del 2011 (relativa a «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), si rende necessaria un'interpretazione espressiva della necessità di predeterminazione di «specifiche "categorie" di reato» (così, Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

In particolare, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, in aggiunta alla valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, «le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827-01).

Inoltre, con riguardo alla confisca, è stato chiarito che «Ella pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605- 01).

La Corte d'appello ha rispettato tali principi.

Quanta alla pericolosità sociale dell'Esposito, il decreto impugnato ne ha evidenziato sia la cosiddetta pericolosità qualificata, essendo egli indiziato di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - in particolare, del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - sia la cosiddetta pericolosità generica, dovendosi ritenere che egli, per la condotta e il tenore di vita, vivesse in parte con i proventi di attività delittuose.

A questo proposito, la Corte d'appello, anche richiamando il decreto del Tribunale di Roma, ha sottolineato come, ai fini della pericolosità del proposto, assumesse rilievo la gravità delle contestazioni nei confronti dell'Esposito, indiziato di essere il capo e finanziatore della suddetta associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al quale erano contestate anche numerose cessioni di tali sostanze, talora per quantità ingenti (come quella del 5 maggio 2014) e con ingenti profitti.

La stessa Corte ha evidenziato, altresì, come non vi fosse prova del venir meno dei legami con gli altri associati, i quali erano indicati nell'imputazione nel cospicuo numero di sedici.

Il riferimento a tali elementi di fatto appare costituire certamente un'idonea motivazione della compiuta prognosi relativa alla probabilità che L'Esposito delinqua in futuro.

In tale modo, anche a prescindere dall'accertata pericolosità qualificata dell'Esposito, la Corte d'appello deve ritenersi avere effettuato anche il riscontro del triplice requisito delle "categorie di delitto" che legittimano l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di pericolosità cosiddetta generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, avendo implicitamente ma chiaramente riscontrato come i delitti sopra menzionati fossero stati commessi dall'Esposito in un significativo arco temporale (quello di esistenza dell'associazione e di effettuazione delle numerose cessioni di sostanze stupefacenti), avessero generato profitti (quelli della cessione di tali sostanze) e avessero costituito una rilevante fonte di reddito per il proposto (gli ingenti profitti delle cessioni di sostanze stupefacenti).

Né rileva il fatto che, con riguardo ai menzionati delitti, non fosse intervenuta una sentenza di condanna definitiva, atteso che, «[i]n tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01).

Neppure comporta il venire meno della pericolosità il fatto che l'Esposito fosse stato sottoposto a custodia cautelare.

Infatti, per espressa previsione di legge (art. 14, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011), la sottoposizione dell'interessato alla misura della custodia cautelare non comporta il venir meno della misura della sorveglianza speciale ma soltanto la sospensione della sua esecuzione.

Infine, con riguardo alla "misura temporale" della confisca, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine al momento iniziale di manifestazione della pericolosità sociale dell'Esposito, individuando tale momento nel 2006, con conseguente possibilità di ablazione dei beni da lui acquisiti a decorrere da tale momento temporale, accertato come quello in cui il proposto era già impegnato in attività criminose.

A tale riguardo, la Corte d'appello ha logicamente ritenuto significativi gli elementi che: l'Esposito fosse risultato avere ingenti disponibilità sin dal 2006, in assenza di fonti lecite di reddito; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato l'Esposito come capo del clan camorristico Licciardi - operante nel territorio romano sin dal 2006 - almeno dal 2006/2007; l'Esposito aveva acquistato, per interposta persona, un immobile per C 650.000,00, di cui aveva la disponibilità sin dal 2006 (come dimostrato dal fatto che, nel novembre di tale anno, aveva stipulato il contratto per la linea telefonica fissa nello stesso immobile e come confermato anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]).

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con decreto del 06/07/2021, confermava il decreto del 09/06/2019 con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni e della confisca di beni (indicati alle pagine da 98 a 100 del decreto del Tribunale di Roma) 2. Avverso il menzionato decreto della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità del decreto impugnato per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Lamenta, in particolare, che la Corte d'appello: non ha compiuto un effettivo riscontro del cosiddetto triplice requisito, presupposto, a seguito di Corte cost., sent. n. 24 del 2019, dell'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cosiddetta pericolosità generica; ha omesso «ogni riferimento circa il momento esatto in cui si sarebbe verificato l'arricchimento ingiustificato, salvo supporre, sulla base di assunti privi di riscontro probatorio, un generico inizio già dai primi anni 2000»; non ha motivato in ordine al fatto che l'Esposito è sottoposto a custodia cautelare dal marzo del 2018, con la conseguenza che i legami con gli associati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non potevano ritenersi perduranti dopo la carcerazione; ha argomentato facendo riferimento a procedimenti penali che non erano ancora pervenuti a una sentenza definitiva e sulla base delle dichiarazioni di testi che «devono passare a un vaglio di credibilità molto incidente e, certamente, non svolto nel caso in esame»; ha affermato che la capacità criminale dell'Esposito risalirebbe al 2006, quando egli era ventenne, mentre «gli unici dati probatori con cui i Tribunali si sono interfacciati ne affermano, al più, l'origine al 2013»; ha mancato di evidenziare la necessaria attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente rammentare che «[n]el procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011], richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 [ora art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011], il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Si deve altresì ricordare che, a seguito Corte cost., sent. n. 24 del 2019, con riferimento alla pericolosità cosiddetta generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 159 del 2011 (relativa a «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), si rende necessaria un'interpretazione espressiva della necessità di predeterminazione di «specifiche "categorie" di reato» (così, Corte cost., sent. n. 24 del 2019). In particolare, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, in aggiunta alla valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, «le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827-01). Inoltre, con riguardo alla confisca, è stato chiarito che «Ella pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605- 01). La Corte d'appello ha rispettato tali principi. Quanta alla pericolosità sociale dell'Esposito, il decreto impugnato ne ha evidenziato sia la cosiddetta pericolosità qualificata, essendo egli indiziato di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - in particolare, del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - sia la cosiddetta pericolosità generica, dovendosi ritenere che egli, per la condotta e il tenore di vita, vivesse in parte con i proventi di attività delittuose. A questo proposito, la Corte d'appello, anche richiamando il decreto del Tribunale di Roma, ha sottolineato come, ai fini della pericolosità del proposto, assumesse rilievo la gravità delle contestazioni nei confronti dell'Esposito, indiziato di essere il capo e finanziatore della suddetta associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al quale erano contestate anche numerose cessioni di tali sostanze, talora per quantità ingenti (come quella del 5 maggio 2014) e con ingenti profitti. La stessa Corte ha evidenziato, altresì, come non vi fosse prova del venir meno dei legami con gli altri associati, i quali erano indicati nell'imputazione nel cospicuo numero di sedici. Il riferimento a tali elementi di fatto appare costituire certamente un'idonea motivazione della compiuta prognosi relativa alla probabilità che L'Esposito delinqua in futuro. In tale modo, anche a prescindere dall'accertata pericolosità qualificata dell'Esposito, la Corte d'appello deve ritenersi avere effettuato anche il riscontro del triplice requisito delle "categorie di delitto" che legittimano l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di pericolosità cosiddetta generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, avendo implicitamente ma chiaramente riscontrato come i delitti sopra menzionati fossero stati commessi dall'Esposito in un significativo arco temporale (quello di esistenza dell'associazione e di effettuazione delle numerose cessioni di sostanze stupefacenti), avessero generato profitti (quelli della cessione di tali sostanze) e avessero costituito una rilevante fonte di reddito per il proposto (gli ingenti profitti delle cessioni di sostanze stupefacenti). Né rileva il fatto che, con riguardo ai menzionati delitti, non fosse intervenuta una sentenza di condanna definitiva, atteso che, «[i]n tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01). Neppure comporta il venire meno della pericolosità il fatto che l'Esposito fosse stato sottoposto a custodia cautelare. Infatti, per espressa previsione di legge (art. 14, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011), la sottoposizione dell'interessato alla misura della custodia cautelare non comporta il venir meno della misura della sorveglianza speciale ma soltanto la sospensione della sua esecuzione. Infine, con riguardo alla "misura temporale" della confisca, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine al momento iniziale di manifestazione della pericolosità sociale dell'Esposito, individuando tale momento nel 2006, con conseguente possibilità di ablazione dei beni da lui acquisiti a decorrere da tale momento temporale, accertato come quello in cui il proposto era già impegnato in attività criminose. A tale riguardo, la Corte d'appello ha logicamente ritenuto significativi gli elementi che: l'Esposito fosse risultato avere ingenti disponibilità sin dal 2006, in assenza di fonti lecite di reddito; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato l'Esposito come capo del clan camorristico Licciardi - operante nel territorio romano sin dal 2006 - almeno dal 2006/2007; l'Esposito aveva acquistato, per interposta persona, un immobile per C 650.000,00, di cui aveva la disponibilità sin dal 2006 (come dimostrato dal fatto che, nel novembre di tale anno, aveva stipulato il contratto per la linea telefonica fissa nello stesso immobile e come confermato anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]). Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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