CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16121-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati – avversola SENTENZA N. 2171/2023 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto al tribunale di Milano l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società dallo stesso rappresentata. 1.2. In data 3/2/2023 anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.3. Il tribunale di Milano, con sentenza depositata i l 13/2/2023, ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che la società era as soggetta ta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la stessa versavain stato di insolvenza , rilevando , tra l ’ altro, che l’imprenditore, nel ricorso “in proprio”,aveva dato conto di debiti pari, nel 2021, ad € . 10.022.463 a fronte di un attivo di € . 5.398.239 ed aveva segnalato “difficoltà insormontabili a continuare nella gestione tipica dell’impresa”. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di maggioranza della società [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto reclamo avverso l ’ indicata sentenza , chiedendonela revoca. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito al reclamoe ne ha chie sto il rigetto. 1.7. La corte d ’ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.8. La corte, al riguardo, dopo aver premesso che: - nessun rilievo può essere attribuito“alle complesse vicende che, Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 il 31 agosto 2021, hanno portato alle dimissioni del socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed alla nomina, in sua vece, di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, al sequestro delle azioni di titolarità dello Schiavio, con la sua temporanea (ed oramai cessata) estromissione dalla società ” ; - l ’ accertamento dello stato di insolvenza prescinde, infatti, dalle cause che lo hanno determinato e da ogni valutazione sull’imputabilità o meno delle stesse all’imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato, innanzitutto, la questione se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale “in proprio” era stata legittimamente proposta o meno. 1.9. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte, ha lamentato, tra l’altro,che la decisione dell ’ amministratore unico di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall’art. 120-bisc.c.i.i.. 1.10. La corte d’appello ha respinto la censura rilevando , in sostanza,che: - l ’ art. 120 - bis cit. è inserit o nel Titolo IV del codicedella crisi e dell’insolvenza che , intitolato “ s trumenti di regolazione della crisi”, disciplina le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell’insolvenza, anche liquidatorie; -tale disposizione, però, non trova applicazione per la liquidazione giudiziale, anche se si tratta di società,che è, invece, disciplinata dal Titolo V; - il legislatore , infatti , h a mantenuto ferma la distinzione tra siffattetipologie di procedure, come si ricava dalla rubrica della Sezione II del Titolo III (“procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”) e dall’art. 40 cit. , il quale , al comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva,prevede, al Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 primo ed al secondo periodo, disposizioni comuni al procedimento di accesso “agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”, ma, al terzo periodo, rinvia all’art. 120-bis cit. solo per “ la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza”, senza più menzionare la liquidazione (coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò che accade con la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, la formulazione di proposte e l’assunzione di obblighi verso i creditori); -la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, cuisi deve l’introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo, ogni dubbio, evidenziando (i) che la nuova Sezione VI - bis prevede “disposizioni specifiche sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza da parte delle società introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies … che intendonofavorire l’utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione”, (ii) che“con l’articolo 120-bis si disciplina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza chiarendo che l’avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall’articolo 2086, secondo comma, del codice civile” e (iii) che “è dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento, mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società…”. 1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione dedotta dal reclamante, e cioè la sussistenza dello stato d’insolvenza della società. 1.12. Ilreclamante, infatti, ha osservato la corte d’appello, ha negato che la società versasse in stato d ’ insolvenza sul rilievo che: -la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel mese di febbraio 2023 era oramai “in gran parte insussistente”; - “ il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato estinto il debito dei chirografari aderenti al Piano la cui rateazione era prevista entro 90 giorni”, tanto che “l’importo previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00”; - non era verosimile l ’ ammontare delle perdite riferite dall’amministratore Brughera, che non aveva mai fornito al socio documentazione contabile atta a consentire le opportune verifiche; -la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia in considerazione della possibilità di sterilizzare le perdite dell’esercizio 2021 ai sensi dell ’ art. 6, comma 1, del d . l . n. 23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato tale disponibilità. 1.13. La corte d’appello ha, invece, ritenuto che non si poteva nutrire alcun dubbio sullo stato d ’ insolvenza d ella [OSCURATO:PERSONA]. 1.14. La corte, in particolare , dopo aver rilevato che “appaiono decisivi i documenti depositati dal curatore e le circostanze riferite all’esito dell’accertamento del passivo, di una prima valutazione dell’attivo e delle verifiche svolte sulla contabilità” e che “il fascicolo della procedura fallimentare deve Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 considerarsi acquisito d’ufficio a quello del reclamo ed è, conseguentemente, liberamente consultabile da parte del giudice investito del ricorso”,per cui “le richieste di deposito di documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo di agevolare la consultazione di tale fascicolo”, ha, in sostanza, ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad € . 5.396.866,48, molti dei qualirisalgono agli anni 2019 e 2020 e documentati da decreto ingiuntivo; - d iversamente da quanto riferito dal reclamante , esistono anche debiti verso dipendenti (di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per circa €. 240.000 ,00 ; - n el complesso, la verifica del passivo rende evidente che il piano attestato d el dicembre 2021 , che dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale esecuzione e che la situazione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore ha potuto accertare che la società era inattiva e non vi erano contratti in corso di esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti;- nessuna manifestazione d ’ interesse è pervenuta, del resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la pubblicità effettuata; -il disinteresse del mercato costituisce un chiaro indice dell’incapacità dell’impresa di generare profitti e, anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i propri ricavi; - tale circo stanza non è contraddetta dalle dichiarazioni di intenti pervenute allo Schiavio, che dovrebbero dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di ripresa della società, trattandosi, in realtà, di “ generiche Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 manifestazioni di interesse”, subordinate a verifiche contabili ed all’esecuzione di due diligence, senza alcuna assunzione di obblighi da parte dei loro autori; - le stesse conclusioni si impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate il 9/6/2023, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto formulate in termini non impegnativi e sul presupposto che venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - q uanto , poi, alla dichiarazione dello Schiavio di essere disposto di mettere a disposizione della società la somma di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione sia giunta in ritardo , poiché lo stato d i insolvenza dev ’ essere accertato con riferimento alla data della sentenza, e che, comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di per sé “insufficiente al pagamento integrale e nei termini concordati degli ingenti debiti accertati”;- l a situazione di crisi della società è, del resto, molto risalente nel tempo, come attestato dalla presentazione, il 22/2/2021, in penden za d i quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda di concordato “in bianco”, dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento; -l’ esito infausto dei precedenti tentativi di “ governare ” la crisi, ne attestano l’irreversibilità e dimostrano “l’inadeguatezza delle risorse disponibili per la ristrutturazione del debito” e la prosecuzione dell’attività nonché “l’urgenza di provvedere al fine di evitare l’ulteriore aggravamento del già imponente dissesto”; - sotto il profilo del patrimonio, l e prime indagini del curatore dimostranol’assoluta insufficienza delle poste dell’attivo rispetto all’entità delpassivo, considerato che i beni mobili inventariati hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di €. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare , nel consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo Schiavio con una somma di denaro, con ordinanza resa il 30/1/2023, ha ritenuto la congruità dell’importo di €. 120.000,00,pur a fronte di una partecipazione sociale in capo al reclamante per una quota pari al95% del capitale sociale di € . 775.000, rilevando che, sulla base dei dati di bilancio, “le partecipazioni sociali oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile valore essendo del tutto vaghe le prospettive future di risanamento dell’impresa, legate all’apporto di investitori che oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia riferibilità al modello prescelto, condizionano il loro indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un cambio di governance della società, gestita da un amministratore che ad oggi non ha ancora sottoposto all’approvazione dell’assemblea il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, risalendo al 31 dicembre 2020 l’ultimo bilancio approvato come risulta dalla visura camerale…”; - la sussistenza di “ ingenti debiti scaduti fin dal 2019” e di un “ piano di risanamento inattuato ” esclude , infine, che la “ sterilizzazione ” degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale prevista dalla legislazione emergenziale del periodo Covid, potesseincidere sull’incapacità, strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere che la stessa avesse i requisiti per potersene avvalere) di “onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali”. 1.15. La corte d’appello,quindi, dopo aver rilevato che “la sussistenza dello stato d’insolvenza smentisce di per sé che la Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 domanda giudiziale possa integrare un’ipotesi di abuso dello strumento processuale”, ha rigettato il reclamo. 1.16. [OSCURATO:PERSONA], quale socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con ricorso notificato in data 27/9/2023, ha chiesto, per nove motivi, la cassazione della sentenza. 1.17. Ha resistito, con controricors o, [OSCURATO:PERSONA] GiovanniBrughera, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha chiesto la condanna del ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 1.18. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti intimati. 1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando, tra l’altro, che: -in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il c uratore della liquidazione giudiziale della Passavant ha ceduto allo Schiavio il ramo d’azienda costituito dal marchio registrato “[OSCURATO:PERSONA]”, dalle referenze e certificazioni ISO, dall’avviamento e dai crediti relativi all’attività svolta dalla Passavant, per il prezzo di € . 210.000,00, interamente pagato dall’acquirente; - il ramo d’azienda è stato acquistato “sul presupposto e sulla prospettiva, ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale”, tanto che nell’art. 1 dell’atto di cessione è espressamente previsto che “formano oggetto della presente cessione, tra l’altro, anche l’avviamento commerciale del ramo di azienda, le progettazioni delle macchine per il trattamento dell’acqua, le progettazioni degli impiantidi cui alle referenze cedute, tutta la documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti inerenti il ramo aziendale ceduto (cosiddetto “[OSCURATO:PERSONA]”), come da certificazioni”; - t ale cessione , pertanto, costituisce un’ulteriore conferma dell’esistenza, all’epoca, della prospettiva Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 di continuità aziendale della Passavante, dunque, del carattere abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della Passavant proposta dalBrughera. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120-bis del c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace l’istanza di liquidazione giudiziale della società presentata dall’amministratore della stessa,omettendo, tuttavia, di considerare che, se l’amministratore è pacificamente legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta, nondimeno, che: - l ’ art. 120 - bis c.c.i.i., “ a miglior tutela della società mandante e degli altri soggetti interessati”, subordina la proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte dell’organo gestorio al previo rispetto di stringenti “ requisiti formali”; - la decisione dell ’ organo gestorio, prodromica all’esercizio del potere rappresentativo, dev’essere, infatti, assunta con atto pubblico notarile e dev’essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda giudiziale dev’essere, inoltre,sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società; -gli amministratori, infine,devono preventivamente informare i soci dell’avvenuta decisione di proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo , in difetto di tali condizioni, non può assolutamente ritenersi validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell’art.182 c.p.c., poiché “tali requisitiformali condizionano la nascita e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario dell’amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad incidere significativamente nonsolo sulla attività di impresa, ma Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante”; - l’art. 120-bis c.c.i.i. dispone , in effetti , al comma 1 , che “l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, compresa la procedura di liquidazione giudiziale, “ è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”, che “la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata eiscritta nel registro delle imprese” e che “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società…”; - l ’ art. 120 - bis c.c.i.i., infine, al comma 3 , dispone che “ g li amministratori sono tenuti a informare i soci dell ’ avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”; - nel caso in esame, l’amministratore unico della società ha presentato la domanda di liquidazione giudiziale della Passavantviolando dolosamente il diritto del socio ad essere previamente informato della sua “decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, ed ha, in tal modo, im pedito allo stesso l’esercizio del diritto dichiederne la revoca dalla carica ricoperta a fronte della “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi” da parte dell’amministratore che non era “conforme alle condizioni di legge” richiamate nell’art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i.. 2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnataha, in sostanza, ritenuto che la decisione dell’amministratore della societàdi presentare la domanda di apertura della “liquidazione giudiziale” ai danni della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l’art. 120-biscit. prevede per la domanda di accesso agli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”,la forma del verbale redatto da notaio, né , una Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 volta assunta, dev’essere comunicata ai soci e , come tale, iscritta nel registro delle imprese. 2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. L’art. 40 c.c.i.i.(nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso innanzi al tribunale di Milano in data 1/2/2023), al dichiarato scopo di dettare norme comuni al “ procedimento ” introdotto dalla “domanda di accesso” tanto “agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (art. 37, comma 1) , quanto “ alla liquidazione giudiziale”(art. 37, comma 2), ha espressamente previsto che : - tale “ procedimento … si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “i l ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “ la domanda del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque, anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese” per la relativa “iscrizione”, che è “eseguita entro il giorno seguente”, ed è, infine, “trasmessa”, “unitamente ai documenti allegati”, “al pubblico ministero” (comma 3). 2.4. L’art. 40cit., inoltre, ha stabilito (così differenziando la disciplina della domanda di accesso ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza” rispetto a quella di accesso alla “liquidazione giudiziale”) che “la domanda”d i una “società” per l’“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”(e non anche, dunque , se diretta a ll ’ apertura della diversa procedura di “ liquidazione giudiziale ” ) , “ è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis” (comma 2, secondo periodo). 2.5. L’art. 120-bisc.c.i.i., in effetti, disciplina “ l ’ accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell ’ insolvenza ” da Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 parte di una“società” (e degli imprenditori collettivi diversi dalle società: comma 6), prevedendo, sempre nel testo in vigore ratione temporis, che: - “l ’ accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”; - “ l a decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese”; -“la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società” (comma 1); - gli amministratori sono tenuti ad informare i soci della “avvenuta decisione di accedere a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza” nonché a “ riferire periodicamente del suo andamento”(comma 3). 2.6. L’inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono, compresi i riferimenti, previsti dall’art. 120-bis, comma 1, cit., al “contenuto della proposta” ed alle “condizioni del piano” ( che, “ unitamente all ’ accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, sono decisi “ in via esclusiva”, “dagli amministratori”), al pari della distinzione tra il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, prevista dagli artt. 41 e 49 c.c.i.i. , e il procedimento per l’apertura di “uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, prevista dagli artt. 44 ss.c.c.i.i., inducono , in effetti, a ritenere che le stesse trov i no senz ’ altro applicazione con esclusivo riguardo alla domanda con la quale la società debitrice richiedadi accedere ad uno strumento “di regolazione della crisi e dell’insolvenza”(artt. 56 ss. c.c.i.i., che compongono il titolo IV del codice della crisi, di cui fa parte anche il capo III- bis, formato dagli artt. 120-bisss. cit.): non anche , a differenza di quanto sostiene il ricorrente, a lla domanda con la quale la stessa società chiede l’apertura della (differente) procedura Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 della “liquidazione giudiziale”, disciplinata dal titolo V dello stesso codice. 2.7. Non v’è, del resto, alcuna ragioneper ritenere che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba necessariamente: - rivestire la forma del “ verbale redatto da notaio”, in mancanza della necessità, che invece caratterizza le domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tanto del riferimento al “ contenuto della proposta”, quanto dell’illustrazione delle “condizioni del piano”; -essere “depositata e iscritta nel registro delle imprese ” al fine della sua opponibilità ai terzi, in mancanza di effetti giuridici (che invece conseguono alla “ pubblicazione ” della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza: cfr. l’art. 170 in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 ss. c.c.i.i., che fanno riferimento al “deposito della domanda”cui è seguita l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale) direttamente collegati alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, che è, dunque, sufficientemente eseguita, a fini di pubblicità notizia, dal cancelliere una volta che la domanda sia stata depositata. 2.8. E neppure risulta indispensabile, per le ragioni di seguito espresse in sede di scrutinio del secondo, terzo e quarto motivo, che la decisione degli amministratori di presentare la domanda di liquidazione giudiziale sia trasmessa ai soci né che gli stessi siano informati periodicamente dagli amministratori del suo svolgimento. 2.9. La soluzione esposta , come affermato dalla corte d’appello, trova conferma anche nelle modifiche apportate dall’art. 1, lett. b, del d.lgs. n. 136/2024 all’art. 2, comma 1, lett. m-bis, c.c.i.i. (applicabili, peraltro, come stabilito dall ’ art. 56, comma 4, con evidente significato interpretativo, anche ai Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 “procedimenti” instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. e che, come quello in esame, erano ancora “pendenti” al momento in cui, in data 28/9/2024, è entrato in vigore): lì dove, in particolare, tale norma, all’esito di tali modifiche, ha espressamente stabilito che gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” sono “le procedure” “diverse dalla liquidazione giudiziale”. 2.10. La decisione degli amministratori di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale, pertanto, non deve risultare da “verbale redatto da notaio ” né dev ’ essere (come tale) “depositata e iscritta nel registro delle imprese”, né, infine, una volta assunta, dev’essere comunicata ai soci della società debitrice: essendo , evidentemente, sufficiente ( ma anche necessario) che la stessa (che è e resta di loro esclusiva competenza) sia sottoscritta (come poi confermato , analogamente a quanto già previsto dall’art. 120-bis, comma 1, cit. in materia di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, dalla modifica apportata all ’ art. 40, comma 2, c.c.i.i. dal d.lgs. n. 136 cit. ) da coloro che (come l’amministratore unico) ne abbianola “rappresentanza”. 2.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 2 Cost. e dell ’ art. 100 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 48 e 483 c.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza della società esclude di per sé che la proposizione della domanda di liquidazione giudiziale da parte dell’amministratore della stessa possa integrare un ’ ipotesi di abuso di tale strumento processuale, omettendo, per contro, di considerare che: - il reclamante aveva espressamente dedotto che il Brughera aveva presentato , nella qualita di Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 amministratore della Passavant, la domanda di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa al solo scopo di favorire l’acquisto della sua azienda della daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -tale iniziativa, specie se si considera che “prima e al momento della presentazione di tale istanza (e anche successivamente) sussisteva ferma la disponibilità di alcuni investitori italiani e stranieri a ricapitalizzare e risanare la Passavant” e che, pertanto, “dovevano necessariamente essere perseguite le strade alternative alla liquidazione giudiziale”, non trovandosi la societàin una situazione di insolvenza irreversibile, si configura , quindi, come un abuso del processo poiché, in violazione de i doveri di correttezza e buona fede previsti da gli art t . 1175 e 1375 c.c., lo strumento processuale è statoutilizzato, in ragioni dei fatti denunciati nell’atto di reclamo,per fini differenti rispetto a quelli suoi propri,e cioè assicurare , mediante l ’ apertura della liquidazione concorsuale, la tutela dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum. 2.12. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le condotte del Brughera , così come denunciate dall ’ istante nell’atto di reclamo, che integrano l’abuso da parte dello stesso nella proposizione della domanda diliquidazione giudiziale della Passavant, con conseguente inammissibilità dellastessa, come la distrazione di ingenti fondi dalla Passavant , per l ’ ingente importo complessivodi €. 860.552,19, che ha certamente inciso sullo stato d’insolvenza della Passavant, e il tentativo di distrazione dell’azienda della Passavant, con la sua “svendita … in sede concorsuale”in favore della [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., vale a dire circostanze in fatto, decisive e concludenti,che, unitamente al Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 mancato coinvolgimento dell’assemblea dei soci e all’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 120-bis c.c.i.i.,dimostrano, in modo chiaro ed univoco , l ’ abuso, sotto il profilo sia sostanziale sia processuale, del diritto di proporre l’istanza diliquidazione giudiziale. 2.13. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086, comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett . b , e 7 c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la domandadi liquidazione giudiziale possa integrare un ’ ipotesi di abuso dello strumento processuale e che, se sussiste l’insolvenza, qualunque istanza volta all ’ apertura di tale procedura deve sempre ritenersi necessariamente legittima, omettendo, tuttavia , di considerare che: - l ’ istanza di liquidazione giudiziale è stata presentata dall’amministratore unico della Passavant, abusando di tale strumentoprocessuale, per una finalità estranea agli interessi della Passavant e dei suoi creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte della “concreta possibilità di risanare laPassavant attraverso la sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri” ed anche con “ l ’ intervento finanziario de llo stesso socio ” reclamante, il Brughera avrebbe potuto e soprattutto dovuto astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della Passavant e avrebbedovuto, invece, ricorrer e , sussistendone i presupposti, ad una delle misure di superamento della crisi previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, ecc. ; - il Brughera , quindi, ha esercitato, quale amministratore unico, il diritto della Passavant di proporre Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 domanda di liquidazione giudiziale, in modoabusivo, doloso e contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o rigettata ; - l ’ amministratore della società, in effett i, ha il dovere , previsto dall ’ art. 2086, comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l ’ adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dell ’ ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; -il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale, come la liquidazione giudiziale, rappresenta, al contrario, una vera e propriaextrema ratio, per cui l’amministratore di società deve sempre cercare una soluzione stragiudiziale o giudiziale di risanamento, evitando sino all’ultimo la liquidazione giudiziale; - l’art. 7 c.c.i.i. enuncia , del resto, il principio del f avor per le misure volte a salvare l’impresa rispetto alla liquidazione giudiziale della stessa, tantoè vero che tale norma prevede che, a determinate condizioni, nel caso di proposizione di più domande,il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata; - la presentazione di una domanda per l’apertura di una procedura concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e deiprincipi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguirefinalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti; - l ’ art. 4 , commi 1 e 2,lett. b, c.c.i.i. prevede , in effetti, che (i) “ nel corso delletrattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” e che (ii) Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 “il debitore ha il dovere di … assumere tempestivamente le iniziative idonee … alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell ’ insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori”; - i l debitore ha, dunque, l ’ obbligo di cercare soluzione alternative per il risanamento dell’impresa prima di ricorrere alla liquidazione giudiziale,che rappresenta una vera e propria ultima ratio; -tale violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in quanto, ove avesse correttamente interpretato l ’ effettivo contenuto del predetto motivo di reclamo, la c orte d ’ appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare l’apertura dellaliquidazione giudiziale, così da consentire al socio e all’assemblea di deliberare l’accesso della Passavant alle misure di superamento della crisi d’impresa, così da poter risanare la Passavant escongiurare la liquidazione giudiziale. 2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.15. Non v’è dubbio, in linea di principio, che ricorre l’abusodel processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giustoprocesso, una parte utilizz i strumenti processuali per perseguire, in danno della controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti(cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007, in motiv.). 2.16. Si pensi, in particolare, al caso in cui la domanda di ammissione al concordato preventivo sia stata presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditorima con il palese scopo di differire , in pregiudizio di questi ultimi, la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale(cfr. Cass. SU n. 9935 del 2015; Cass. n. 5657 del 2017; Cass. n. 8982 del 2021; Cass. n. Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 13997 del 2023), ovvero, simmetricamente, a quello in cui la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (come già quella di fallimento) sia la conseguenza di una condotta abusiva da parte del creditore istante ai danni del debitore, come nel caso in cui lo stato d’insolvenza della società debitrice sia stato causalmente determinato da un comportamento dello stesso creditore ricorrenteimprontato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte debitrice (cfr. Cass. n. 12405 del 2000, in motiv., cheha cassato una sentenza di merito che, pur avendo definitivamente accertato come l’unico creditore istante aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio realizzato dalla società debitrice e il conseguimento della necessaria liquidità, aveva nondimeno confermato la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni di quest’ultima). 2.17. Resta, nondimeno, il fatto che: - l a domanda di liquidazione giudizialeè volta esclusivamente all ’ accertamento , da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore, (di almeno uno ) dei requisiti soggettivi previsti dall ’ art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i.i., quanto del presupposto oggettivo , costituito dal suo stato d ’ insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i.); -il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.) impone al tribunale(come già la dichiarazione di fallimento: artt.1 e 5 l.fall.) la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza (artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento(art. 23 ss. l.fall.), è, peraltro,volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa attiva (artt. 142 ss . e 211 ss . c.c.i.i.) , e, dall ’ altro, alla soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220 Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertat e dagli organi della stessa (artt. 200 ss. c.c.i.i.) ; - la liquidazione concorsuale , dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano (o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati satisfattivi. 2.18. Isoci della società (di capitali: fatta salva la società in accomandita per azioni) assoggettata a lla liquida zione giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei , sul piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella liquidazione giudiziale, per la partecipazione all’assemblea convocata dal curatore ai fini previsti dall’art. 233, comma 2, c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti che tali atti producono. 2.19. I soci di tali società ( salvo che per le pretese creditorie che gli stessi vantino verso la società stessa quali residual claimants, le quali, però, presuppongono, onde venire in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e, dunque, l’esistenza effettiva, all’esito della liquidazione, di un “patrimonio netto”: art. 2350 c.c.)sono portatori, tanto prima dell’apertura della procedura (cfr. Cass. n. 6116 del 2025), quanto, e a maggior ragione, dopo l’apertura della procedura concorsuale), diun mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica delpatrimonio sociale (la cui tutela, in effetti, spetta esclusivamente alla società e, dunque, prima della procedura, agli amministratori della stessa ex art. 2380- bisc.c. e, dopo la sentenza dichiarativa, al suo curatore: artt.31 l.fall. e 1128 c.c.i.i.)e subiscono, dunque, solo d i riflesso le conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio sociale operata da gli amministratori della società (Cass. n. Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua stessa apertura). 2.20. La soggettività giuridica piena della società di capitali, quale soggetto distinto da quello dei singoli soci, comporta, infatti, che, in caso di assoggettamento della stessa a fallimento (o a liquidazione giudiziale) , i suoi soci , sub endo soltanto la perdita delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale quale mero riflesso della liquidazione del patrimonio sociale, non abbiano, come tali, un interesse proprio e diretto, giuridicamente rilevante, al miglior risultato liquidatorio di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 11369 del 1999, la quale, in attuazionedell’esposto principio, ha ritenuto che i soci, in quanto tali, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all’art. 100 c.p.c., idoneo a legittimarli ad esperire il reclamo a norma dell’art. 26 l.fall., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa impugnazione a “chiunque vi abbia interesse”, contro i provvedimenti del giudice delegato concernenti la vendita di beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio; conf., Cass. n. 8434 del 2012, secondo la quale i soci della società fallita, a differenza di quest’ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. avversoil provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di qualsivoglia diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 c.p.c. bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale). 2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si presta, dunque, ad essere qualificata in termini di abuso, rispetto alla liquidazione coattiva dei relativi beni ed ai Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 conseguenti risultati satisfattivi,solo nei confronti dei creditori , che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione alle circostanze del caso, sia stataproposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare , attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o, quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere, inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in termini di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale, restando, dunque, legittimati, ove ne abbiano l’interesse attuale e diretto , soltanto ad impugnare la sentenzache apre la procedura, contestando la sussistenza dei relativi presupposti, ma non l’abuso che, in ipotesi , la presentazione della relativa domanda abbia integrato. 2.22. La proposizione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell ’ amministratore unico della società Passavant in funzione della prospettata liquidazione concorsualedell’azienda sociale ad una determinata società, non si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte d’appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del socio ricorrente. 2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale sussista in relazione all’altro addebito che il ricorrente ha formulato rispetto alla legittimità dell’iniziativa assunta dall’amministratore della società, e cioè di aver presentato la domanda di liquidazione giudiziale della stessa senza aver preliminarmenteverificato la sussistenza delle condizioni per la sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 sua crisi che consentisseal socio la conservazione, in tutto o in parte, del valore e della redditività della sua partecipazione. 2.24. Tale abuso è configurabilesoltanto a condizione che sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal giudice di merito o (in mancanza) dall’esposizione in ricorso di circostanze( risultanti dagli atti del giudizio ) a tal fine decisive , che: -sussistevano con certezza i presupposti per l ’ ammissione della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale; - l’amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni della società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti presupposti; - la partecipazione sociale del socio, a seguito dell ’ ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz’altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale. 2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta specificità, la sicura emergenza dagli atti del giudizio dei presupposti che avrebbero senz’altro indotto il tribunale, ove la corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi diversa dalla liquidazione giudiziale, né che l’amministratore abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né, infine, chel’ammissione della Passavant ad una di tali procedure (peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che (a) la società, come incontestatamente accertato dalla corte d’appello, aveva già presentato, allo scopo di “governare” la crisi, una domanda di concordato “in bianco”, che però era stata dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il quale, a sua volta, per l ’ inadeguatezza delle risorse disponibili per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell’attività, non aveva evitato l’ulteriore aggravamento del già imponente dissesto; (b) l’amministratoredella società, a fronte d i tale s tato d’insolvenza(sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di assumere “tempestivamente” le iniziative idonee alla individuazione dello “strumento di regolazione” di tale situazione più adeguato in relazione alle circostanze del caso e, ove individuato, di darvi rapida attuazione “ al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. b, c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame), l’obbligo, penalmente sanzionato, di evitarne l’aggravamento chiedendo, tempestivamente, “nell’interesse prioritario dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e,dunque, non di quello, chiaramente recessivo, dei soci), l ’ apertura della liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.). 2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo, la legittimazione del socio, ove ne abbia l ’ interesse attuale e diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l ’ apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società , deducendo, ad esempio, che la domanda di liquidazione giudiziale sia stata proposta dall ’ amministratore della società debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi (art. 2, lett. a, c.c.i.i.) e non poteva essere, dunque , assoggettata a liquidazione giudiziale, che presuppone , al contrario, come stabilisce l’art. 121 c.c.i.i., l a sua i nsolvenza irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.). Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 2.27. I soci, d’altro canto, una volta che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società (così come decisa, in via esclusiva, dagli amministratori della stessa) sia stata formalmente presentata, con il deposito del relativo ricorso presso la cancelleria del tribunale e la sua successiva iscrizione (a cura del cancelliere) presso il registro delle imprese, che la rende agli stessi (come a tutti i terzi) opponibile (art. 2193 c.c.), non rimangono di certo privi di tutela giuridica nei confronti di tale iniziativa ove ( come ha fatto il ricorrente ) se ne deduca l’illiceità in quanto espressione di una scelta gestoria asseritamente presa dall’amministratore in violazione dei doveri giuridici inerenti alla carica, come quello di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società che amministra solo dopo aver diligentemente e tempestivamente verificato, come gli impongono gli artt. 2086, comma 2°,c.c. e 4, comma 2, lett b, c.c.i.i., la sussistenza delle condizioni per l’accesso della società ad una procedura di regolazione del suo stato di crisi o di insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale e aver dato rapida definizione allo strumento di regolazione prescelto. 2.28. I soci, in effetti, nel caso in cui la decisione gestoria sia stata assunta dagli amministratori della societàin mancanza dei presupposti a tal fine previsti dalla legge (a partire dalla negligente percezione di uno stato di insolvenza in realtà inesistente nonché, e prima ancora, della negligente esclusione della sussistenza delle condizioni per accedere ad uno strumento di regolazione dell’insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale), possono senz’altrointraprendere le iniziative ad essi riservati dalle norme societarie a carattere generale, vale a dire (ove si tratti, come nella specie, di società per azioni): - (a) proporre l’azione di risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione che l’iniziativa illecitamente assunta Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 dagli amministratori abbia (in ipotesi) direttamente arrecat o ai loro diritti(art. 2395 c.c.); - (b) proporre (fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale , che trasferisce in via esclusiva al curatore la legittimazione a proporre o proseguire tale azione: art. 255, lett. a, c.c.i.i.) l ’ azione sociale di responsabilità (ove muniti della necessario quorum) per il danno che la decisione assunta abbia in ipotesi illegittimamente arrecato al patrimonio della stessa società (art. 2393-bisc.c.) e, di riflesso, al valore e alla redditività della partecipazione posseduta; - (c) proporre l ’ impugnazione della deliberazione consiliare (ovvero della determinazione dell’amministratore unico) che, in violazione dello statuto o della legge, come le norme che disciplinano gli interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art. 2391 c.c.) o le norme incriminatrici dei fatti distrattivi (perseguibili già dopo la domanda ai sensi degli artt. 322 ss. e 346, comma 2, c.c.i.i.), sia lesiva dei loro diritti, come quello alla conservazione del valore e della redditività del la propria partecipazione (art. 2388, comma 4°, c.c.); - (d) promuovere la revoca (per giusta causa da parte dell’assemblea o per gravi irregolarità gestorie da parte del tribunale) degli amministratori (a norma, rispettivamente, dell’art. 2383 e dell’art. 2409 c.c.: non trovando, come detto, applicazione l’art. 120-biscit.), con la sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi amministratori, i quali, dal loro canto, hanno il potere di procedere, se ritengono (e ancora possono) , alla “rinuncia” alla domanda (di apertura della liquidazione giudiziale) già proposta da quelli revocati (art. 43 c.c.i.i) e alla presentazione (nelle forme previste dall’art. 120-bis cit.) della domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dalla legge (artt. 44 ss. c.c.i.i. e 2086, comma 2°, c.c.). Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 2.29. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenzain ragione dell’erronea interpretazione del motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il reclamante ave va impugnato la sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza, tuttavia, considerare che: - il reclamante aveva, in realt à , impugnato la sentenza deducendo, fra l’altro, come motivo di reclamo, anchela circostanza che l ’ amministratore unico della Passavantaveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale della stessa Passavant senza avere previamente informato il socio e l ’ assemblea ; - l ’ art. 120 - bis , comma 3, c.c.i.i., infatti, stabilisce espressamente che “ gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell ’ insolvenza …” ; - l’errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un vizio in procedendo, ha causato un concreto pregiudizio al reclamante poiché , ove avesse correttamente interpretato l’effettivo contenuto del predetto motivo di reclamo, la corte d’appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare l’apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio e all’assemblea di deliberare l’accesso della Passavant alle misure di superamento della crisi d ’ impresa, scongiurandone la liquidazione giudiziale. 2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo. 2.31. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., dell’art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, sul rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito d’ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della impugnazione, e che le richieste di deposito di documenti indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare la consultazione di tale fascicolo da parte del giudice della impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l ’ acquisizione in giudizio di documenti, e cioè la “ copia dello stato passivo dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del passivo, (la) copia del Progetto dello stato passivo depositato”, la “ copia del programma di liquidazione se già redatto e, in mancanza, (una) sintetica relazione sull ’ attivo rinvenuto, sulle iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell’attivo e sugli esiti, allo stato, di tali attività”, la “copia della relazione redatta ai sensi dell’art. 130, comma 1, CCII, se non secretata (o non integralmente secretata) dal giudice delegato precisando, in ogni caso, se vi sia compatibilità tra gli esiti dei primi accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell’art.49, comma 3, lettera f) e le scritture contabili reperite”, omettendo, per contro, di considerare che: - a fronte della contumacia del curatore, tale iniziativa officiosa è , in realt à , illegittima e ingiustificata; -la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente rimesso in termini il curatore , volontariamente rimasto contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché riprodurre documenti, facoltà che spetta invece soltanto alle partiritualmente costituite; - la c orte non poteva supplire, con un ordine esibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività difensiva del curatore contumace , riten endo decisiv i e indispensabili i documenti chenon potevano essere acquisiti con tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 sentenza, anche perché l’art. 345 c.p.c., espressione di principio generale, non consentel’acquisizione di prove in appello, salvo quelle da cui la parte dimostri di essere incolpevolmente decaduta; - l a c orte d ’ a ppello ha , quindi , attinto da una parte , non costituita e non dichiarata c ontumace , documenti ritenuti decisivi,in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione del principio dispositivo; - il reclamo deve , infatti, contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l’indicazione degli specifici motivi previstidagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambitodell’ impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante; - la corte d’appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva del gravame, ha ritenuto che il giudice del reclamo sarebbe liberodi attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal curatore reclamato. 2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il potere officioso del giudice di ordinare alla parte , ai sensi dell ’ art. 210 c.p.c., l ’ esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e che, di conseguenza, tale potere può essere senz’altro esercitato dal giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione alla sentenza dichiarativa difallimento in ragione del carattere officioso del processo, che conserva tale natura anche in grado di appello, e consente al giudice, se lo ritenga necessario per la sua indagine, di attingere a tutte le risultanze processuali, senza distinguere tra oneri spettanti all’una o all’altra parte (Cass. n. 26264 del 2005). 2.33. Tale principio, già dettato in materia d ’ opposizione al fallimento (ed al relativo giudizio d ’ appello, che era Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 assoggettato alle norme comuni), trova a maggior ragione applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18, comma 10°, l.fall.) e di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la corte d’appello assume, anche d’ufficio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l’ordine di esibizione ad una delle parti, pur se contumace, come il curatore della procedura reclamata, relativamente agli atti contenuti nel fascicolo della procedura. 2.34. L’art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che il reclamo avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall’art.18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e la relative conclusioni”, con la conseguenza che: -tale mezzo, pur non dovendo contenere l’indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all’art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. n. 31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo ”, “ sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”;Cass. n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giudice del recla ma , però, sia pur nei limiti delle censure Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 sollevate dal reclamante, è nondimeno tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi (previsti dall’art. 18, comma 10°, l.fall. e dell ’ art. 51, comma 10, c.c.i.i.) , tutte le questioni concernenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura della procedura, a partire dalla sussistenza dello stato d’insolvenza. 2.35. La statuizione della corte d’appello, lì dove ha disposto in via ufficiosa l’acquisizione di “documenti” in possesso del curatore in quanto “ decisivi ” al fine di verificare la sussistenza (che il reclamante aveva negato) dello stato d’insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta. 2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di interesse da parte dei terzi all ’ acquisto della azienda della impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro indice della incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle passività correnti con i propri ricavi, omettendo, tuttavia, di considerare che: -una manifestazione di interesse, seppure non recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), non può affatto ritenersi totalmente inidonea a fare nascere alcun obbligo giuridico in capo al terzo , trattandosi dell’espressione di una volontà negoziale idonea a far nascerein capo al suo autore l’obbligo giuridico di condursi secondo buona fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata rottura delle trattative, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal terzo (la [OSCURATO:PERSONA]) era seguita anche la stesura di una bozza Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 diaccordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle parti; - non può, dunque, razionalmente affermarsi che le manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pur se numerose, genuine ed evolute addirittura in puntuazioni, assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo subordini, come sempreaccade, la formulazione di una proposta economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio aziendale. 2.37. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e111, comma 7°, Cost. , in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insanabilmente contraddittoria , la c orte d ’ a ppello, pur avendo accertato l ’ inesistenza d ell ’ ingente debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha, poi, dichiarato di non poter “nutrire alcun dubbio” sulfatto che la [OSCURATO:PERSONA] versasse in stato d’insolvenza. 2.38. Con il nono motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 669 octies, comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il proprio convincimento circa lo stato d’insolvenza della società su valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro, considerare che l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processoe tra diverse parti. 2.39. Il settimo, l’ottavo e il nono motiv o , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00,e, per altro verso , che, alla data d ella sentenza d i apertura della liquidazione giudiziale, la società era inattiva e non vi erano contratti in corso di esecuzione, ed, in forza dei fatti così accertati, compresa la riscontrata insufficienza delle poste dell’attivo rispetto all’entità del passivo, ha correttamente ritenuto che, specie in ragione dell’esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, la società non poteva disporre di proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti e chela stessa risultava, in definitiva, incapace di far fronte alle passività correnti con i propri ricavi, a nulla, per contro, rilevando le generiche dichiarazioni d ’ intenti pervenute al reclamante, in quanto, tra l’altro, smentite dal fatto che, nonostante la pubblicità effettuata, nessuna manifestazione d’interesse era pervenuta alla curatela per l’acquisto del complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di cui la società è titolare. 2.41. Lo stato d’insolvenza, ineffe tti, può risultare (oltre che dagli atti dell’istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma 2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte d’appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo. 2.42. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari d i quello relativo al reclamoavvero la sentenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall.,dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura (con la Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 conseguente irrilevanza di fatti verificatisi solo dopo tale pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali la sentenza è stata pronunciata (e, in ragione della rituale produzione dei documenti che li dimostrano) ma nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015). 2.43. L’insolvenza della società , intesa come impo tenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), non può essere, in effetti, esclusa, come invece pretende il ricorrente, dalla mera disponibilità dichiarata da soci o terzi a partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società disponeva effettivamente , al momento della sentenza dichiarativa,della liquidità necessaria per eseguire il pagamento, con mezzi normali,dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo, rimanendo, per contro, irrilevante ogni indagine sull’imputabilità delle cause del dissesto ai suoi amministratori ovvero a terzi, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, che sono oggetto di valutazione meramente Ric. 2023n. 16121 - Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 incidentale (cfr. Cass. n. 5856 del 2022; Cass. n. 22444 del 2021). 2.44. La Corte pronuncia, dunque, il seguente principio di diritto: “La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare daverbale redatto da notaio né dev’essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev’essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità di tutti i suoi motivo, è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della