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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40340/2021

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA L2A,0 sul ricorso iscritto al n. p809/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DPSRS053A45A669X), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA]

47. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Cc -no Vceviso ov,T-tris.`i , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Celimontana

38. - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 716 del 2015, depositata il giorno 8 maggio 2015.Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono innanzi alla Corte d'appello di Bari, la sentenza resa dal Tribunale di Trani, che aveva dichiarato, su domanda del fallimento della Winning s.r.I., la revocatoria ordinaria dell'atto di assegnazione di taluni beni sociali in favore dei predetti, quali unici soci della compagine, stipulato il 29 novembre 2002; che dichiarato interrotto il giudizio, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l'altra appellante riassunse il giudizio nei confronti degli eredi del defunto; che con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2015, la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello principale, accogliendo quello incidentale proposto dal fallimento sulla regolazione delle spese di c.t.u.; che avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui risponde con controricorso il fallimento della Winning s.r.I.; che il ricorso non risulta notificato agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], già evocati nel corso del giudizio di appello, dovendosi pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c.

P.Q.M.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA L2A,0 sul ricorso iscritto al n. p809/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DPSRS053A45A669X), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 47. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cc -no Vceviso ov,T-tris.`i , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Celimontana 38. - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 716 del 2015, depositata il giorno 8 maggio 2015.Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono innanzi alla Corte d'appello di Bari, la sentenza resa dal Tribunale di Trani, che aveva dichiarato, su domanda del fallimento della Winning s.r.I., la revocatoria ordinaria dell'atto di assegnazione di taluni beni sociali in favore dei predetti, quali unici soci della compagine, stipulato il 29 novembre 2002; che dichiarato interrotto il giudizio, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l'altra appellante riassunse il giudizio nei confronti degli eredi del defunto; che con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2015, la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello principale, accogliendo quello incidentale proposto dal fallimento sulla regolazione delle spese di c.t.u.; che avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui risponde con controricorso il fallimento della Winning s.r.I.; che il ricorso non risulta notificato agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], già evocati nel corso del giudizio di appello, dovendosi pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c. P.Q.M. Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2