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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01004/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2019, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa, perché, nel presentarsi come imprenditore affidabile e nel versare un acconto di 8.000 euro sull'intera fornitura di materiale del valore di 66.000 euro e poi consegnare assegni inesigibili per mancanza di fondi fin dalla data di emissione, induceva in errore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che gli consegnava la merce, procurandosi così un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che per l'udienza del 21 marzo 2016 il difensore aveva depositato in cancelleria istanza di rinvio per legittimo impedimento, sulla quale nulla aveva detto il giudice; la Corte di appello aveva respinto l'eccezione, osservando che non risultava che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse difensore dell'imputato, senza considerare che il giudice aveva comunque l'obbligo di pronunciarsi e che la nomina del difensore di fiducia poteva desumersi anche in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione poteva ritenersi per "facta concludentia"; il difensore osserva che nel processo civile, in caso di irregolarità formale sulla rappresentanza in giudizio, il giudice assegna alle parti un termine per regolarizzare la costituzione, per cui ben poteva il giudice di primo grado concedere un termine per la regolarizzazione della nomina difensiva. 1.2 Il difensore eccepisce che nel caso di specie vi era stato esclusivamente un inadempimento contrattuale, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato un consistente acconto e partecipato a trattative per il bonario componimento della lite, a dimostrazione della propria buona fede; inoltre, il giudice di primo grado era caduto in un evidente errore di fatto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato assegni bancari postdatati, e non assegni privi di copertura, così palesando fin da subito alla persona offesa la mancanza di disponibilità immediata di provvista. 1.3 Il difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in quello previsto dall'art. 641 cod.pen., e quindi dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. 1.4 II difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen., posto che il danno patito non era oggettivamente grave. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.V \J\

3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non risultava difensore nel momento in cui aveva presentato l'istanza di rinvio e che pertanto nessun onere di provvedere aveva il giudice di primo grado su una istanza proveniente da soggetto che non era parte del giudizio; del tutto improprio è il richiamo contenuto in ricorso alla sentenza n. 34514/ 2016 di questa Corte, che riguardava l'appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell'imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente si era presentato come legale rappresentante della società Arco accreditandosi come cliente affidabile, aveva pagato un acconto di 8.000,00 euro per merce del valore di oltre 60.000,00 euro, per superare la resistenza della persona offesa aveva fatto ricorso alle referenze del presidente del collegio sindacale della società di cui era titolare la persona offesa/ed appena ottenuta la consegna della merce la aveva rivenduta ad un terzo, senza mai offrire alcuna forma di ristoro alla persona offesa; se è vero pertanto che la semplice dazione assegni postdatati non è sufficiente per ritenere configurato il reato di truffa, è anche vero che nel caso in esame vi è un quid pluris, rappresentato dal fatto che il conto su cui erano tratti due degli assegni consegnati in pagamento della merce era chiuso, e che per convincere la persona offesa a fornire la merce, il ricorrente aveva fornito le referenze di cui sopra; pertanto, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 33441 del 21/7/2015, Rv. 264236) secondo cui concretizza il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.

Ciò premesso, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte 3 C T offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro").

Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame; sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. 1.3 Relativamente alla richiesta riqualificazione del reato contestato in quello di insolvenza fraudolenta, come osservato dalla Corte di appello, il ricorrente non si è limitato a dissimulare la propria insolvenza, ma ha introdotto un quid pluris, consistente nel raggiro rappresentato dagli elementi sopra evidenziati; pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile; la Corte di appello si è infatti conformata all'orientamento di questa Corte (vedi Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] 263360; Sez.

II, sentenza n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], CED Cass. n. 245695), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. 1.4 Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. la motivazione della Corte di appello relativamente all'importo oggetto della truffa (cifra superiore ad C 60.000,00) è perfettamente logica, in quanto evidenzia l'elevatezza della somma, tanto più rilevante in un momento di crisi economica del settore di riferimento.

2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non può essere accolta, infine, l'eccezione di prescrizione, in quanto al ricorrente è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica; per il reato in esame, il massimo della pena edittale è pari a tre anni, da aumentare a ,(A-1 ,0APAT's cinque anni per la ritenuta recidiva reiterata; considerato che il massimo della pena edittale così determinato è inferiore a sei anni, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p., a norma del quale la prescrizione estingue il reato decorso «comunque un tempo non inferiore a sei anni» (nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, in motivazione, e Sez. 4, Sentenza n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265578, ed annplius in motivazione).

In presenza di eventi interruttivi del corso della prescrizione, sul predetto termine andrà operato un ulteriore aumento, secondo quanto stabilito dagli artt. 160 e 161, comma 2, c.p., nella misura, in considerazione della contestata e ritenuta recidiva reiterata, di due terzi, e quindi fino a dieci anni.

Come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 32579 del 12 aprile 2018, "la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; Sez. 6, Sentenza n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802) ha già chiarito che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. ed, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.

E si è escluso (Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272021) che tale interpretazione comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione." In considerazione di tali premesse, il termine di prescrizione non è ancora decorso, per cui anche tale eccezione deve essere rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2019, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa, perché, nel presentarsi come imprenditore affidabile e nel versare un acconto di 8.000 euro sull'intera fornitura di materiale del valore di 66.000 euro e poi consegnare assegni inesigibili per mancanza di fondi fin dalla data di emissione, induceva in errore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che gli consegnava la merce, procurandosi così un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che per l'udienza del 21 marzo 2016 il difensore aveva depositato in cancelleria istanza di rinvio per legittimo impedimento, sulla quale nulla aveva detto il giudice; la Corte di appello aveva respinto l'eccezione, osservando che non risultava che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse difensore dell'imputato, senza considerare che il giudice aveva comunque l'obbligo di pronunciarsi e che la nomina del difensore di fiducia poteva desumersi anche in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione poteva ritenersi per "facta concludentia"; il difensore osserva che nel processo civile, in caso di irregolarità formale sulla rappresentanza in giudizio, il giudice assegna alle parti un termine per regolarizzare la costituzione, per cui ben poteva il giudice di primo grado concedere un termine per la regolarizzazione della nomina difensiva. 1.2 Il difensore eccepisce che nel caso di specie vi era stato esclusivamente un inadempimento contrattuale, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato un consistente acconto e partecipato a trattative per il bonario componimento della lite, a dimostrazione della propria buona fede; inoltre, il giudice di primo grado era caduto in un evidente errore di fatto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato assegni bancari postdatati, e non assegni privi di copertura, così palesando fin da subito alla persona offesa la mancanza di disponibilità immediata di provvista. 1.3 Il difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in quello previsto dall'art. 641 cod.pen., e quindi dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. 1.4 II difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen., posto che il danno patito non era oggettivamente grave. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.V \J\ 3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non risultava difensore nel momento in cui aveva presentato l'istanza di rinvio e che pertanto nessun onere di provvedere aveva il giudice di primo grado su una istanza proveniente da soggetto che non era parte del giudizio; del tutto improprio è il richiamo contenuto in ricorso alla sentenza n. 34514/ 2016 di questa Corte, che riguardava l'appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell'imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente si era presentato come legale rappresentante della società Arco accreditandosi come cliente affidabile, aveva pagato un acconto di 8.000,00 euro per merce del valore di oltre 60.000,00 euro, per superare la resistenza della persona offesa aveva fatto ricorso alle referenze del presidente del collegio sindacale della società di cui era titolare la persona offesa/ed appena ottenuta la consegna della merce la aveva rivenduta ad un terzo, senza mai offrire alcuna forma di ristoro alla persona offesa; se è vero pertanto che la semplice dazione assegni postdatati non è sufficiente per ritenere configurato il reato di truffa, è anche vero che nel caso in esame vi è un quid pluris, rappresentato dal fatto che il conto su cui erano tratti due degli assegni consegnati in pagamento della merce era chiuso, e che per convincere la persona offesa a fornire la merce, il ricorrente aveva fornito le referenze di cui sopra; pertanto, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 33441 del 21/7/2015, Rv. 264236) secondo cui concretizza il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria. Ciò premesso, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte 3 C T offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame; sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. 1.3 Relativamente alla richiesta riqualificazione del reato contestato in quello di insolvenza fraudolenta, come osservato dalla Corte di appello, il ricorrente non si è limitato a dissimulare la propria insolvenza, ma ha introdotto un quid pluris, consistente nel raggiro rappresentato dagli elementi sopra evidenziati; pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile; la Corte di appello si è infatti conformata all'orientamento di questa Corte (vedi Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] 263360; Sez. II, sentenza n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], CED Cass. n. 245695), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. 1.4 Sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. la motivazione della Corte di appello relativamente all'importo oggetto della truffa (cifra superiore ad C 60.000,00) è perfettamente logica, in quanto evidenzia l'elevatezza della somma, tanto più rilevante in un momento di crisi economica del settore di riferimento. 2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non può essere accolta, infine, l'eccezione di prescrizione, in quanto al ricorrente è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica; per il reato in esame, il massimo della pena edittale è pari a tre anni, da aumentare a ,(A-1 ,0APAT's cinque anni per la ritenuta recidiva reiterata; considerato che il massimo della pena edittale così determinato è inferiore a sei anni, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p., a norma del quale la prescrizione estingue il reato decorso «comunque un tempo non inferiore a sei anni» (nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, in motivazione, e Sez. 4, Sentenza n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265578, ed annplius in motivazione). In presenza di eventi interruttivi del corso della prescrizione, sul predetto termine andrà operato un ulteriore aumento, secondo quanto stabilito dagli artt. 160 e 161, comma 2, c.p., nella misura, in considerazione della contestata e ritenuta recidiva reiterata, di due terzi, e quindi fino a dieci anni. Come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 32579 del 12 aprile 2018, "la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; Sez. 6, Sentenza n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802) ha già chiarito che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. ed, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. E si è escluso (Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272021) che tale interpretazione comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione." In considerazione di tali premesse, il termine di prescrizione non è ancora decorso, per cui anche tale eccezione deve essere rigettata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 01004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris