CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 31486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a riscossione •ORDINANZA sul ricorso 24515-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 929 del 2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 24 marzo 2015 e depositata il 10 aprile 2015 (R.G.N. 3318/2013). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 4 maggio 2011, ha proposto opposizione contro la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 24 febbraio 2011, concernente, tra l'altro, rate INPS e INAIL, e ha chiesto di dichiarare nulla, inefficace e/o annullabile l'iscrizione in esame, di condannare Equitalia a cancellarla immediatamente e di dichiarare non dovute le somme pretese, pari a 142.140,84 Euro. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: a) l'irregolarità e la nullità della notificazione dell'iscrizione ipotecaria; b) la mancata indicazione del termine per l'impugnazione e del giudice competente a deciderla e la mancata specificazione dei fatti presupposti, con conseguente violazione del diritto di difesa; c) il difetto della preventiva costituzione in mora e la violazione dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); d) la genericità e la carenza di motivazione; e) la mancata indicazione del responsabile del procedimento; f) l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti ad esse sottesi; g) la natura non tributaria dei crediti vantati. Con sentenza del 4 novembre 2013, il Tribunale di Brindisi ha declinato la giurisdizione con riguardo ai crediti sprovvisti di natura previdenziale, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato l'inesistenza dei titoli esecutivi riguardanti i crediti di natura previdenziale e ha condannato Equitalia a ridurre l'iscrizione ipotecaria e a rifondere all'opponente le spese di lite. Il Tribunale adìto ha argomentato che Equitalia, costituitasi tardivamente in spregio ai termini dell'art. 416 cod. proc. civ., non ha fornito prova della rituale notificazione e dell'esistenza stessa dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. Né possono sopperire a tale carenza probatoria i poteri istruttori officiosi, subordinati alla presenza di significativi dati d'indagine o all'insufficienza delle prove già acquisite, requisiti che nel caso di specie non si ravvisano. 2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha dedotto: a) la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari INPS, [OSCURATO:SOCIETA].; b) la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante .ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337); c) l'infondatezza dell'opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pronunciata il 24 marzo 2015 e pubblicata il 10 aprile 2015 con il numero 929 del 2015, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame, alla luce delle seguenti considerazioni: a) non vi è alcun litisconsorzio necessario dell'INPS, dell'[OSCURATO:SOCIETA]., come emerge dall'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza di tale chiamata, risponde delle conseguenze della lite; b) tale diretta responsabilità del concessionario esclude sia il litisconsorzio necessario dell'ente creditore, prospettato soltanto in appello, sia la necessità di chiamare in causa iussu iudicis il titolare della pretesa; c) Equitalia è decaduta dalla facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, poiché di tale facoltà non si è tempestivamente avvalsa; d) l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non riguarda il merito della pretesa, ma esclusivamente gli aspetti formali dei titoli posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria e, su tali profili, legittimato a interloquire è il solo concessionario; e) l'appello è comunque infondato, in quanto Equitalia non ha censurato la statuizione della pronuncia di primo grado, che ha ritenuto sguarnite di prova la rituale notificazione e l'esistenza stessa dei titoli esecutivi, in ragione della tardività della produzione documentale; f) non ha pregio neppure l'eccezione di tardività ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nella specie non viene in rilievo un'opposizione all'iscrizione a ruolo, regolata dalla previsione in esame, ma un'opposizione all'iscrizione ipotecaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato l'8 ottobre 2015 e affidato a quattro motivi, impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce. 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata aggiornata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria n. 8003 del 2021, ed è stata posta in decisione all'adunanza camerale dell'8 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articola quattro motivi di ricorso. 1.1. Con il primo mezzo, Equitalia denuncia nullità del processo e della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. e all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.L'opposizione proposta dall'Incalza riguarderebbe anche il merito della pretesa contributiva e, pertanto, in base all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all'ente impositore, in qualità di litisconsorte necessario. Avrebbe dunque errato la Corte territoriale nell'escludere - in capo all'ente impositore - la qualità di parte necessaria del giudizio. 1.2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce nullità del processo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e violazione di norme di diritto alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. La Corte d'appello, nell'arrestarsi al rilievo della tardività della costituzione di Equitalia, avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di esercitare i poteri istruttori officiosi, allo scopo di verificare la tempestività dell'opposizione e la sussistenza di un presupposto processuale in base ai dati già comprovati dalla documentazione prodotta dall'opponente. 1.3. Con la terza doglianza, Equitalia denuncia nullità del processo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. La sentenza impugnata meriterebbe censura anche nella parte in cui ha qualificato l'opposizione non come opposizione all'iscrizione a ruolo, ma come opposizione all'iscrizione ipotecaria. L'azione instaurata dall'Incalza, difatti, riguarderebbe anche il merito della pretesa contributiva e sarebbe tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni sancito dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Il ricorso, depositato il 4 maggio 2011, sarebbe comunque tardivo, anche a voler assumere come dies a quo per il decorso del termine di quaranta giorni la data di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria (7 marzo 2011). 1.4. Con il quarto motivo, Equitalia si duole, infine, della nullità del processo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e della violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all'art. 617 cod. proc. civ. La Corte di merito, pur qualificando implicitamente l'azione come opposizione agli atti esecutivi, in quanto riferita a vizi meramente formali, non ne avrebbe rilevato la tardività, per inosservanza del termine di venti giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 617 cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è fondato, nei termini e per i motivi di séguito esposti. 3. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi a sezioni unite su una questione di massima di particolare importanza, ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Nel giungere a tali conclusioni, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12), elemento che anche la parte ricorrente ha evidenziato (pagina 11 del ricorso). D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265. Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario. Dal dettato normativo traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa - e unico legittimato a contraddire - è l'ente impositore. Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva» (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.). È proprio la previsione speciale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, menzionata dal ricorrente a sostegno del primo motivo e dotata di cruciale rilievo nell'inquadramento sistematico della disciplina, a regolare la legittimazione dell'ente impositore nella peculiare materia qui scrutinata. Anche quando ha innovato la normativa in esame, il legislatore ha scelto di lasciare inalterata tale disposizione, che rispecchia la specialità della riscossione dei crediti previdenziali. Né si può dunque ritenere che tale specialità sia implicitamente superata, in difetto di indicazioni univoche, da quell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12.2.) che la Corte di merito menziona a fondamento della pronuncia oggi impugnata. 4. Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudizio incardinato dal signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verte sull'accertamento dei crediti previdenziali, vantati dall'INPS e dall'INAIL (pagina 2 della sentenza impugnata). L'opponente ha negato di essere debitore e, a tale riguardo, ha articolato molteplici contestazioni, che investono la fondatezza della pretesa azionata. Anche nell'odierno giudizio, dunque, si controverte sull'esistenza del debito contributivo e, rispetto a tale tema, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.3.). La sentenza impugnata, pertanto, presta il fianco alle critiche di Equitalia, nella parte in cui ha valorizzato la previsione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza annettere il necessario rilievo alla previsione speciale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Sulla base di tali fallaci premesse, la Corte di merito ha riconosciuto in capo al concessionario, pur estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la legittimazione passiva in una controversia che involge il merito della pretesa. 5. Quanto alle implicazioni processuali degli enunciati principi di diritto, la pronuncia delle sezioni unite ha puntualizzato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, poiché questa Corte è dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito. L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si raccorda al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. L'attore e il convenuto devono coincidere con i soggetti che, secondo la legge chiamata a regolare il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Poiché la materia attiene al contraddittorio e occorre prevenire una sentenza inutiliter data, s'impone la verifica di tale legittimazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno - 8 - Tale verifica, nel caso di specie sollecitata in fase d'appello e nell'odierno giudizio di legittimità, è preliminare alla disamina del merito. 6. La citata sentenza n. 7514 del 2022 ha infine precisato che, ove si riscontri il difetto di legittimazione passiva della parte evocata in giudizio, si dovrà adottare una pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione. La proposizione dell'azione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ. e non approda dunque ad una chiamata in causa iussu iudicis o all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. La difettosa instaurazione del contraddittorio, denunciata con il primo mezzo, implica il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva del concessionario, che si atteggia come mero destinatario del pagamento.a tenore dell'art. 1188 cod. civ. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'azione non poteva essere proposta. 7. In applicazione dei richiamati principi di diritto, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la sentenza della Corte d'appello di Lecce è dunque cassata, in relazione al motivo accolto. A norma dell'art. 382, ultimo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., la sentenza è cassata senza rinvio, in quanto la causa non poteva essere proposta nei confronti del concessionario. Si devono dichiarare assorbiti gli altri motivi articolati dalla parte ricorrente. 8. A norma dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., occorre provvedere sulle spese di tutti i precedenti giudizi. Tali spese devono essere integralmente compensate (art. 92 cod. proc. civ.). Sulla legittimazione passiva del concessionario, solo in epoca recente, posteriore alla proposizione dell'azione, sono stati appianati i contrasti interpretativi, che hanno richiesto l'intervento chiarificatore delle sezioni unite nel marzo 2022. 9. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giacché tale misura opera soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22952). P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, accoglie il primo moti