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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 11676/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13689/2022 R.G., proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 2297/2022, pubblicata in data 22.4.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto reso in data 30.01.2020, con il quale il Tribunale aveva liquidato €. 1250,00, oltre accessori, per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:patrocinio a spese dello Stato parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo dall’importo di € 12.000,00.

Ha censurato l’illegittima decurtazione del rimborso forfettario delle spese generali, il mancato riconoscimento dell’aumento per la difesa di più parti e la mancata indicazione dei criteri di calcolo del corrispettivo.

All’esito, il giudice dell’opposizione ha riconosciuto il rimborso delle spese generali in misura del 15%, negando il compenso per la fase istruttoria e la maggiorazione della difesa per più parti; ha ritenuto congruo l’importo liquidato, benché ridotto del 50% per la fase decisoria, compensando le spese dell’opposizione.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv.

D’Alessandro propone ricorso in tre motivi.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che il Ministero non aveva opposto alcuna contestazione riguardo alle prestazioni effettivamente espletate, per cui il Tribunale doveva riconoscere il compenso per tutte le fasi processuali.

Il motivo è inammissibile.

La censura è generica, non individua quali prestazioni fossero state svolte nel giudizio di merito, né chiarisce in che termini e con quale grado di analiticità fosse stata allegata da parte dello stesso ricorrente l’espletamento dell’attività difensiva (Cass. 10761/2022; Cass. 24062/2017; Cass. 15961/2007).

Peraltro, agli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (secondo il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), perché un fatto possa dirsi non contestato, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso o che la controparte abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto; la non contestazione non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia dedotto l'incongruità delcompenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass.23816/2010; Cass. 18399/2009; Cass. 12231/2007 ; Cas s. 10182/2007;Cass. 5488/2006).

3. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014 per aver la pronuncia negato la maggiorazione del 20% per la difesa di più parti, senza apprezzare la particolare complessità della controversia.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha precisato che la situazione di vantaggio azionata nel processo non richiedeva l’esame di questioni di fatto o di diritto distinte, né è apparso necessario un impegno aggiuntivo giustificato dalla disamina di aspetti particolari per ciascuna parte patrocinata.

Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale.

La ratio dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 17215/2015).

Tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione, se logicamente motivata.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese anche per vizio di motivazione, sull’assunto che il Tribunale aveva accolto il principale motivo di opposizione, l’unico su cui si era difeso il Ministero, che pertanto era soccombente in giudizio, respingendo ogni altra difesa dall’amministrazione, la quale, essendo integralmente soccombente e doveva rispondere delle spese.

Il motivo è infondato: si evince dal complesso della motivazione che la Corte di merito ha dato rilievo alla notevole riduzione dell’importo attribuito al difensore € 1250,00) rispetto a quello richiesto (€ 3968,00) e alla congruità dellaliquidazione ogget to del provvedimento opposto, il che giustificava la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. (Cass. s.u. 32061/2022).

Il ricorso è respinto.

Non luogo a provvedere sullespese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13689/2022 R.G., proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 2297/2022, pubblicata in data 22.4.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto reso in data 30.01.2020, con il quale il Tribunale aveva liquidato €. 1250,00, oltre accessori, per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:patrocinio a spese dello Stato parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo dall’importo di € 12.000,00. Ha censurato l’illegittima decurtazione del rimborso forfettario delle spese generali, il mancato riconoscimento dell’aumento per la difesa di più parti e la mancata indicazione dei criteri di calcolo del corrispettivo. All’esito, il giudice dell’opposizione ha riconosciuto il rimborso delle spese generali in misura del 15%, negando il compenso per la fase istruttoria e la maggiorazione della difesa per più parti; ha ritenuto congruo l’importo liquidato, benché ridotto del 50% per la fase decisoria, compensando le spese dell’opposizione. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. D’Alessandro propone ricorso in tre motivi. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che il Ministero non aveva opposto alcuna contestazione riguardo alle prestazioni effettivamente espletate, per cui il Tribunale doveva riconoscere il compenso per tutte le fasi processuali. Il motivo è inammissibile. La censura è generica, non individua quali prestazioni fossero state svolte nel giudizio di merito, né chiarisce in che termini e con quale grado di analiticità fosse stata allegata da parte dello stesso ricorrente l’espletamento dell’attività difensiva (Cass. 10761/2022; Cass. 24062/2017; Cass. 15961/2007). Peraltro, agli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (secondo il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), perché un fatto possa dirsi non contestato, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso o che la controparte abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto; la non contestazione non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia dedotto l'incongruità delcompenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass.23816/2010; Cass. 18399/2009; Cass. 12231/2007 ; Cas s. 10182/2007;Cass. 5488/2006). 3. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014 per aver la pronuncia negato la maggiorazione del 20% per la difesa di più parti, senza apprezzare la particolare complessità della controversia. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha precisato che la situazione di vantaggio azionata nel processo non richiedeva l’esame di questioni di fatto o di diritto distinte, né è apparso necessario un impegno aggiuntivo giustificato dalla disamina di aspetti particolari per ciascuna parte patrocinata. Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale. La ratio dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 17215/2015). Tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione, se logicamente motivata. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese anche per vizio di motivazione, sull’assunto che il Tribunale aveva accolto il principale motivo di opposizione, l’unico su cui si era difeso il Ministero, che pertanto era soccombente in giudizio, respingendo ogni altra difesa dall’amministrazione, la quale, essendo integralmente soccombente e doveva rispondere delle spese. Il motivo è infondato: si evince dal complesso della motivazione che la Corte di merito ha dato rilievo alla notevole riduzione dell’importo attribuito al difensore € 1250,00) rispetto a quello richiesto (€ 3968,00) e alla congruità dellaliquidazione ogget to del provvedimento opposto, il che giustificava la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. (Cass. s.u. 32061/2022). Il ricorso è respinto. Non luogo a provvedere sullespese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con
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