CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 03606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12933-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I A M A N T I P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 4 6 9 0 8 f f 5 4 8 b 6 9 3 3 1 8 2 f 9 6 8 f e f 1 e 5 3 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12933/2020 Numero sezionale 8837/2021 Numero di raccolta generale 3606/2022 Data pubblicazione 04/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1808/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, l.fall. – proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione con citazione notificata il 6 marzo 2015 – relativa ai pagamenti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avente sede legale e operativa in [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 2 settembre – 25 novembre 2004 (per complessivi Euro 20.519,76) in quanto intervenuti nell’anno anteriore al decreto 07/02/2005 di ammissione di Miter al concordato preventivo. 1.1. Secondo i giudici d’appello, l’azione non sarebbe prescritta, poiché l’art. 2, co. 2, d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/05 «ha previsto che le nuove disposizioni si applichino alle azioni revocatore fallimentari “proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore” del medesimo d.l., perché le modifiche apportate all’istituto della revocatoria fallimentare sono norme innovative» (Cass. 24868/2015) ma, in forza del principio di consecuzione tra procedure, «è dovuta la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore al concordato»; con la conseguenza che «la presente fattispecie è regolata dall’art. 67 nella formulazione anteriore alla riforma». Ric. 2020 n. 12933 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : D I A M A N T I P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 4 6 9 0 8 f f 5 4 8 b 6 9 3 3 1 8 2 f 9 6 8 f e f 1 e 5 3 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12933/2020 Numero sezionale 8837/2021 Numero di raccolta generale 3606/2022 Data pubblicazione 04/02/2022 1.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, successivamente corredato da memoria. 2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2903 e 2934 c.c., nonché dell’art. 66 l.fall., per non avere la corte d’appello, facendo confusione tra decadenza e prescrizione, ritenuto prescritta l’azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela nel 2015 con riguardo ad atti compiuti nel 2004. 2.2. Il secondo mezzo denunzia la violazione dell’art. 69-bis l.fall., dell’art. 150, d.lgs. 5/2006 e dell’art. 12 prel., segnalando l’impropria applicazione del principio della consecutio tra concordato aperto prima della riforma del d.lgs. 5/2005 e fallimento aperto successivamente, nonostante la chiara norma transitoria di cui all’art. 150 cit. 2.3. Il terzo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. nella sua nuova formulazione, ed in particolare la mancata applicazione dell’esenzione ex art. 67, co. 3, lett. a) per i «pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso». 3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, con assorbimento del terzo. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invero che, stante l’inequivocabile tenore della specifica disposizione transitoria implicata, non sussistano convincenti ragioni per discostarsi dall’orientamento per cui «l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizza in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del Ric. 2020 n. 12933 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : D I A M A N T I P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 4 6 9 0 8 f f 5 4 8 b 6 9 3 3 1 8 2 f 9 6 8 f e f 1 e 5 3 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12933/2020 Numero sezionale 8837/2021 Numero di raccolta generale 3606/2022 Data pubblicazione 04/02/2022 ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile, l'eventuale consecuzione tra procedure» (Cass. 6506/2020, che ha perciò confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l.fall., ancorché il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo). 4. La sentenza va quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione alla luce del principio sopra affermato. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 12933 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -4- F i r m a t o D a : D I A M A N T I P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 4 6 9 0 8 f f 5 4 8 b 6 9 3 3 1 8 2 f 9 6 8 f e f 1 e 5 3 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D