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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 26114/2022

Testo disponibile della fonte

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tt. [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24897/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LUIGI C SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliato in LUCCA V.[OSCURATO:PERSONA] 559 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1331/2020 depositata il17/07/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Siena.

Il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte dall’odierno ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volte a far dichiarare l’inadempimento di quest’ultima in merito ad un contratto di compravendita di un escavatore ed a far ottenere i conseguenti danni; che la Corte toscana aveva sostenuto come, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione prodotta, non fosse stata raggiunta la prova della conclusione del contratto e come la consegna della macchina fosse stata effettuata con l’espressa indicazione “in conto prova per due giorni”; che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione degli artt. 1325, 1326, 1327 e 1521 c.c. nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, inrelazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe invertito tra le parti il ruolo di proponente e quello di accettante, così errando in ordine al momento della conclusione del contratto ed alla tipologia stessa del negozio; che, in particolare, si sarebbe trattato di una “vendita a prova” (ex art. 1521 c.c.), il cui superamento sarebbe stato comunicato all’agente locale, anche per il consenso concludente di controparte, manifestatosi attraverso la consegna del macchinario; che, col secondo, si assume la violazione dell’art. 1362 comma 1° c.c., in relazione all’art. 360 c.1 n. 3) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado si sarebbero discostati dai criteri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., considerato che l’accordo era stato raggiunto dalle parti su tutti gli elementi del contratto; che la terza censura è volta a contestare la violazione degli artt. 11 comma 1° DPR n. 459/1996, 11 preleggi D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto la Corte toscana avrebbe incongruamente richiamato la necessità di un’attestazione di conformità del mezzo alla normativa europea; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono fondati; che, per come ricostruiti i fatti dai giudici di merito, il rapporto intercorso si configurava come una fattispecie a formazione progressiva, in cui alla proposta del compratore (vincolato fin dal momento della sua manifestazione di volontà) si affiancava un’opzione di vendita (art. 1331 c.c.), nel senso che il venditore (la fornitrice del macchinario) si riservava di accettare oppure no; che quindi sarebbe stato necessario valutare adeguatamente la volontà della [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto irrilevante quella dell’agente, posto che nella formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salvaapprovazione della casa", l'agente per conto del venditor e è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore (Sez. 2, n. 3270 del 4 aprile 1987); che, in considerazione dell’effettiva consegna dell’escavatore, prima della formale risposta, ed a fronte della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato se nella specie potessero ricorrere gli estremi dell’art. 1327 c.c. (e dunque se il consenso della [OSCURATO:PERSONA] si fosse manifestato attraverso la previa esecuzione) o quelli dell’art. 1521 c.c., che, essendo un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova (Sez. 2, n. 8491 del 29 aprile 2016), prevedeva unicamente la comunicazione da parte della ricorrente circa il superamento della prova; che il terzo motivo resta assorbito; che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt. [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24897/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LUIGI C SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliato in LUCCA V.[OSCURATO:PERSONA] 559 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1331/2020 depositata il17/07/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Siena. Il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte dall’odierno ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volte a far dichiarare l’inadempimento di quest’ultima in merito ad un contratto di compravendita di un escavatore ed a far ottenere i conseguenti danni; che la Corte toscana aveva sostenuto come, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione prodotta, non fosse stata raggiunta la prova della conclusione del contratto e come la consegna della macchina fosse stata effettuata con l’espressa indicazione “in conto prova per due giorni”; che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione degli artt. 1325, 1326, 1327 e 1521 c.c. nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, inrelazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe invertito tra le parti il ruolo di proponente e quello di accettante, così errando in ordine al momento della conclusione del contratto ed alla tipologia stessa del negozio; che, in particolare, si sarebbe trattato di una “vendita a prova” (ex art. 1521 c.c.), il cui superamento sarebbe stato comunicato all’agente locale, anche per il consenso concludente di controparte, manifestatosi attraverso la consegna del macchinario; che, col secondo, si assume la violazione dell’art. 1362 comma 1° c.c., in relazione all’art. 360 c.1 n. 3) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado si sarebbero discostati dai criteri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., considerato che l’accordo era stato raggiunto dalle parti su tutti gli elementi del contratto; che la terza censura è volta a contestare la violazione degli artt. 11 comma 1° DPR n. 459/1996, 11 preleggi D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto la Corte toscana avrebbe incongruamente richiamato la necessità di un’attestazione di conformità del mezzo alla normativa europea; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono fondati; che, per come ricostruiti i fatti dai giudici di merito, il rapporto intercorso si configurava come una fattispecie a formazione progressiva, in cui alla proposta del compratore (vincolato fin dal momento della sua manifestazione di volontà) si affiancava un’opzione di vendita (art. 1331 c.c.), nel senso che il venditore (la fornitrice del macchinario) si riservava di accettare oppure no; che quindi sarebbe stato necessario valutare adeguatamente la volontà della [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto irrilevante quella dell’agente, posto che nella formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salvaapprovazione della casa", l'agente per conto del venditor e è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore (Sez. 2, n. 3270 del 4 aprile 1987); che, in considerazione dell’effettiva consegna dell’escavatore, prima della formale risposta, ed a fronte della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato se nella specie potessero ricorrere gli estremi dell’art. 1327 c.c. (e dunque se il consenso della [OSCURATO:PERSONA] si fosse manifestato attraverso la previa esecuzione) o quelli dell’art. 1521 c.c., che, essendo un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova (Sez. 2, n. 8491 del 29 aprile 2016), prevedeva unicamente la comunicazione da parte della ricorrente circa il superamento della prova; che il terzo motivo resta assorbito; che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma
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