CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 08329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16446-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 457/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando: a) l’accertamento della violazione, invasione o turbativa nel proprio immobile, sottostante quello della convenuta, la quale aveva fatto passare nel solaio che divideva i due appartamenti alcuni tubi contenenti cavi elettrici; b) la dichiarazione dell’inesistenza di servitù; c) la condanna alla cessazione di comportamenti lesivi del diritto di proprietà; d) la rimozione dei cavi che fuoriuscivano dal soffitto del ricorrente; e) il risarcimento del danno. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 441/2019, rigettava le domande attoree. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 457/2022, rigettava il gravame interposto dall’originario attore e confermava la decisione impugnata. Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure il sig. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di gravame. Resiste con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territorialeha ritenuto che lo spazio in cui la Siffredi ha collocato i cavi fosse di proprietà comune e che il Servi non avesse fornito la prova contraria. Ad avviso del ricorrente, l’interpretazione si fonderebbe su una nozione erronea, e comunque non giuridica, di “solaio” e “parte comune”. Secondo la Corte distrettuale, il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante all’altra, e appartenenti a distinti proprietari, deve considerarsi di proprietà comune ai due piani, salvo prova contraria. All’esito dell’accertamento in fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice di merito ha ritenuto che, nel caso di specie, il solaio che divideva le proprietà delle due parti fosse stato realizzato, secondo l’uso dell’epoca di costruzione dell’edificio, mediante la creazione di una struttura divisoria tra gli interpiani costituita da solai lignei con travi coperte da incannucciato (cd. “camera a canne”) e che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, sia stata disposta la demolizione dell’intonaco e dell’incannucciato, perché pericolanti. I cavi elettrici posizionati nel solaio dalla Siffredi, dunque, non hanno invaso lo spazio di proprietà esclusiva del Servi, in quanto il loro “spanciamento” nella proprietà sottostante è stato determinato esclusivamente dalla rimozione dei predetti componenti del solaio. Il ricorrente attinge la ricostruzione in fatto condotta dalla Corte territoriale, sostenendo che lo spazio sopra il controsoffitto incannucciato non faccia parte del solaio, ma dell’appartamento sottostante, e che, dunque, il proprietario del piano sovrastante non possa invaderlo. In tal modo, il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, al fine di ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudicedi merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 d el 04/07/2017, Rv. 644812). Il motivo, dunque, va dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per omesso esame del secondo motivo di appello, che era stato formulato, in via subordinata rispetto al mancato accoglimento del primo, in merito alla legittimità dell’uso fatto dalla Siffredi dello spazio in cui passano i cavi elettrici. Il ricorrente sostiene, in particolare, che anche ove lo spazio tra solaio e controsoffitto sia qualificato come bene comune, l’utilizzo del medesimo da parte della Siffredi sarebbe comunque avvenuto in violazione dell’art. 1102 c.c. Il motivo fondato. Dalla lettura della sentenza della Corte d’appello non si rinviene alcuna pronuncia sulla questione della liceità dell’utilizzazione del bene comune da parte del comproprietario, che era stata riproposta anche in secondo grado. La Corte distrettuale, pur avendo qualificato come bene comune il solaio tra i due appartamenti, non si è in alcun modo espressa in merito alla correttezza dell’utilizzo di esso da parte della Siffredi. In definitiva, il primo motivo va dichiarato inammissibile, mentre deve essere accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in diversa c