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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07954/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con riguardo alla destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha evidenziato elementi tali che escludono l'uso personale, quali il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza e le modalità di confezionamento - 18 involucri a loro volta occultati in una scatolina, la somma di euro 110,00, trovata in possesso dell'imputato, che non aveva saputo fornire una spiegazione); rilevato che questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01) ha affermato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga; ritenuto che anche le ulteriori censure, relative alla eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche, hanno trovato adeguata e corretta risposta da parte della Corte di appello (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con riguardo alla destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha evidenziato elementi tali che escludono l'uso personale, quali il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza e le modalità di confezionamento - 18 involucri a loro volta occultati in una scatolina, la somma di euro 110,00, trovata in possesso dell'imputato, che non aveva saputo fornire una spiegazione); rilevato che questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01) ha affermato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga; ritenuto che anche le ulteriori censure, relative alla eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche, hanno trovato adeguata e corretta risposta da parte della Corte di appello (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07954/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris