CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di [OSCURATO:PERSONA] larelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, haaccolto, limitatamente al periodo di 157 giorni di restrizione in carcere eccedenteil termine di fase, rigettandola nel resto, la domanda proposta nell’interesse diMalena [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazionedella libertà personale subita nella forma della custodia cautelare in carcere dal 4luglio 2019 al 10 febbraio 2023, nell’ambito di un procedimento nel quale eraindagato per il delitto di cui agli artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6, cod. pen.,conclusosi in primo grado con sentenza di condanna, con conferma in appello esuccessivo annullamento della Corte di cassazione, a cui era seguita la sentenzadi assoluzione in sede di rinvio del 23 ottobre 2023, divenuta irrevocabile, per nonaver commesso il fatto.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di essersi messo a completa disposizionedegli interessi della locale di ‘ndrangheta di Legnano/[OSCURATO:PERSONA], cooperandocon gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, partecipando asummit con [OSCURATO:PERSONA]- elemento di spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], il21 ottobre 2017, nel corso del quale venivano definite strategie comuni e risolticontrasti interni al gruppo; usufruendo, in qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA],della imposizione della fornitura del caffè a soggetti economici del settore graziealla forza di intimidazione del gruppo criminale.3. Con unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., censurando l’ordinanzache ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sul presuppostodella sussistenza di una colpa grave ostativa.Il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia disatteso consolidati principidi legittimità, individuando la colpa grave sulla base di una pretesa condottasinergica fondata su valutazioni illogiche e disancorate dalle risultanze processuali,in contrasto con quanto chiarito nella sentenza rescindente della Corte dicassazione e nella successiva decisione assolutoria di rinvio, entrambe fondate suimedesimi elementi già disponibili al giudice della cautela.In particolare, viene censurata la valorizzazione di circostanze già scrutinateed escluse in sede di merito, in violazione del principio secondo cui il giudice dellariparazione non può ritenere provati fatti non accertati dal giudice della cognizione,né attribuire valenza dimostrativa a elementi già ritenuti privi dei requisiti digravità, precisione e concordanza.La difesa evidenzia che la pronuncia assolutoria non è derivata da un diversocompendio probatorio, ma da una differente valutazione del medesimo quadroindiziario posto a base della misura cautelare, incentrato sulla pretesapartecipazione del ricorrente al summit del 21 ottobre 2017 e sull’attivitàcommerciale di caffè e zucchero, elementi qualificati come meri indizi inidoneianche a fondare la restrizione della libertà personale.Viene inoltre stigmatizzata la rivalutazione, ai fini della colpa ostativa, dellapresenza del [OSCURATO:PERSONA] per pochi minuti nei pressi del ristorante ove si svolsel’incontro del 21 ottobre 2017, nonostante fosse stato definitivamente accertatoche egli non aveva partecipato alla cena, né incontrato alcuno dei soggetticoinvolti, essendosi allontanato immediatamente dal luogo. Tale circostanza, giàritenuta suscettibile di plurime spiegazioni e priva di significato univoco, sarebbestata nuovamente utilizzata in chiave meramente congetturale.Il ricorrente deduce, altresì, travisamento degli atti laddove l’ordinanza haescluso l’esperimento di iniziative difensive in sede cautelare, nonostante risultinoproposte tutte le impugnazioni previste e depositata specifica istanza al G.i.p. del3 marzo 2021.Quanto alle condotte attribuite al padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sirileva che eventuali comportamenti colposi ostativi all’indennizzo devono essereriferibili direttamente al richiedente, non essendo dimostrata né allegata unaconsapevole partecipazione o un concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] figlio, peraltro nondestinatario di alcuna contestazione in tal senso.Viene altresì censurata la valorizzazione di conversazioni fra terzi e di asseritecondotte estranee al thema decidendum, nonché il riferimento a ipotetichefrequentazioni ambigue del ricorrente, in assenza di qualsiasi indicazione concretacirca tempi, luoghi, soggetti o riscontri oggettivi.3. Il Procuratore generale, con memoria depositata, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e va accolto.2. L’ordinanza impugnata ha preliminarmente richiamato la sentenza dellaCorte d’appello di Milano del 18 ottobre 2023, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che né la presunta partecipazioneal summit del 21 ottobre 2017 con [OSCURATO:PERSONA] né l’attività di smercio dicaffè e zucchero tramite la società [OSCURATO:PERSONA] fossero elementi idonei a fondareuna condanna. In particolare, quanto al summit, era emerso che il ricorrente siera trattenuto sul posto per pochi minuti, sicché la sua presenza nei pressi di unesercizio pubblico, situato in un piccolo centro e frequentato da soggetti con i qualiegli intratteneva rapporti ordinari, non poteva essere univocamente ricondottaall’incontro tra gli affiliati dell’associazione; quanto all’attività commerciale, laCorte aveva rilevato che, pur emergendo indizi di un possibile favore alla cosca diCirò Marina, l’imputazione contestava al [OSCURATO:PERSONA] la diversa circostanza dell’averfavorito la diversa locale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente incongruenza delfatto rispetto alla contestazione. Era stato altresì valorizzato che [OSCURATO:PERSONA] DeCastro aveva attribuito al ricorrente un ruolo di collaborazione nella propria attivitàdi spaccio, senza tuttavia alcun riferimento alla sua partecipazione alla locale diLonate [OSCURATO:PERSONA].3. A fronte di tale quadro assolutorio, l’ordinanza oggetto di impugnazione harichiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equariparazione, ricordando che l’indennizzo presuppone che l’interessato non abbiadato causa, neppure per colpa grave, all’adozione della misura custodiale,dovendosi trattare di una detenzione sofferta da un soggetto rimasto del tuttoestraneo, sul piano reale e storico, alla vicenda delittuosa. Viceversa, l’indennizzonon è riconoscibile nei confronti di chi, con il proprio comportamento, abbia creatoi presupposti per l’intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria, ancorché poiassolto in sede penale.4. Affermando di applicare tali criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto chedagli atti emergessero elementi idonei a configurare una colpa grave in capo aCataldo [OSCURATO:PERSONA] nella genesi e nel protrarsi della misura cautelare. In particolare,è stato valorizzato il ruolo del padre, [OSCURATO:PERSONA], il quale intratteneva contatticon soggetti collegati a [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a promuovere la vendita di caffè ezucchero trattati dalla ditta del figlio presso bar e ristoranti della zona, confidandonel futuro ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle forniture commerciali.In tale contesto, la Corte ha ritenuto significativo che il padre avesse riferitodella conoscenza della situazione da parte del figlio e che lo stesso conoscessepersonalmente [OSCURATO:PERSONA], nonché che il medesimo figlio si fosse reso disponibile acamuffare l’origine delle forniture facendole apparire come provenienti dallapropria ditta, indice di una gestione degli affari non trasparente.Particolarmente significativa è stata giudicata la presenza del ricorrente,seppure per pochi minuti, nel luogo fissato per il summit del 21 ottobre 2017,ritenuta sintomatica di una frequentazione dell’ambiente criminale, tale daintegrare quantomeno un profilo di grave superficialità o trascuratezza idoneo agiustificare l’intervento cautelare. La Corte ha escluso che la mancanza diconversazioni intercettate direttamente a suo carico fosse decisiva, potendo lacolpa grave emergere dal complesso del materiale investigativo, anche secostituito da conversazioni tra terzi.Infine, l’ordinanza ha richiamato anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],il quale aveva riferito di una collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’attività di traffico distupefacenti, ritenendo che, nel loro complesso, tali elementi integrassero unacondotta percepibile come indicativa di una contiguità con il sodalizio criminale.Su tali basi, è stato negato il diritto alla riparazione, a causa della condizioneostativa della colpa grave.5. Rendendo tale motivazione il giudice della riparazione non si è attenuto aiprincipi che regolano la materia perché le circostanze ritenute rilevanti non valgonoa delineare una situazione di connivenza dell’istante dotata di efficacia sinergicarispetto all’evento detenzione. Si rende necessario puntualizzare che la verificadella condotta ostativa non può prescindere dalla contestualizzazione, nel tempoe nel luogo, della condotta stessa. Invero, esclusa la rilevanza ai fini dellaresponsabilità penale, per principio negata in sede di riparazione, è evidente cheil giudice adito ai sensi dell’art. 314 cod.proc.pen., deve procedereall’apprezzamento della eventuale efficacia sinergica dell’atteggiamento tenutodall’indagato all’epoca dell’adozione della misura restrittiva e durante il suomantenimento.6. Procedendo, nel caso di specie, alla ricostruzione del contesto in cuiavvenne la condotta ritenuta ostativa, va considerata l’estraneità della posizionedi [OSCURATO:PERSONA], nel ragionamento seguito dall’ordinanza impugnata,relativamente ai rapporti intercorrenti tra il padre dell’istante ([OSCURATO:PERSONA]) eCasoppero [OSCURATO:PERSONA] (direttamente collegato a [OSCURATO:PERSONA]) e quanto emerso nelcolloquio tra i medesimi sull’affermata influenza del padre sull’istante.7. L’ordinanza impugnata non ha spiegato, con evidente salto logico, le ragioniper le quali si possa validamente presumere che effettivamente l’istante abbiatenuto, in modo quanto meno colposamente consapevole, le condotte commercialiopache appena descritte, certamente idonee in astratto a supportare la condottadi connivenza.8. In linea di principio, è vero che, in materia di riparazione per ingiustadetenzione, il comportamento gravemente colposo dell’istante non deve esserestato unica causa determinante dell’errore, come si richiede in materia diriparazione dell’errore giudiziario, ma è sufficiente che il richiedente l’indennitàabbia concorso a causare l’errore dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la circostanzache il giudice della cognizione penale abbia escluso la prova della sua stessapartecipazione alle singole dinamiche delittuose non elide l’efficacia ostativa dicondotte gravemente colpose inerenti al reato associativo, di per sé sufficienti agiustificare la misura cautelare.9. Tuttavia, è necessario precisare che la condotta connivente va accertata inmodo puntuale e nei limiti derivanti dall’accertamento compiuto dalla sentenza diassoluzione, nel senso che, pur potendo e dovendo procedere autonomamente allavalutazione dei fatti accertati dalla sentenza assolutoria, il giudice della riparazionenon può ignorare il senso del loro concreto positivo accertamento compiuto dalgiudice dell’assoluzione, né può semplicemente volgere i medesimi accadimenti insenso sostanzialmente colpevolista.10. La difesa, a pagina 8 del ricorso, si duole del fatto che la Corte nonabbia spiegato perché nel caso in esame dovesse ritenersi sussistente la condottadi connivenza ostativa. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativaal riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrataanche da un atteggiamento di connivenza passiva, certamente, per definizione,non punibile in sede di attribuzione di responsabilità penale, quando,alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementaridoveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle personeo alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre chel'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attivitàcriminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avereoggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il conniventenon intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenzadi tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060del 23/01/2019, Rv. 275970 - 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 -01).11. In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione lacondotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gliappartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare ildiretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censurela decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenutoaccertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella localearticolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contestomalavitoso).12. Nel caso di specie, la condotta esplicitamente ritenuta gravementecolposa sarebbe stata quella di essersi comunque accostato in modo non casuale,ma durato sette minuti in compagnia del suocero, a un incontro pacificamenteavvenuto tra soggetti affiliati all’associazione criminale e finalizzato alla risoluzionedi questioni attinenti alla gestione dell’organizzazione. Poiché la sentenzaassolutoria ha considerato neutra tale partecipazione, sia perché di minima duratache per la normalità dell’accompagnamento del suocero presso un locale diristorazione ordinariamente frequentato dagli abitanti del piccolo centro,l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare, ai fini della valorizzazione di talecondotta in senso ostativo alla richiesta, da quale fonte sia stato desunto che il barfosse frequentato da soggetti conosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] e con i quali l’imputato avevaregolari rapporti.13. In difetto di tali approfondimenti, la motivazione si riduce ad unanon consentita rilettura in senso colpevolista della opposta ricostruzione adottatadalla sentenza assolutoria, fondante la sua stessa ratio decidendi.14. Da ultimo, va pure dato atto delle non corrette affermazionicontenute nell’ordinanza impugnata relativamente alla mancata impugnazione orichiesta di revoca della misura cautelare in carcere, correttamente contrastatedall’istante, pur svolgendo le stesse nell’economia della decisione una funzionemeramente rafforzativa del ragionamento adottato.15. In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio allaCorte di appello di Milano perché rinnovi il giudizio sulla base dei principi sopraesposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diappello di Milano.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]