CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33935/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 14 luglio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi uno di arresto, in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. M. Russo (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione, violazione dell'art. 111 Cost.) è manifestamente infondato posto che prospetta asserito difetto di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e ss.). Ritenuto, invero, che le censure sollevate si appalesano generiche perché non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato nella parte in cui questo rende conto dell'accertata violazione del divieto di rientro in Palermo da parte dell'imputato, destinatario di ordine di allontanamento da quel comune, emesso dal Questore in data 21 agosto 2017, notificato al destinatario. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il yresid