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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 27996/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23956/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38M24 E281F), rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P66 B354H) del foro di Cagliari con domicilio eletto agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi da gli a vv.

Oggetto: Proprietà –bene comune –azione di manutenzione [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ni (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13; -controricorrenti– avverso la sentenzadella Corte di Appello di Cagliari n. 353/18 del 12.04.2018, pubblicata in data 19.04.2018 , notificata in data 15.05.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificat o i l 12 marzo 2003, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, dinanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna dello stesso a l ripristin o dello stato dei luoghi, meglio identificati in atti, come il vialetto in discesa cos titui to in gran parte da una scalina intercorrente tra immobili di diversi proprietari, sul quale il convenuto aveva illegittimamente svolto dei lavori, modificandolo sensibilmente ed in modo da renderne poco agevole il passaggio, tanto che l’attrice, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riportatola frattura dell'omero a seguito di caduta sul vialetto suddetto ; del resto, l 'illeg ittimità delle opere e delle modifiche era stata già accertata dal Pretore di Cagliari con sentenza n. 693del 1998; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Pintus che, nel costituirsi, formulava anche domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro3.200,00 a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 1069 c.c., delle spese affrontate per la realizzazione dell'opera per cui era stato citato in giudizio e/o a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c., dando altresì atto di avere introdotto, sempre avanti al Tribunale di Cagliari, ricorso ex art. 1170 c.c., iscritto con il numero di R. G. 6263/2003, lamentando che in data 25 luglio 2003 l’Arbus aveva tagliato , servendosi di alcune cesoie, la recinzione posta sul viottolo condominiale oggetto di contestazione, attigua alla casa del lo stesso ricorrente , il giudice adito, riuniti i due giudizi ed istruitele caus e mediante prove documentali ed orali, ordinata con provvedimento del 17 novembre 2003 all’Arbus la cessa zione da lle molestie denunciate dal ricorrente, con sentenza n. 3437 del 19.11.2015, rigettata la riconvenzionale, accoglieva le domande attoree ed ordinava a l Pintus di demolire le opere illegittimamente realizzate, condannandolo al ripristino dei luoghi oggetto di giudizio così come questi si presentavano prima del 1998; - in virtù di gravame interposto da Pintus, la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza degli appellati, dichiara ti inammissibili i motivi di appello indicati con i numeri 1,3 e 4 , accoglievaper quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, condannava gli appellati al pagamento della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento danni per la rimozione d ella recinzione e l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava la inammissibilità per genericità del primo motivo di appello, risultando del tutto carente di una parte argomentativa,nonché del terzo e del quarto, per avere con il mezzo tre apoditticamente confutato le affermazioni del c.t.u. e con il punto quattro richiamato genericamente le eccezioni di primo grado, infondato il secondo mezzo che contestava il riconoscimento della proprietà comune del vialetto in contestazione, che trovava conferma sia nel Regolamento di comunione redatto in data 19.02.1979 dal notaio [OSCURATO:PERSONA], sia negli atti di acquisto e dalle relative planimetrie a questi allegati.

Aggiungeva che anche in fatto, dalle prove testimoniali assunte, risultava provato il restringimento del camminamento ad opera dell’appellante, non utilizzabile a tal fine la sentenza n. 693/1998 del Pretore di Cagliari, assunta all’esclusivo fine della ricostruzione originaria dello stato dei luoghi.

Quanto al motivo di appello relativo al l'azione di manutenzione, veniva rigettato per essere la finalità del procedimento ex art. 1170 c.c. quell a di ottenere un provvedimento contro le turbative nel possesso, né poteva essere ordinato il ripristino della recinzione rimossa dall’Arbus.

Tuttavia, siffatta recinzione, per quanto illegittima, non poteva esser rimossa in modo altrettanto illegittimo, per cui condannava l’Arbus al risarcimento dei danni valutati equitativamente in euro 500,00; - per la cassazione dei provvedimenti della Corte d'appello di Cagliari ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, cui resistono i coniugi Arbus con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale i soli controricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Atteso che: -con il primo motivo il ricorrente deducela violazione e la falsa applicazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c.laddove la sentenza impugnata ha dichiarato "ai limiti dell'inammissibilita" l'atto di appello per quanto concerne i punti 1, 3 e 4 dell'impugnazione.

A tal proposito il Giudice di secondo grado prende le mosse dall'art. 342 c.p.c. come riformato dal decreto legislativo 53/12, evidenziando come lo stesso abbia «comportato un mutamento nel modo di intendere il giudizio di appello,inteso non più come mezzo di doglianza generico, bensì come giudizio di impugnazione circoscritto all'analisi di motivi specifici e tassativamente dete rminati nell'atto introduttivo .

Nellastessa sentenza si dà atto di come «la discussa questione sulla inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso» abbia trovato una soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 27199/17, ovvero con una decisione successiva alla proposizione dell'appello esaminato.

Tanto precisato, il ricorrente assume che dalla lettura dell'atto di appello emergerebbe chiaramente , in quanto riportat e tra virgolette, le parti della sentenza di primo grado delle qual i domandava la riforma, indicando, altresì, le premesse ritenute errate, con precisione del le doglianze ampiamente argomentate con il richiamo ai documenti prodotti in giudizio ed alle norme didiritto ritenute applicabili.

Il primo motivo èinammissibile.

La norma di cui all'art. 342 c.p.c. — è stato spiegato dalle Sezioni Unite — va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass., Sez.

U n . , 16 novembre 2017 n. 27199).

In particolare, ladisposizione in parola esige che «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi lerelative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto delprincipio costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che laparte appellante ponga il giudice superiore in condizione dicomprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, d imostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicandoil perché queste siano censurabili» (sent. cit., in motivazione, par.5.1).

La Corte di merito, nel rilevare che l'odierno ricorrente aveva genericamente articolato il primo motivo, risultando del tutto carente di una parte argomentativa, al pari del terzo in cui aveva confutato apoditticamente le affermazioni del c.t.u., mentre con il quanto si era limitato a riproporre le eccezioni di primo grado con il solo richiamo, ha inteso propriosottolineare come tre delle censure del gravame proposto mancasse ro di motivi diimpugnazione sufficientemente specifici.

A tale rilievo l'odierno istante contrappone un motivo di censurache è privo di autosufficienza.

Va qui considerato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez.

U n . , 25 luglio 2019 n. 20181): la deduzione con il ricorso percassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018 n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017 n. 22880; Cass. 8 giugno 2016 n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, hal'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi arinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017 n. 22880 cit.; Cass. 20 settembre 2006 n. 20405).Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in stringatirimandi all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare lareale consistenza della doglianza.

Solo per completezza argomentativa va aggiunto che al di là delle espressioni utilizzate nella sentenza, la Corte di merito ha nella sostanza esaminato le questioni poste con l’impugnazione, come meglio si dirà nel motivo che segue; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ad avviso del Pintus, l a sentenza impugnata integra le violazioni denunciate laddove qualifica quale condominiale il vialetto che dalla strada di lottizzazione conduceai fondi interclusi, giacchè ess o insiste sul terreno di sua proprietà.

Inoltre, il Giudice del gravame avrebbe ome sso di considerare i documenti prodotti dall'odierno ricorrente, ossia le copie degli atti di acquisto dei lotti di terreno oggetto del giudizio,sia in copia semplice che in copia conforme, e ciò al fine di correttamente qualificare la natura giuridica del viottolo per cui è causa.

La sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere ilvialetto di proprietà esclusiva del Pintus anche segravato da servitù di passaggio.

La censura è fondata ed il motivo deve essere accolto per quanto di ragione.

La Corte di merito ha ritenuto decisiva, ai fini dell’accertamento del l’ appartenenza al la comunione/condominio del vialetto che dalla strada di lottizzazione conduce ai fondi interclusi, la presenza di siffatta area nel “Deposito di regolamento di co munione” redatto in data 19 febbraio 1979 a firma del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], negli atti di compravendita e nelle relative planimetrie a questi allegati, trascurando peraltro del tutto l'indagine sulla destinazione effettiva del vialettoin questione con riferimento alle deduzioni ed alle allegazioni sopra richiamate dell'appellante, e non svolgendo quindi in proposito alcuna valutazione.

Questo ragionamento non può essere condiviso.

La figura del condominio e/o della comunione si caratterizza per la presenza, in uno stesso edificioe/o comprensorio, di piani o di unità immobiliari di proprietà individuale.

La definizione normativa va riferita, pertanto, all'edificio ovvero al comprensorio che presenta tali caratteri, a cui va circoscritto il fenomeno della proprietà condominiale ovvero della proprietà comune.

Data questa premessa, risulta evidente che l'estensione della proprietà comune e/o condominiale ad un viottolo separat o ed autonomo rispetto a lle restanti unità abitati del comprensorio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere la relativ a area nella proprietà del condominio medesimo.

Con ciò che si vuoi dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche detto stradello, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio.

La relazione tra l'uno e l'altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita degli immobili, almeno di quelli che detto viottolo utilizzano.

Per contro, nessuna particolare rilevanza, a tal fine, può essere ascritta alla presenza, tra gli allegati al “deposito del regolamento condominiale”, di planimetria sotto la lettera B né la circostanza che il vialetto condominiale sia da questi ultimi utilizzato per accedere al loro bene.

Non la prima, in quanto il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la sola funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese (art. 1138 cod. civ.); néla seconda, atteso che l'uso promiscuo di un bene o di una porzione di esso non fa presumere l'appartenenza unica dei beni che se ne servono e da esso traggono vantaggio.

D’altra parte, negli atti di acquisto è fatto riferimento alla circostanza che le aree di pertinenza delle unità immobiliari subiscono “la servitù di passaggio a favore ed a carico delle unità facenti parte di ciascun lotto, da esercitarsi, per quanto riguarda il lotto in oggetto, sulla striscia di terreno contornata in giallo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A”.

Dunque, sono previste aree comuni ma anche aree di proprietà esclusiva con costituzione di servitù di passaggio.

Per tali ragioni la conclusione accolta dalla Corte distrettuale appare fondata su argomenti giuridicamente inconsistenti, atteso che essa avrebbe potuto essere giustificata soltanto in forza dell'allegazione dell'atto di costituzione del condominio/comprensorio e la conseguente dim ostrazione dell'appartenenza del viottoloal condominio medesimo; -con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ad avviso del ricorrente, d alla violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., e quindi dal nonavere il Giudice posto a fondamento della sua decisione le prove proposte dalleparti, ed in particolare quelle d e ll'odierno ricorrente, discenderebbealt resì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, la Corte, sull'erroneo presupposto che il vialetto sia comune alla lottizzazione e non di proprietà esclusiva dell'appellante, avrebbe ome sso di pronunciarsi circa l'indennizzo richiesto dall'odierno ricorrente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver reso più sicuro l'esercizio della servitù di passaggio.

Ove, infatti, il viottolo venisse correttamente qualificato quale servitù dipassaggio all'odierno ricorrente spetterebbe l'indennizzo ex art. 1069 c.c. per le migliorie apportate avendo reso il viottolo più sicuro per chi lo percorre.

Aggiunge il ricorrente che la circostanza che tutti i viottoli che consentono un accesso ai lotti interclusi abbiano le stesse caratteristiche è circostanza non contestata.

Ove il Giudice avesse considerato tali elementi avrebbe riscontrato che anche attualmente il camminamento oggetto di causa non è stato oggetto di alcun restringimento.

Il quarto motivo evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.per avere il Giudice distrettuale fondato il proprio convincimento sulla sentenza del Pretore di Cagliari n. 693/1998, chenon ha alcuna attinenza con i fatti, i luoghi e le parti della presente vertenza.

Invero c on tale sentenza il Pretore di Cagliari aveva condanna to il Pintus, aderendo alle conclusioni formulate dai Gatti, alla rifusione delle spese di lite a favore di questi ultimi per una azione di spoglio operata nei loroconfronti.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alle risultanze probatorie per essere stato il Pintus ritenuto responsabile dello spostamento del viottolo, laddove nessuno dei testi escussi ha potuto individuare nel ricorrente l'autore del restringimento.

Tutti i testimoni affermano di aver visto il Pintus eseguire dei lavori, ma nessuno può dire che il vialetto sia stato spostato per effetto di tali lavori.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacchè pur avendo accertato da parte dell’Arbus una turbativa nel possesso del bene, essendo stato il medesimo sorpreso a tagliare con delle cesoie una rete di proprietà del Pintus, non veniva condannato alla riduzione in pristino dei luoghi.

A prescindere, infatti dalla qualificazione del viottolo come servitù di passaggio ovvero come stradello condominiale, la rete tagliata dall’Arbus insisteva su terreno sicuramente di proprietà del Pintus e ivi doveva essere ripristinata.

I restanti motivi di ricorsosono assorbiti d a l l’accoglimento del secondo motivo, dal momento che l' accertamento circa la natura di siffatto vialetto potrebbe esc lude re che gli originari attori abbiano il potere di contestare la condotta del Pintus.

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti quattro.

L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alla censura accolt a, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che nel riesaminare la controversia si atterrà ai principi sopra illustrati Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso , r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23956/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38M24 E281F), rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P66 B354H) del foro di Cagliari con domicilio eletto agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi da gli a vv. Oggetto: Proprietà –bene comune –azione di manutenzione [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ni (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13; -controricorrenti– avverso la sentenzadella Corte di Appello di Cagliari n. 353/18 del 12.04.2018, pubblicata in data 19.04.2018 , notificata in data 15.05.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificat o i l 12 marzo 2003, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, dinanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna dello stesso a l ripristin o dello stato dei luoghi, meglio identificati in atti, come il vialetto in discesa cos titui to in gran parte da una scalina intercorrente tra immobili di diversi proprietari, sul quale il convenuto aveva illegittimamente svolto dei lavori, modificandolo sensibilmente ed in modo da renderne poco agevole il passaggio, tanto che l’attrice, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riportatola frattura dell'omero a seguito di caduta sul vialetto suddetto ; del resto, l 'illeg ittimità delle opere e delle modifiche era stata già accertata dal Pretore di Cagliari con sentenza n. 693del 1998; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Pintus che, nel costituirsi, formulava anche domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro3.200,00 a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 1069 c.c., delle spese affrontate per la realizzazione dell'opera per cui era stato citato in giudizio e/o a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c., dando altresì atto di avere introdotto, sempre avanti al Tribunale di Cagliari, ricorso ex art. 1170 c.c., iscritto con il numero di R. G. 6263/2003, lamentando che in data 25 luglio 2003 l’Arbus aveva tagliato , servendosi di alcune cesoie, la recinzione posta sul viottolo condominiale oggetto di contestazione, attigua alla casa del lo stesso ricorrente , il giudice adito, riuniti i due giudizi ed istruitele caus e mediante prove documentali ed orali, ordinata con provvedimento del 17 novembre 2003 all’Arbus la cessa zione da lle molestie denunciate dal ricorrente, con sentenza n. 3437 del 19.11.2015, rigettata la riconvenzionale, accoglieva le domande attoree ed ordinava a l Pintus di demolire le opere illegittimamente realizzate, condannandolo al ripristino dei luoghi oggetto di giudizio così come questi si presentavano prima del 1998; - in virtù di gravame interposto da Pintus, la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza degli appellati, dichiara ti inammissibili i motivi di appello indicati con i numeri 1,3 e 4 , accoglievaper quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, condannava gli appellati al pagamento della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento danni per la rimozione d ella recinzione e l’appellante alla rifusione delle spese di lite. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava la inammissibilità per genericità del primo motivo di appello, risultando del tutto carente di una parte argomentativa,nonché del terzo e del quarto, per avere con il mezzo tre apoditticamente confutato le affermazioni del c.t.u. e con il punto quattro richiamato genericamente le eccezioni di primo grado, infondato il secondo mezzo che contestava il riconoscimento della proprietà comune del vialetto in contestazione, che trovava conferma sia nel Regolamento di comunione redatto in data 19.02.1979 dal notaio [OSCURATO:PERSONA], sia negli atti di acquisto e dalle relative planimetrie a questi allegati. Aggiungeva che anche in fatto, dalle prove testimoniali assunte, risultava provato il restringimento del camminamento ad opera dell’appellante, non utilizzabile a tal fine la sentenza n. 693/1998 del Pretore di Cagliari, assunta all’esclusivo fine della ricostruzione originaria dello stato dei luoghi. Quanto al motivo di appello relativo al l'azione di manutenzione, veniva rigettato per essere la finalità del procedimento ex art. 1170 c.c. quell a di ottenere un provvedimento contro le turbative nel possesso, né poteva essere ordinato il ripristino della recinzione rimossa dall’Arbus. Tuttavia, siffatta recinzione, per quanto illegittima, non poteva esser rimossa in modo altrettanto illegittimo, per cui condannava l’Arbus al risarcimento dei danni valutati equitativamente in euro 500,00; - per la cassazione dei provvedimenti della Corte d'appello di Cagliari ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, cui resistono i coniugi Arbus con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale i soli controricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Atteso che: -con il primo motivo il ricorrente deducela violazione e la falsa applicazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c.laddove la sentenza impugnata ha dichiarato "ai limiti dell'inammissibilita" l'atto di appello per quanto concerne i punti 1, 3 e 4 dell'impugnazione. A tal proposito il Giudice di secondo grado prende le mosse dall'art. 342 c.p.c. come riformato dal decreto legislativo 53/12, evidenziando come lo stesso abbia «comportato un mutamento nel modo di intendere il giudizio di appello,inteso non più come mezzo di doglianza generico, bensì come giudizio di impugnazione circoscritto all'analisi di motivi specifici e tassativamente dete rminati nell'atto introduttivo . Nellastessa sentenza si dà atto di come «la discussa questione sulla inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso» abbia trovato una soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 27199/17, ovvero con una decisione successiva alla proposizione dell'appello esaminato. Tanto precisato, il ricorrente assume che dalla lettura dell'atto di appello emergerebbe chiaramente , in quanto riportat e tra virgolette, le parti della sentenza di primo grado delle qual i domandava la riforma, indicando, altresì, le premesse ritenute errate, con precisione del le doglianze ampiamente argomentate con il richiamo ai documenti prodotti in giudizio ed alle norme didiritto ritenute applicabili. Il primo motivo èinammissibile. La norma di cui all'art. 342 c.p.c. — è stato spiegato dalle Sezioni Unite — va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass., Sez. U n . , 16 novembre 2017 n. 27199). In particolare, ladisposizione in parola esige che «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi lerelative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto delprincipio costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che laparte appellante ponga il giudice superiore in condizione dicomprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, d imostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicandoil perché queste siano censurabili» (sent. cit., in motivazione, par.5.1). La Corte di merito, nel rilevare che l'odierno ricorrente aveva genericamente articolato il primo motivo, risultando del tutto carente di una parte argomentativa, al pari del terzo in cui aveva confutato apoditticamente le affermazioni del c.t.u., mentre con il quanto si era limitato a riproporre le eccezioni di primo grado con il solo richiamo, ha inteso propriosottolineare come tre delle censure del gravame proposto mancasse ro di motivi diimpugnazione sufficientemente specifici. A tale rilievo l'odierno istante contrappone un motivo di censurache è privo di autosufficienza. Va qui considerato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. U n . , 25 luglio 2019 n. 20181): la deduzione con il ricorso percassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018 n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017 n. 22880; Cass. 8 giugno 2016 n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, hal'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi arinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017 n. 22880 cit.; Cass. 20 settembre 2006 n. 20405).Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in stringatirimandi all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare lareale consistenza della doglianza. Solo per completezza argomentativa va aggiunto che al di là delle espressioni utilizzate nella sentenza, la Corte di merito ha nella sostanza esaminato le questioni poste con l’impugnazione, come meglio si dirà nel motivo che segue; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso del Pintus, l a sentenza impugnata integra le violazioni denunciate laddove qualifica quale condominiale il vialetto che dalla strada di lottizzazione conduceai fondi interclusi, giacchè ess o insiste sul terreno di sua proprietà. Inoltre, il Giudice del gravame avrebbe ome sso di considerare i documenti prodotti dall'odierno ricorrente, ossia le copie degli atti di acquisto dei lotti di terreno oggetto del giudizio,sia in copia semplice che in copia conforme, e ciò al fine di correttamente qualificare la natura giuridica del viottolo per cui è causa. La sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere ilvialetto di proprietà esclusiva del Pintus anche segravato da servitù di passaggio. La censura è fondata ed il motivo deve essere accolto per quanto di ragione. La Corte di merito ha ritenuto decisiva, ai fini dell’accertamento del l’ appartenenza al la comunione/condominio del vialetto che dalla strada di lottizzazione conduce ai fondi interclusi, la presenza di siffatta area nel “Deposito di regolamento di co munione” redatto in data 19 febbraio 1979 a firma del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], negli atti di compravendita e nelle relative planimetrie a questi allegati, trascurando peraltro del tutto l'indagine sulla destinazione effettiva del vialettoin questione con riferimento alle deduzioni ed alle allegazioni sopra richiamate dell'appellante, e non svolgendo quindi in proposito alcuna valutazione. Questo ragionamento non può essere condiviso. La figura del condominio e/o della comunione si caratterizza per la presenza, in uno stesso edificioe/o comprensorio, di piani o di unità immobiliari di proprietà individuale. La definizione normativa va riferita, pertanto, all'edificio ovvero al comprensorio che presenta tali caratteri, a cui va circoscritto il fenomeno della proprietà condominiale ovvero della proprietà comune. Data questa premessa, risulta evidente che l'estensione della proprietà comune e/o condominiale ad un viottolo separat o ed autonomo rispetto a lle restanti unità abitati del comprensorio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere la relativ a area nella proprietà del condominio medesimo. Con ciò che si vuoi dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche detto stradello, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio. La relazione tra l'uno e l'altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita degli immobili, almeno di quelli che detto viottolo utilizzano. Per contro, nessuna particolare rilevanza, a tal fine, può essere ascritta alla presenza, tra gli allegati al “deposito del regolamento condominiale”, di planimetria sotto la lettera B né la circostanza che il vialetto condominiale sia da questi ultimi utilizzato per accedere al loro bene. Non la prima, in quanto il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la sola funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese (art. 1138 cod. civ.); néla seconda, atteso che l'uso promiscuo di un bene o di una porzione di esso non fa presumere l'appartenenza unica dei beni che se ne servono e da esso traggono vantaggio. D’altra parte, negli atti di acquisto è fatto riferimento alla circostanza che le aree di pertinenza delle unità immobiliari subiscono “la servitù di passaggio a favore ed a carico delle unità facenti parte di ciascun lotto, da esercitarsi, per quanto riguarda il lotto in oggetto, sulla striscia di terreno contornata in giallo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A”. Dunque, sono previste aree comuni ma anche aree di proprietà esclusiva con costituzione di servitù di passaggio. Per tali ragioni la conclusione accolta dalla Corte distrettuale appare fondata su argomenti giuridicamente inconsistenti, atteso che essa avrebbe potuto essere giustificata soltanto in forza dell'allegazione dell'atto di costituzione del condominio/comprensorio e la conseguente dim ostrazione dell'appartenenza del viottoloal condominio medesimo; -con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso del ricorrente, d alla violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., e quindi dal nonavere il Giudice posto a fondamento della sua decisione le prove proposte dalleparti, ed in particolare quelle d e ll'odierno ricorrente, discenderebbealt resì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corte, sull'erroneo presupposto che il vialetto sia comune alla lottizzazione e non di proprietà esclusiva dell'appellante, avrebbe ome sso di pronunciarsi circa l'indennizzo richiesto dall'odierno ricorrente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver reso più sicuro l'esercizio della servitù di passaggio. Ove, infatti, il viottolo venisse correttamente qualificato quale servitù dipassaggio all'odierno ricorrente spetterebbe l'indennizzo ex art. 1069 c.c. per le migliorie apportate avendo reso il viottolo più sicuro per chi lo percorre. Aggiunge il ricorrente che la circostanza che tutti i viottoli che consentono un accesso ai lotti interclusi abbiano le stesse caratteristiche è circostanza non contestata. Ove il Giudice avesse considerato tali elementi avrebbe riscontrato che anche attualmente il camminamento oggetto di causa non è stato oggetto di alcun restringimento. Il quarto motivo evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.per avere il Giudice distrettuale fondato il proprio convincimento sulla sentenza del Pretore di Cagliari n. 693/1998, chenon ha alcuna attinenza con i fatti, i luoghi e le parti della presente vertenza. Invero c on tale sentenza il Pretore di Cagliari aveva condanna to il Pintus, aderendo alle conclusioni formulate dai Gatti, alla rifusione delle spese di lite a favore di questi ultimi per una azione di spoglio operata nei loroconfronti. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alle risultanze probatorie per essere stato il Pintus ritenuto responsabile dello spostamento del viottolo, laddove nessuno dei testi escussi ha potuto individuare nel ricorrente l'autore del restringimento. Tutti i testimoni affermano di aver visto il Pintus eseguire dei lavori, ma nessuno può dire che il vialetto sia stato spostato per effetto di tali lavori. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacchè pur avendo accertato da parte dell’Arbus una turbativa nel possesso del bene, essendo stato il medesimo sorpreso a tagliare con delle cesoie una rete di proprietà del Pintus, non veniva condannato alla riduzione in pristino dei luoghi. A prescindere, infatti dalla qualificazione del viottolo come servitù di passaggio ovvero come stradello condominiale, la rete tagliata dall’Arbus insisteva su terreno sicuramente di proprietà del Pintus e ivi doveva essere ripristinata. I restanti motivi di ricorsosono assorbiti d a l l’accoglimento del secondo motivo, dal momento che l' accertamento circa la natura di siffatto vialetto potrebbe esc lude re che gli originari attori abbiano il potere di contestare la condotta del Pintus. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti quattro. L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alla censura accolt a, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che nel riesaminare la controversia si atterrà ai principi sopra illustrati Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso , r
Sentenza Cassazione n. 27996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris