CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 08386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8386/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 224/2026* * UP 04/02/2026* * Relatore * 36948/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e le memorieudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che conclude per l annullamento senza rinvio per intervenutaprescrizione della sentenza impugnata limitatamente alle lesioni di cui al capo b e per ilrigetto nel resto con rideterminazione della pena ai sensi dell art. 620 comma 1 lett. l cod.proc. penlette le conclusioni per la parte civile dell * * * Di * che chiede ilrigetto del ricorso e la condanna dell imputato alla rifusione delle spese del grado in favoredella parte civilelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che insiste per l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di * il 18 gennaio 2017 che avevadichiarato la penale responsabilità di * * per i reati di cui agli artt. 61 n. 5 81 cpv.609 bis 609 ter ultimo comma e 609 septies cod. pen. capo 1 e per i reati di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. in relazione agli artt. 576 comma 1 n. 5 e 577 comma 1 n. 1 cod.pen. capo 2 condannandolo alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione.Secondo quanto ricostruito dai * di merito * * 1 avrebbe costretto lafiglia infradecenne a subire atti sessuali consistiti in toccamenti della vagina con le dita e inrapporti orali in esecuzione del medesimo disegno criminoso approfittando dellecircostanze di tempo di luogo o di persona anche con riferimento alla tenera età dellavittima costituite dalla circostanza di trovarsi solo in casa con una bambina dell età di dueanni senza la presenza di adulti e in occasione della visita parentale disposta dal Tribunaleper i Minorenni dal mese di giugno 2012 fino a ottobre 2013 2 con la predetta condottaavrebbe cagionato alla vittima lesioni personali consistite in una “ferita con ecchimosi adestra delle piccole labbra” il 26 settembre 2012.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appelloindicata in epigrafe * * con atto sottoscritto dall * * * articolandosette motivi preceduti da una breve premessa sullo svolgimento del processo.2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. avuto riguardo alla valutazionedell attendibilità della querelante madre della vittima.Si deduce che la sentenza impugnata omette di motivare in ordine ad una serie dielementi puntualmente e circostanziatamente indicati nell atto di appello posti afondamento dell inattendibilità delle dichiarazioni della querelante madre della personaoffesa e segnatamente a l accesa conflittualità della querelante con l odierno ricorrente bl intento esplicitamente manifestato dalla donna di impedire al padre di vedere la minore cle reiterate richieste di intervento dei sanitari del * dell * *verosimilmente finalizzate alla ricerca di una responsabilità del ricorrente per lesioni opresunte lesioni riportate dalla figlia rimaste prive di riscontro posto che i referti escludonola presenza di qualsiasi lesione d le dichiarazioni delle maestre che hanno escluso unatrasformazione comportamentale della minore. Si osserva che l omessa motivazione inordine alle questioni dedotte nei motivi di appello articolati in modo preciso e puntualeanche nel caso di mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado non soddisfal obbligo di rendere motivazione si citano * U. n. 5876 del 28/91/2004 * 3 n. 38126del 06/06/2024 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 . Si rimarca che non può ritenersisussistente neppure una motivazione implicita poiché la sentenza impugnata dimostra dinon aver considerato i profili oggetto di impugnazione si citano * 2 n. 2103 del17/12/2024 e * 4 n. 4163 del 01/02/2022 .2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in ordine alla valutazionedell attendibilità della minore nonché al travisamento di prova con riferimento alla periziadisposta dal *Preliminarmente si osserva che nell atto di appello era stata dedotta l inattendibilitàdelle dichiarazioni della minore acquisite de relato attraverso le deposizioni dei familiari siaperché indotte dalla madre sia perché potenzialmente condizionate da fattori esterni in gradodi incidere sul ricordo e la capacità di rievocare gli eventi come la forte conflittualità familiaree la tenera età sia perché smentite dai referti del * dell * *Si deduce che erroneamente la Corte d appello ha ritenuto attendibile la minore nonascoltata in incidente probatorio sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla madre e dallanonna materna rilevando che il perito non avrebbe formulato alcuna valutazione circal inattendibilità della persona offesa diversamente da quanto da questi affermato cosìincorrendo nel vizio di travisamento della prova. Si aggiunge che la Corte d appello non hamotivato in ordine alla conflittualità esistente tra i genitori della minore tema specificamentededotto nei motivi di appello e ritenuto rilevante dai consulenti ai fini della valutazionedell attendibilità del narrato. Si sottolinea che la motivazione della sentenza di appello nonpuò ritenersi integrata in ordine a questi aspetti da quella della sentenza di primo gradopoiché l atto di appello rivolgeva specifiche censure alla ricostruzione operata dal giudice diprimo grado che avrebbero richiesto una specifica valutazione si citano * 3 n. 44418del 16/07/2013 * 5 n. 52619 del 05/10/2016 * 2 n. 30838 del 19/03/2013 * 6 n.17912 del 07/03/2013 * 4 n. 15227 del 14/02/2008 * 3 n. 1237 del 02/10/2012* 6 n. 28710 del 17/04/2012 * 6 n. 50613 del 06/12/2013 .Si deduce inoltre che tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado sonodel tutto carenti di motivazione in ordine alla genesi delle accuse. In proposito si osservache la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che è importante una corretta acquisizionedel racconto del minore in tenera età e che la garanzia del contraddittorio nell assunzionedella prova dichiarativa della persona offesa può essere assicurata attraverso l espletamentodell incidente probatorio ovvero di una perizia o di una consulenza tecnica disposta dalPubblico Ministero ai sensi dell art. 360 cod. proc. pen. si cita * 3 n. 42024 del18/09/2014 e * 3 n. 3258 del 04/12/2012 .2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in ordine alla valutazionedell attendibilità della minore e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato della madre edella nonna della vittima.Si deduce l erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma chel escussione della minore non sia stata richiesta dalle parti poiché la richiesta è stataformulata dal Pubblico Ministero ma rigettata dal Tribunale sulla base del giudizio diinattendibilità della minore formulata dal perito con conseguente inutilizzabilità delledichiarazioni de relato della madre e della nonna ai sensi dell art. 195 comma 3 cod. proc.pen.Si rileva in primo luogo che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesieccezionali di cui all art. 192 comma 3 cod. proc. pen. che consentono l utilizzo della provade relato atteso che il perito ha ritenuto la minore capace di rendere testimonianza si cita* 3 n. 42718 del 05/07/2016 . Si osserva in secondo luogo che si tratta di unainutilizzabilità derivante da un divieto probatorio e dunque rilevabile d ufficio ai sensi dell art.191 comma 2 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo si citano * 3 n.35705 del 29/09/2020 * 2 n. 11291 del 17/02/2023 * 1 n. 9015 del 14/11/2023 .Si rappresenta poi che anche a voler ritenere utilizzabili le dichiarazioni de relato iprocessi che coinvolgono vittime particolarmente vulnerabili richiedono una particolare* 3 n. 37147 del 18/09/2007 * 3 n. 9811 del 17/01/2007 e che però nel caso dispecie non si è proceduto ad una simile analisi specie se si considera che la minore hariferito gli episodi alla madre e alla nonna materna le quali nutrivano ostilità nei confronti delricorrente.2.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. avuto riguardo alla valutazionedell attendibilità della minore con riferimento ai referti medici del * dell **Si deduce che la sentenza impugnata incorre in vizio di motivazione in relazione a unelemento contrario all attendibilità della minore rappresentato dai due referti del *dell * * del 14 settembre 2012 e del 27 settembre 2012 i quali escludonola presenza non solo di lesioni traumatiche ma di qualsivoglia segno di violenza fisica aidanni della minore. Si rileva che la sentenza impugnata si limita ad un rinvio alla spiegazionedel consulente tecnico del Pubblico Ministero così come recepita nella sentenza di primogrado incorrendo in una motivazione manifestamente illogica sotto diversi profili inparticolare perché 1 ha attribuito maggior efficacia probatoria al certificato medico delprivato rispetto ai referti ospedalieri i quali costituendo atti pubblici destinati ab initio allaprova sono precostituiti a garanzia della pubblica fede si cita in proposito * 5 n. 12213del 13/02/2014 2 ha trascurato l elevato grado di competenza e l autonomia gestionale checontraddistinguono l * pediatrico * 3 ha valorizzato una spiegazionemeramente ipotetica del consulente del Pubblico Ministero peraltro contrastante con il tipodi accertamento svolto in ospedale in quanto questo era volto proprio a confermare o menola prima diagnosi del medico privato 4 ha erroneamente indicato in sette giorni anziché inuno solo l intervallo temporale tra il primo accertamento del medico privato e l accertamentoeffettuato in *2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma1 lett. e cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova dichiarativa contravisamento della prova per omissione.Si deduce che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione delle provemanifestamente illogica incorrendo in un travisamento per omissione di risultanzeprocessuali decisive. Si osserva che la Corte d appello ha erroneamente ritenuto utilizzabilile dichiarazioni de relato della madre e dei familiari della minore omettendo di applicare irigorosi criteri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto a frontedell elevata conflittualità familiare e della perizia disposta dal Tribunale che aveva conclusoper l inattendibilità dell eventuale racconto della minore a causa di fattori esterni di“inquinamento”. Si sottolinea che la sentenza impugnata non fornisce alcuna spiegazionecirca il mancato recepimento delle conclusioni del perito sebbene secondo lagiurisprudenza di legittimità il giudice che intenda discostarsi dalla perizia sia tenuto afornire una motivazione rigorosa dimostrando le ragioni della diversa valutazione. Si rilevaaltresì l illogicità della motivazione poiché si postula che l abuso sia la causa del trauma e alcontempo si utilizza quest ultimo come prova dell abuso senza considerare che il peritoaveva individuato nell elevata conflittualità dei genitori una causa alternativa e plausibile deldisagio manifestato dalla minore.Si rimarca infine che la testimonianza de relato proveniente da soggetti che nutronoostilità verso l imputato perché sia considerato un valido elemento di prova necessita diriscontri esterni assenti nel caso di specie.2.6. Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione alla determinazionedella pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione meramente apparentesu tali punti poiché giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche con un lapidario richiamo alla «gravità del fatto» senza considerare gli elementifavorevoli al ricorrente quali il contesto di elevata conflittualità familiare e sebbene la penabase sia stata fissata nel minimo edittale.2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge a norma dell art. 606comma 1 lett. b cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. per intervenutaprescrizione del reato di cui al capo b .Si deduce che la Corte d appello ha erroneamente omesso di rilevare d ufficiol intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali di cui al capo b dell imputazione conconseguente violazione di legge. Si osserva infatti che il termine di prescrizione di setteanni e sei mesi era già maturato al momento della pronuncia della sentenza di secondogrado considerato che i fatti sono stati commessi nel settembre 2012.3. Ha presentato memoria l * * * Di * nell interesse della partecivile chiedendo la conferma della sentenza impugnata.* memoria si evidenzia che il materiale probatorio acquisito nel corso delle indaginipreliminari rappresenta un quadro chiaro dal quale emerge che il ricorrente ha tenuto unacondotta sessualmente esplicita nei confronti della figlia circostanza comprovata dallerisultanze mediche. Si rappresenta che l asserita inattendibilità della minore e dei testimonide relato nonché il presunto intento calunniatorio non trovano alcun riscontro oggettivorisultando anzi confutati dall istruttoria e in particolare dalle dichiarazioni rese dallaconsulente tecnica del * la quale ha riferito che dai test psicodiagnostici somministratialla madre della bambina emergevano segnali di disorientamento e di sofferenza derivantidalle rivelazioni della figlia. Si aggiunge che l attendibilità della parte civile trova confermanelle dichiarazioni dei testimoni sebbene legati alla stessa da un rapporto di parentela lequali risultano coerenti e prive di discrasie. Si rileva poi che il consulente tecnico del *ha fornito una puntuale spiegazione delle ragioni per cui i medici del * dell ** non hanno riscontrato lesioni sulla bambina evidenziando come fossenecessaria una manovra approfondita che non è stata effettuata ed ha inoltre segnalato chela minore presentava un ispessimento della membrana riconducibile ad atti eternomanipolativi.Si osserva con riguardo al reato di cui al capo b che ai fini della prescrizione occorrevalutare oltre alla previsione di cui all art. 161 secondo comma cod. pen. anche l avvenutacontestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale.4. Ha presentato memoria anche l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso anche inreplica alla requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.2. * sono le censure esposte nel terzo motivo da esaminare in via preliminareper ragioni logiche nella parte in cui contestano la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazionirese de relato dalla madre e dalla nonna della persona offesa le quali hanno riferito degliabusi sessuali sulla vittima per averne appreso dalla stessa deducendo che il giudice nonaveva chiamato quest ultima a deporre nonostante la richiesta del Pubblico Ministeroformulata ex art. 507 cod. proc. pen.Invero si è già condivisibilmente precisato in giurisprudenza che in tema ditestimonianza de relato l audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità soloqualora sia stata espressamente richiesta dalla parte sicché non può ritenersi equivalente atale richiesta la mera domanda di integrazione dell istruttoria mediante l esame degli stessisoggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti avanzata ai sensi dell art. 507 cod.proc. pen. * 6 n. 37064 del 12/03/2019 * * 276696 01 .3. * invece sono le censure formulate nel primo nel secondo nella restanteparte del terzo e nel quinto motivo da esaminare congiuntamente perché tra lorostrettamente connesse laddove contestano l attendibilità delle dichiarazioni della madre edella nonna della persona offesa avendo queste ad oggetto non la conoscenza diretta deifatti ma notizie apprese dalla minore che però è stata ritenuta dal perito nominato dalTribunale non in grado di rendere utile testimonianza e per questa ragione non esaminataneppure in dibattimento nonostante la richiesta del Pubblico Ministero ex art. 507 cod. proc.pen.3.1. La difficoltà di pervenire ad un affermazione di responsabilità sulla base didichiarazioni de relato su quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali è stataripetutamente ribadita in giurisprudenza.Secondo una decisione sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggettoquanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se siastata accertata in base a motivato parere reso da professionista l impossibilità di procedereall esame del minore che può essere assoluta nel caso in cui la sua personalità siatalmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell art. 195comma 3 cod. proc. pen. o relativa in considerazione del concreto e grave pregiudizio allasalute che potrebbe derivare dall esame da valutare in riferimento all età del minore almomento dello svolgimento dell atto istruttorio e non a quella al momento del fatto e dellapossibilità di adottare le modalità protette previste dall art. 498 comma 4 ter cod. proc. pen. * 3 n. 42718 del 05/07/2016 F. * 268016 – 01 .* decisioni in termini del tutto omogenei a quella precedentemente richiamatahanno affermato che sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quantoappreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se in base amotivato parere reso da professionista competente sia possibile affermare che il bambinoha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensidell art. 195 comma 3 cod. proc. pen. ovvero che dalla testimonianza possono insorgeredanni anche transeunti alla sua salute vds. * 3 n. 39766 del 16/04/2013 M. *257681 – 01 e * 3 n. 30964 del 11/06/2009 F. * 244939 – 01 .* pronunce poi hanno precisato che in tema di reati sessuali le accuseprovenienti da minore vittima del reato di cui all art. 609 quater cod. pen. soprattutto seacquisite tramite dichiarazioni de relato impongono un esame giudiziale critico improntato acanoni di neutralità e rigore che richiede l opportuno ausilio delle scienze di pedagogiapsicologia e sessuologia rilevanti in materia in quanto la loro attendibilità può essereinficiata da suggestioni etero indotte cfr. * 3 n. 2849 del 27/10/2022 dep. 2023 P. *284060 – 02 nonché * 3 n. 37147 del 18/09/2007 S. * 237553 – 01 .3.2. La sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della minore percome riportate dalla madre e dalla nonna sebbene la bambina non sia mai stata ascoltatanel corso delle indagini e del processo.La Corte d appello precisamente sull attendibilità delle dichiarazioni della minorepersona offesa afferma «In primo luogo si osserva che la bambina seppure non ascoltatain incidente probatorio per la ritenuta incapacità generica a rendere testimonianza in ragionedella tenera età al momento della vicenda ha reiterato più volte in modo assolutamenteconforme la dichiarazione degli abusi subiti dal padre e lo ha fatto in termini precisi e moltogenuini in modo da non lasciare alcun dubbio sulla veridicità di quanto asserito. Comericordato dal primo collegio le dichiarazioni de relato ricevute dalla madre e dalla nonna inmodo conforme in ogni dettaglio sono pienamente utilizzabili in giudizio. Le stessedichiarazioni sono riscontrate dalla testimonianza della psicologa che ha preso in carico labambina per quanto attiene agli esiti traumatici accertati e ritenuti dalla specialistaperfettamente compatibili con le conseguenze frequentemente riportate dalle vittime di abusisessuali. * toglie ogni rilievo alle deduzioni difensive sulla pretesa inattendibilità dellagiovane persona offesa tenuto conto che il perito del tribunale non ha espresso e nonavrebbe potuto mai esprimere secondo le regole processuali vigenti un vaglio dimotivazione sulla utilità della prova con specifico riguardo all affidabilità del ricordo rispettoal tempo trascorso e ai meccanismi autodifensivi della vittima con riguardo alla tenerissimaetà in cui gli abusi sono stati consumati secondo le contestazioni oggetto del presenteprocesso».3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono viziate perché non valutanocorrettamente le risultanze dell accertamento peritale disposto dal Tribunale e dellaconsulenza psicologica disposta dal Pubblico *In primo luogo il perito non ha evidenziato l impossibilità – assoluta o relativa – diprocedere all esame del minore secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenzaossia in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivarglidall esame ma diversamente ha escluso l utilità dell assunzione della prova con specificoriguardo all affidabilità del ricordo rispetto al tempo trascorso e ai meccanismi autodifensividella vittima.In secondo luogo la sentenza impugnata non spiega in modo compiuto e coerente conle risultanze istruttorie perché le dichiarazioni rese dalla minore alla mamma e alla nonnasarebbero attendibili sebbene la stessa non sarebbe in condizione di conservare unaffidabile ricordo.È vero che le dichiarazioni furono rese dalla minore alla mamma ed alla nonnanell immediatezza ma si trattava comunque di una bambina che nata nel gennaio 2010all epoca dei fatti nel settembre 2012 aveva appena due anni e mezzo. Né la precisatedichiarazioni possono ritenersi «riscontrate dalla testimonianza della psicologa che ha presoin carico la bambina» perché questa psicologa per quanto si evince dalla sentenza di primogrado era la consulente tecnica del Pubblico Ministero e quindi non poteva esprimersisull attendibilità della minore ma solo sulla sua capacità a rendere utili dichiarazioni sui fattioggetto di accertamento giudiziale. Inoltre il perito per quanto si evince dalla sentenza diprimo grado ha affermato che il ricordo della minore era inattendibile per vari fattori tra iquali in primo luogo «il clima familiare caratterizzato da conflittualità incoerenze educativee scarsa protezione» ossia fatti idonei a minare anche il racconto reso dalla bambinanell immediatezza.In conseguenza delle riferite acquisizioni istruttorie è allora rilevabile una decisivalacuna nella valutazione giudiziale la Corte d appello avrebbe dovuto fornire approfondita edanalitica spiegazione del perché le dichiarazioni rese dalla minore alla madre e alla nonnafossero comunque attendibili pur provenendo da una bambina non in grado di conservareun corretto ricordo dei fatti e proprio per ragioni idonee ad inquinare anche il racconto resonell immediatezza.4. * fondate anche le censure enunciate nel settimo motivo che contestanol omessa dichiarazione dell estinzione del reato di lesioni per prescrizione siccome maturatanelle more del giudizio di appello.In effetti il tempo necessario a prescrivere il reato di lesioni quando come nellaspecie non è circostanziato da aggravanti ad effetto speciale è pari a sette anni e sei mesi.* specie i fatti sono stati commessi il 26 settembre 2012. * inoltre rilevabilidagli atti periodi di sospensione per complessivi settantaquattro giorni si tratta dellesospensioni per il rinvio dell udienza dal 22 aprile 2015 al 6 maggio 2015 e dal 16 dicembre2015 al 17 febbraio 2016 in entrambi i casi per legittimo impedimento del difensore .Di conseguenza il termine di prescrizione si è consumato in data 8 giugno 2020 ossiadopo la sentenza di primo grado emessa il 18 gennaio 2017 ma molto prima della sentenzadi appello pronunciata il 27 maggio 2025.5. In conclusione per effetto di quanto precedentemente indicato la sentenzaimpugnata deve essere annullata a senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione conriferimento al delitto di lesioni ma ai soli effetti penali perché essendo intervenuta validapronuncia nel merito in primo grado il giudizio deve proseguire ai fini dell accertamento dellaresponsabilità civile b con rinvio limitatamente agli effetti civili con riguardo al fatto dilesioni personali c con rinvio agli effetti penali e civili relativamente al reato di violenzasessuale in danno di una persona minore di dieci anni.Le ulteriori censure non esaminate nella presente sentenza sono assorbite e senecessario dovranno essere oggetto di esame nel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed atutte le ulteriori acquisizioni ritenute necessarie ai fini della decisione evitando di incorrerenei vizi rilevati nel § 3.3.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8386/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 224/2026* * UP 04/02/2026* * Relatore * 36948/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e le memorieudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che conclude per l annullamento senza rinvio per intervenutaprescrizione della sentenza impugnata limitatamente alle lesioni di cui al capo b e per ilrigetto nel resto con rideterminazione della pena ai sensi dell art. 620 comma 1 lett. l cod.proc. penlette le conclusioni per la parte civile dell * * * Di * che chiede ilrigetto del ricorso e la condanna dell imputato alla rifusione delle spese del grado in favoredella parte civilelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che insiste per l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di * il 18 gennaio 2017 che avevadichiarato la penale responsabilità di * * per i reati di cui agli artt. 61 n. 5 81 cpv.609 bis 609 ter ultimo comma e 609 septies cod. pen. capo 1 e per i reati di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. in relazione agli artt. 576 comma 1 n. 5 e 577 comma 1 n. 1 cod.pen. capo 2 condannandolo alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione.Secondo quanto ricostruito dai * di merito * * 1 avrebbe costretto lafiglia infradecenne a subire atti sessuali consistiti in toccamenti della vagina con le dita e inrapporti orali in esecuzione del medesimo disegno criminoso approfittando dellecircostanze di tempo di luogo o di persona anche con riferimento alla tenera età dellavittima costituite dalla circostanza di trovarsi solo in casa con una bambina dell età di dueanni senza la presenza di adulti e in occasione della visita parentale disposta dal Tribunaleper i Minorenni dal mese di giugno 2012 fino a ottobre 2013 2 con la predetta condottaavrebbe cagionato alla vittima lesioni personali consistite in una “ferita con ecchimosi adestra delle piccole labbra” il 26 settembre 2012.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appelloindicata in epigrafe * * con atto sottoscritto dall * * * articolandosette motivi preceduti da una breve premessa sullo svolgimento del processo.2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. avuto riguardo alla valutazionedell attendibilità della querelante madre della vittima.Si deduce che la sentenza impugnata omette di motivare in ordine ad una serie dielementi puntualmente e circostanziatamente indicati nell atto di appello posti afondamento dell inattendibilità delle dichiarazioni della querelante madre della personaoffesa e segnatamente a l accesa conflittualità della querelante con l odierno ricorrente bl intento esplicitamente manifestato dalla donna di impedire al padre di vedere la minore cle reiterate richieste di intervento dei sanitari del * dell * *verosimilmente finalizzate alla ricerca di una responsabilità del ricorrente per lesioni opresunte lesioni riportate dalla figlia rimaste prive di riscontro posto che i referti escludonola presenza di qualsiasi lesione d le dichiarazioni delle maestre che hanno escluso unatrasformazione comportamentale della minore. Si osserva che l omessa motivazione inordine alle questioni dedotte nei motivi di appello articolati in modo preciso e puntualeanche nel caso di mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado non soddisfal obbligo di rendere motivazione si citano * U. n. 5876 del 28/91/2004 * 3 n. 38126del 06/06/2024 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 . Si rimarca che non può ritenersisussistente neppure una motivazione implicita poiché la sentenza impugnata dimostra dinon aver considerato i profili oggetto di impugnazione si citano * 2 n. 2103 del17/12/2024 e * 4 n. 4163 del 01/02/2022 .2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in ordine alla valutazionedell attendibilità della minore nonché al travisamento di prova con riferimento alla periziadisposta dal *Preliminarmente si osserva che nell atto di appello era stata dedotta l inattendibilitàdelle dichiarazioni della minore acquisite de relato attraverso le deposizioni dei familiari siaperché indotte dalla madre sia perché potenzialmente condizionate da fattori esterni in gradodi incidere sul ricordo e la capacità di rievocare gli eventi come la forte conflittualità familiaree la tenera età sia perché smentite dai referti del * dell * *Si deduce che erroneamente la Corte d appello ha ritenuto attendibile la minore nonascoltata in incidente probatorio sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla madre e dallanonna materna rilevando che il perito non avrebbe formulato alcuna valutazione circal inattendibilità della persona offesa diversamente da quanto da questi affermato cosìincorrendo nel vizio di travisamento della prova. Si aggiunge che la Corte d appello non hamotivato in ordine alla conflittualità esistente tra i genitori della minore tema specificamentededotto nei motivi di appello e ritenuto rilevante dai consulenti ai fini della valutazionedell attendibilità del narrato. Si sottolinea che la motivazione della sentenza di appello nonpuò ritenersi integrata in ordine a questi aspetti da quella della sentenza di primo gradopoiché l atto di appello rivolgeva specifiche censure alla ricostruzione operata dal giudice diprimo grado che avrebbero richiesto una specifica valutazione si citano * 3 n. 44418del 16/07/2013 * 5 n. 52619 del 05/10/2016 * 2 n. 30838 del 19/03/2013 * 6 n.17912 del 07/03/2013 * 4 n. 15227 del 14/02/2008 * 3 n. 1237 del 02/10/2012* 6 n. 28710 del 17/04/2012 * 6 n. 50613 del 06/12/2013 .Si deduce inoltre che tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado sonodel tutto carenti di motivazione in ordine alla genesi delle accuse. In proposito si osservache la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che è importante una corretta acquisizionedel racconto del minore in tenera età e che la garanzia del contraddittorio nell assunzionedella prova dichiarativa della persona offesa può essere assicurata attraverso l espletamentodell incidente probatorio ovvero di una perizia o di una consulenza tecnica disposta dalPubblico Ministero ai sensi dell art. 360 cod. proc. pen. si cita * 3 n. 42024 del18/09/2014 e * 3 n. 3258 del 04/12/2012 .2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in ordine alla valutazionedell attendibilità della minore e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato della madre edella nonna della vittima.Si deduce l erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma chel escussione della minore non sia stata richiesta dalle parti poiché la richiesta è stataformulata dal Pubblico Ministero ma rigettata dal Tribunale sulla base del giudizio diinattendibilità della minore formulata dal perito con conseguente inutilizzabilità delledichiarazioni de relato della madre e della nonna ai sensi dell art. 195 comma 3 cod. proc.pen.Si rileva in primo luogo che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesieccezionali di cui all art. 192 comma 3 cod. proc. pen. che consentono l utilizzo della provade relato atteso che il perito ha ritenuto la minore capace di rendere testimonianza si cita* 3 n. 42718 del 05/07/2016 . Si osserva in secondo luogo che si tratta di unainutilizzabilità derivante da un divieto probatorio e dunque rilevabile d ufficio ai sensi dell art.191 comma 2 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo si citano * 3 n.35705 del 29/09/2020 * 2 n. 11291 del 17/02/2023 * 1 n. 9015 del 14/11/2023 .Si rappresenta poi che anche a voler ritenere utilizzabili le dichiarazioni de relato iprocessi che coinvolgono vittime particolarmente vulnerabili richiedono una particolare* 3 n. 37147 del 18/09/2007 * 3 n. 9811 del 17/01/2007 e che però nel caso dispecie non si è proceduto ad una simile analisi specie se si considera che la minore hariferito gli episodi alla madre e alla nonna materna le quali nutrivano ostilità nei confronti delricorrente.2.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. avuto riguardo alla valutazionedell attendibilità della minore con riferimento ai referti medici del * dell **Si deduce che la sentenza impugnata incorre in vizio di motivazione in relazione a unelemento contrario all attendibilità della minore rappresentato dai due referti del *dell * * del 14 settembre 2012 e del 27 settembre 2012 i quali escludonola presenza non solo di lesioni traumatiche ma di qualsivoglia segno di violenza fisica aidanni della minore. Si rileva che la sentenza impugnata si limita ad un rinvio alla spiegazionedel consulente tecnico del Pubblico Ministero così come recepita nella sentenza di primogrado incorrendo in una motivazione manifestamente illogica sotto diversi profili inparticolare perché 1 ha attribuito maggior efficacia probatoria al certificato medico delprivato rispetto ai referti ospedalieri i quali costituendo atti pubblici destinati ab initio allaprova sono precostituiti a garanzia della pubblica fede si cita in proposito * 5 n. 12213del 13/02/2014 2 ha trascurato l elevato grado di competenza e l autonomia gestionale checontraddistinguono l * pediatrico * 3 ha valorizzato una spiegazionemeramente ipotetica del consulente del Pubblico Ministero peraltro contrastante con il tipodi accertamento svolto in ospedale in quanto questo era volto proprio a confermare o menola prima diagnosi del medico privato 4 ha erroneamente indicato in sette giorni anziché inuno solo l intervallo temporale tra il primo accertamento del medico privato e l accertamentoeffettuato in *2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma1 lett. e cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova dichiarativa contravisamento della prova per omissione.Si deduce che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione delle provemanifestamente illogica incorrendo in un travisamento per omissione di risultanzeprocessuali decisive. Si osserva che la Corte d appello ha erroneamente ritenuto utilizzabilile dichiarazioni de relato della madre e dei familiari della minore omettendo di applicare irigorosi criteri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto a frontedell elevata conflittualità familiare e della perizia disposta dal Tribunale che aveva conclusoper l inattendibilità dell eventuale racconto della minore a causa di fattori esterni di“inquinamento”. Si sottolinea che la sentenza impugnata non fornisce alcuna spiegazionecirca il mancato recepimento delle conclusioni del perito sebbene secondo lagiurisprudenza di legittimità il giudice che intenda discostarsi dalla perizia sia tenuto afornire una motivazione rigorosa dimostrando le ragioni della diversa valutazione. Si rilevaaltresì l illogicità della motivazione poiché si postula che l abuso sia la causa del trauma e alcontempo si utilizza quest ultimo come prova dell abuso senza considerare che il peritoaveva individuato nell elevata conflittualità dei genitori una causa alternativa e plausibile deldisagio manifestato dalla minore.Si rimarca infine che la testimonianza de relato proveniente da soggetti che nutronoostilità verso l imputato perché sia considerato un valido elemento di prova necessita diriscontri esterni assenti nel caso di specie.2.6. Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anorma dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione alla determinazionedella pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione meramente apparentesu tali punti poiché giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche con un lapidario richiamo alla «gravità del fatto» senza considerare gli elementifavorevoli al ricorrente quali il contesto di elevata conflittualità familiare e sebbene la penabase sia stata fissata nel minimo edittale.2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge a norma dell art. 606comma 1 lett. b cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. per intervenutaprescrizione del reato di cui al capo b .Si deduce che la Corte d appello ha erroneamente omesso di rilevare d ufficiol intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali di cui al capo b dell imputazione conconseguente violazione di legge. Si osserva infatti che il termine di prescrizione di setteanni e sei mesi era già maturato al momento della pronuncia della sentenza di secondogrado considerato che i fatti sono stati commessi nel settembre 2012.3. Ha presentato memoria l * * * Di * nell interesse della partecivile chiedendo la conferma della sentenza impugnata.* memoria si evidenzia che il materiale probatorio acquisito nel corso delle indaginipreliminari rappresenta un quadro chiaro dal quale emerge che il ricorrente ha tenuto unacondotta sessualmente esplicita nei confronti della figlia circostanza comprovata dallerisultanze mediche. Si rappresenta che l asserita inattendibilità della minore e dei testimonide relato nonché il presunto intento calunniatorio non trovano alcun riscontro oggettivorisultando anzi confutati dall istruttoria e in particolare dalle dichiarazioni rese dallaconsulente tecnica del * la quale ha riferito che dai test psicodiagnostici somministratialla madre della bambina emergevano segnali di disorientamento e di sofferenza derivantidalle rivelazioni della figlia. Si aggiunge che l attendibilità della parte civile trova confermanelle dichiarazioni dei testimoni sebbene legati alla stessa da un rapporto di parentela lequali risultano coerenti e prive di discrasie. Si rileva poi che il consulente tecnico del *ha fornito una puntuale spiegazione delle ragioni per cui i medici del * dell ** non hanno riscontrato lesioni sulla bambina evidenziando come fossenecessaria una manovra approfondita che non è stata effettuata ed ha inoltre segnalato chela minore presentava un ispessimento della membrana riconducibile ad atti eternomanipolativi.Si osserva con riguardo al reato di cui al capo b che ai fini della prescrizione occorrevalutare oltre alla previsione di cui all art. 161 secondo comma cod. pen. anche l avvenutacontestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale.4. Ha presentato memoria anche l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso anche inreplica alla requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.2. * sono le censure esposte nel terzo motivo da esaminare in via preliminareper ragioni logiche nella parte in cui contestano la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazionirese de relato dalla madre e dalla nonna della persona offesa le quali hanno riferito degliabusi sessuali sulla vittima per averne appreso dalla stessa deducendo che il giudice nonaveva chiamato quest ultima a deporre nonostante la richiesta del Pubblico Ministeroformulata ex art. 507 cod. proc. pen.Invero si è già condivisibilmente precisato in giurisprudenza che in tema ditestimonianza de relato l audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità soloqualora sia stata espressamente richiesta dalla parte sicché non può ritenersi equivalente atale richiesta la mera domanda di integrazione dell istruttoria mediante l esame degli stessisoggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti avanzata ai sensi dell art. 507 cod.proc. pen. * 6 n. 37064 del 12/03/2019 * * 276696 01 .3. * invece sono le censure formulate nel primo nel secondo nella restanteparte del terzo e nel quinto motivo da esaminare congiuntamente perché tra lorostrettamente connesse laddove contestano l attendibilità delle dichiarazioni della madre edella nonna della persona offesa avendo queste ad oggetto non la conoscenza diretta deifatti ma notizie apprese dalla minore che però è stata ritenuta dal perito nominato dalTribunale non in grado di rendere utile testimonianza e per questa ragione non esaminataneppure in dibattimento nonostante la richiesta del Pubblico Ministero ex art. 507 cod. proc.pen.3.1. La difficoltà di pervenire ad un affermazione di responsabilità sulla base didichiarazioni de relato su quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali è stataripetutamente ribadita in giurisprudenza.Secondo una decisione sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggettoquanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se siastata accertata in base a motivato parere reso da professionista l impossibilità di procedereall esame del minore che può essere assoluta nel caso in cui la sua personalità siatalmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell art. 195comma 3 cod. proc. pen. o relativa in considerazione del concreto e grave pregiudizio allasalute che potrebbe derivare dall esame da valutare in riferimento all età del minore almomento dello svolgimento dell atto istruttorio e non a quella al momento del fatto e dellapossibilità di adottare le modalità protette previste dall art. 498 comma 4 ter cod. proc. pen. * 3 n. 42718 del 05/07/2016 F. * 268016 – 01 .* decisioni in termini del tutto omogenei a quella precedentemente richiamatahanno affermato che sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quantoappreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se in base amotivato parere reso da professionista competente sia possibile affermare che il bambinoha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensidell art. 195 comma 3 cod. proc. pen. ovvero che dalla testimonianza possono insorgeredanni anche transeunti alla sua salute vds. * 3 n. 39766 del 16/04/2013 M. *257681 – 01 e * 3 n. 30964 del 11/06/2009 F. * 244939 – 01 .* pronunce poi hanno precisato che in tema di reati sessuali le accuseprovenienti da minore vittima del reato di cui all art. 609 quater cod. pen. soprattutto seacquisite tramite dichiarazioni de relato impongono un esame giudiziale critico improntato acanoni di neutralità e rigore che richiede l opportuno ausilio delle scienze di pedagogiapsicologia e sessuologia rilevanti in materia in quanto la loro attendibilità può essereinficiata da suggestioni etero indotte cfr. * 3 n. 2849 del 27/10/2022 dep. 2023 P. *284060 – 02 nonché * 3 n. 37147 del 18/09/2007 S. * 237553 – 01 .3.2. La sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della minore percome riportate dalla madre e dalla nonna sebbene la bambina non sia mai stata ascoltatanel corso delle indagini e del processo.La Corte d appello precisamente sull attendibilità delle dichiarazioni della minorepersona offesa afferma «In primo luogo si osserva che la bambina seppure non ascoltatain incidente probatorio per la ritenuta incapacità generica a rendere testimonianza in ragionedella tenera età al momento della vicenda ha reiterato più volte in modo assolutamenteconforme la dichiarazione degli abusi subiti dal padre e lo ha fatto in termini precisi e moltogenuini in modo da non lasciare alcun dubbio sulla veridicità di quanto asserito. Comericordato dal primo collegio le dichiarazioni de relato ricevute dalla madre e dalla nonna inmodo conforme in ogni dettaglio sono pienamente utilizzabili in giudizio. Le stessedichiarazioni sono riscontrate dalla testimonianza della psicologa che ha preso in carico labambina per quanto attiene agli esiti traumatici accertati e ritenuti dalla specialistaperfettamente compatibili con le conseguenze frequentemente riportate dalle vittime di abusisessuali. * toglie ogni rilievo alle deduzioni difensive sulla pretesa inattendibilità dellagiovane persona offesa tenuto conto che il perito del tribunale non ha espresso e nonavrebbe potuto mai esprimere secondo le regole processuali vigenti un vaglio dimotivazione sulla utilità della prova con specifico riguardo all affidabilità del ricordo rispettoal tempo trascorso e ai meccanismi autodifensivi della vittima con riguardo alla tenerissimaetà in cui gli abusi sono stati consumati secondo le contestazioni oggetto del presenteprocesso».3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono viziate perché non valutanocorrettamente le risultanze dell accertamento peritale disposto dal Tribunale e dellaconsulenza psicologica disposta dal Pubblico *In primo luogo il perito non ha evidenziato l impossibilità – assoluta o relativa – diprocedere all esame del minore secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenzaossia in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivarglidall esame ma diversamente ha escluso l utilità dell assunzione della prova con specificoriguardo all affidabilità del ricordo rispetto al tempo trascorso e ai meccanismi autodifensividella vittima.In secondo luogo la sentenza impugnata non spiega in modo compiuto e coerente conle risultanze istruttorie perché le dichiarazioni rese dalla minore alla mamma e alla nonnasarebbero attendibili sebbene la stessa non sarebbe in condizione di conservare unaffidabile ricordo.È vero che le dichiarazioni furono rese dalla minore alla mamma ed alla nonnanell immediatezza ma si trattava comunque di una bambina che nata nel gennaio 2010all epoca dei fatti nel settembre 2012 aveva appena due anni e mezzo. Né la precisatedichiarazioni possono ritenersi «riscontrate dalla testimonianza della psicologa che ha presoin carico la bambina» perché questa psicologa per quanto si evince dalla sentenza di primogrado era la consulente tecnica del Pubblico Ministero e quindi non poteva esprimersisull attendibilità della minore ma solo sulla sua capacità a rendere utili dichiarazioni sui fattioggetto di accertamento giudiziale. Inoltre il perito per quanto si evince dalla sentenza diprimo grado ha affermato che il ricordo della minore era inattendibile per vari fattori tra iquali in primo luogo «il clima familiare caratterizzato da conflittualità incoerenze educativee scarsa protezione» ossia fatti idonei a minare anche il racconto reso dalla bambinanell immediatezza.In conseguenza delle riferite acquisizioni istruttorie è allora rilevabile una decisivalacuna nella valutazione giudiziale la Corte d appello avrebbe dovuto fornire approfondita edanalitica spiegazione del perché le dichiarazioni rese dalla minore alla madre e alla nonnafossero comunque attendibili pur provenendo da una bambina non in grado di conservareun corretto ricordo dei fatti e proprio per ragioni idonee ad inquinare anche il racconto resonell immediatezza.4. * fondate anche le censure enunciate nel settimo motivo che contestanol omessa dichiarazione dell estinzione del reato di lesioni per prescrizione siccome maturatanelle more del giudizio di appello.In effetti il tempo necessario a prescrivere il reato di lesioni quando come nellaspecie non è circostanziato da aggravanti ad effetto speciale è pari a sette anni e sei mesi.* specie i fatti sono stati commessi il 26 settembre 2012. * inoltre rilevabilidagli atti periodi di sospensione per complessivi settantaquattro giorni si tratta dellesospensioni per il rinvio dell udienza dal 22 aprile 2015 al 6 maggio 2015 e dal 16 dicembre2015 al 17 febbraio 2016 in entrambi i casi per legittimo impedimento del difensore .Di conseguenza il termine di prescrizione si è consumato in data 8 giugno 2020 ossiadopo la sentenza di primo grado emessa il 18 gennaio 2017 ma molto prima della sentenzadi appello pronunciata il 27 maggio 2025.5. In conclusione per effetto di quanto precedentemente indicato la sentenzaimpugnata deve essere annullata a senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione conriferimento al delitto di lesioni ma ai soli effetti penali perché essendo intervenuta validapronuncia nel merito in primo grado il giudizio deve proseguire ai fini dell accertamento dellaresponsabilità civile b con rinvio limitatamente agli effetti civili con riguardo al fatto dilesioni personali c con rinvio agli effetti penali e civili relativamente al reato di violenzasessuale in danno di una persona minore di dieci anni.Le ulteriori censure non esaminate nella presente sentenza sono assorbite e senecessario dovranno essere oggetto di esame nel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed atutte le ulteriori acquisizioni ritenute necessarie ai fini della decisione evitando di incorrerenei vizi rilevati nel § 3.3. *Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al reato dicui al capo b perché estinto per prescrizione. annulla la sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di napoli ai soli effetti civli per il capo be in relazione al reato di cui al capo a agli effetti penali e civili.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al reato dicui al capo b perché estinto per prescrizione. annulla la sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di napoli ai soli effetti civli per il capo be in relazione al reato di cui al capo a agli effetti penali e civili.Così è deciso 04/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *