Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 650/2021
ECLI:EU:C:2021:565
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0422
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 luglio 2021 (
1
)
Causa C‑422/20
RK
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento – Successione e certificato successorio europeo – Competenza in caso di scelta di legge – Dichiarazione di incompetenza di un organo giurisdizionale preventivamente adito»
I.
Introduzione
1.
L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 (
2
), intitolato «Competenza generale», prevede che «[s]ono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte». Il criterio stabilito da tale disposizione per determinare la competenza giurisdizionale corrisponde a quello stabilito dall’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Criterio generale», per determinare la legge applicabile all’intera successione.
2.
La coerenza di tali criteri consente di garantire in generale il rispetto del principio della concordanza della legge applicabile e del foro (
3
), al quale fa riferimento il considerando 27 del regolamento n. 650/2012. Tale considerando afferma che le disposizioni di detto regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge.
3.
L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 consente di scegliere la legge dello Stato di cui una persona ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte come legge che regola l’intera successione. Orbene, una scelta del genere può rimettere in discussione detto principio della concordanza della legge applicabile e del foro. Il regolamento in parola prevede tuttavia meccanismi volti a garantire il rispetto di tale principio anche per quanto riguarda una scelta della legge applicabile. In particolare, dal combinato disposto dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 7, lettera a), di detto regolamento risulta che gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto sono competenti a decidere qualora un organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza su richiesta di una delle parti del procedimento.
4.
Tali disposizioni si trovano al centro della seconda questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa, con la quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ed eventualmente in che misura, una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adito in materia successoria sia vincolante per l’organo giurisdizionale di un altro Stato membro adito successivamente.
5.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi di tale questione.
II.
Contesto normativo
6.
L’articolo 6 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge», alla lettera a) così dispone:
«Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:
a)
può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni (...)».
7.
L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Competenza in caso di scelta di legge», alla lettera a), prevede quanto segue:
«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:
a)
se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6».
8.
L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge», dispone, al paragrafo 1, che «[u]na persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».
9.
L’articolo 83, paragrafo 4, del medesimo regolamento enuncia che «[s]e una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».
III.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
10.
In seguito al decesso del marito, avvenuto il 9 marzo 2017, CR ha chiesto, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il rilascio di un atto nazionale di certificazione della successione nonché di un certificato successorio europeo, sulla base del testamento congiuntivo redatto conformemente al diritto tedesco nel 1990, con il quale CR e suo marito si erano designati reciprocamente come eredi unici. L’ultima residenza abituale del defunto era in Spagna.
11.
RK, fratello del defunto, si è opposto alla domanda di CR.
12.
Con decisione del 20 dicembre 2017, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di CR.
13.
Investito di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, [OSCURATO:PERSONA]), ha annullato tale decisione con la motivazione che ad essere competenti erano soltanto gli organi giurisdizionali spagnoli, conformemente al criterio della «residenza abituale» del defunto al momento della morte, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012.
14.
Il 29 aprile 2019, CR ha ottenuto un’ordinanza dello Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 3 d’Estepona (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Estepona, Spagna), da cui risulta che tale organo giurisdizionale ha deciso, su domanda della ricorrente, «di rinunciare ad emettere una decisione, poiché gli organi giurisdizionali tedeschi sono più adatti a statuire sulla successione e in ragione delle circostanze pratiche, quali la residenza abituale di CR e il fatto che la maggior parte del patrimonio di cui trattasi sia situata in [OSCURATO:PERSONA]».
15.
Con atto notarile del 29 agosto 2019, CR ha proposto una nuova domanda di rilascio dei certificati successori, presentando detta ordinanza all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]). Con ordinanza del 19 febbraio 2020, tale organo giurisdizionale ha nuovamente accolto la domanda di CR ritenendo stabilita la propria competenza internazionale, in quanto l’organo giurisdizionale spagnolo adito da CR aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.
16.
Con ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2020, RK si è nuovamente opposto a tale decisione e la causa è stata deferita al giudice del rinvio.
17.
È in tale contesto che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell’articolo 7, lettera a), [del regolamento n. 650/2012], sia necessario che tale organo giurisdizionale si dichiari espressamente incompetente oppure è sufficiente una dichiarazione di incompetenza implicita dell’organo giurisdizionale, quando interpretando la medesima si può dedurre che detto organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente.
2)
Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se siano soddisfatte le condizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa statuire in virtù degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. In che misura sia vincolante la decisione dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.
In particolare:
a)
Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se il de cuius abbia validamente scelto la legge dello Stato membro in virtù dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012.
b)
Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se, dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito, sia stata presentata, da una delle parti del procedimento, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.
c)
Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione.
3)
Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che presuppongono la scelta della legge “conformemente all’articolo 22”, si applichino anche quando in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non sia stata effettuata alcuna scelta espressa o tacita della legge del de cuius ma la legge applicabile alla successione possa risultare soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012».
18.
Hanno presentato osservazioni CR, i governi spagnolo e italiano nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza.
IV.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari sulla seconda questione e sul suo oggetto
19.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adito in materia successoria dichiari la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012, l’organo giurisdizionale adito successivamente, ai sensi dell’articolo 7, lettera a), di tale regolamento, possa verificare se le condizioni enunciate in detta prima disposizione fossero soddisfatte al momento dell’adozione della decisione declinatoria di competenza.
1.
Sulle condizioni previste dalla seconda questione pregiudiziale
20.
Nella parte iniziale della seconda questione, il giudice del rinvio fa riferimento, in generale, alle condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. Esso incentra tuttavia tale questione su tre condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa dichiarare la propria incompetenza a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza. Più precisamente, la seconda questione, che si articola in tre sottoquestioni, riguarda il punto se questi ultimi organi giurisdizionali possano verificare, in primo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione, in secondo luogo, se una delle parti del procedimento abbia presentato una domanda ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito e, in terzo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro fossero più adatti a decidere sulla successione.
21.
Sebbene dette tre sottoquestioni siano precedute dalle parole «in particolare», altri elementi potenzialmente rilevanti dal punto di vista dell’organo giurisdizionale successivamente adito ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 non sono, tuttavia, oggetto di questioni da parte del giudice del rinvio (
4
). Infatti, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio ne limita la portata alle condizioni che esso enuncia nelle medesime sottoquestioni.
2.
Sul rapporto tra la prima sottoquestione della seconda questione e la terza questione
22.
Sembra a priori sussistere un’incoerenza tra la prima sottoquestione della seconda questione e la terza questione.
23.
Infatti, sebbene la prima sottoquestione della seconda questione faccia riferimento a una scelta di legge effettuata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, dalla formulazione della terza questione risulta tuttavia che, secondo il giudice del rinvio, la legge tedesca non poteva essere scelta dal de cuius sulla base di tale disposizione e che l’applicazione di detta legge risulta dall’articolo 83, paragrafo 4, del medesimo regolamento. In tale ottica, il giudice del rinvio, con la sua terza questione, cerca di stabilire se l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), di detto regolamento, che presuppongono una scelta della legge applicabile «conformemente all’articolo 22», si applichino anche quando l’applicazione della legge dello Stato di cui il defunto aveva la cittadinanza risulta dall’articolo 83, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, di conseguenza, quando «si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione» (
5
).
24.
L’osservazione formulata da CR, secondo la quale la prima sottoquestione «elude» l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012, potrebbe far pensare che CR abbia rilevato l’incoerenza menzionata ai paragrafi 22 e 23 delle presenti conclusioni. CR afferma inoltre che, nell’ambito dell’esame della sua competenza, l’organo giurisdizionale spagnolo ha proceduto alla valutazione dell’articolo 22 di tale regolamento. Tuttavia, non si può escludere che, con tale affermazione, CR cerchi di dimostrare che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza non possano verificare l’applicazione della legge di tale Stato, indipendentemente dal fatto che tale applicazione risulti dall’articolo 22 (prima sottoquestione della seconda questione) o dall’articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento (terza questione).
25.
Peraltro, il governo spagnolo indica che l’organo giurisdizionale di tale Stato membro, che ha dichiarato la propria incompetenza a favore degli organi giurisdizionali tedeschi, ha affermato che, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012, il defunto, sulla base della propria legge nazionale, vale a dire la legge tedesca, aveva redatto un testamento, il che, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, di tale regolamento, implicava automaticamente la scelta di detta legge come legge applicabile alla successione.
26.
In ogni caso, ritenere, nell’ambito dell’analisi della prima sottoquestione della seconda questione, che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza, aditi ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, non possano verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione, comporterebbe che l’incoerenza di cui ai paragrafi 22 e 23 delle presenti conclusioni sia poco pertinente. Inoltre, il fatto che detta legge non sia stata scelta ai sensi dell’articolo 22 del citato regolamento, ma si ritenga essere stata scelta sulla base dell’articolo 83, paragrafo 4, di quest’ultimo, non può comportare che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza siano costretti, dalla decisione declinatoria di competenza, ad applicare detto regolamento, quand’anche la successione non rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis di quest’ultimo (
6
).
27.
Ciò posto, per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere la prima sottoquestione come diretta a determinare se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito possa verificare se quest’ultimo abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione.
28.
È certamente vero che tale prima sottoquestione, in tal modo riformulata, sembra pregiudicare la risposta da dare alla terza questione. Ne consegue, infatti, che l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 possono applicarsi qualora si ritenga che la legge dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza sia stata scelta sulla base dell’articolo 83, paragrafo 4, di tale regolamento.
29.
Tuttavia, da un lato, come hanno sostenuto tutte le parti, l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 si applicano in una situazione del genere. Dall’altro, nell’ipotesi in cui gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza non possano verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione (prima sottoquestione), la questione se tale organo giurisdizionale possa statuire sulla base dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 qualora si ritenga che la legge dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza sia stata scelta sulla base dell’articolo 83, paragrafo 4, del citato regolamento avrebbe dovuto essere risolta non già dagli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza, bensì dall’organo giurisdizionale preventivamente adito. Se detta ipotesi fosse confermata, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro non potrebbero, a fortiori, respingere un’interpretazione come quella proposta da tutte le parti invocando l’inapplicabilità congiunta di dette disposizioni.
30.
Ricordo che, conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della seconda questione pregiudiziale. Presenterò anzitutto le posizioni delle parti per quanto riguarda le tre condizioni previste dal giudice del rinvio (titolo B) e in seguito analizzerò il meccanismo dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 per fornire la risposta a tale questione (titolo C).
B.
Posizioni delle parti
31.
CR e il governo italiano sostengono che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro la cui legge è stata scelta o si considera scelta dal de cuius non può verificare se le condizioni previste dalle tre sottoquestioni della seconda questione fossero soddisfatte al momento dell’adozione della decisione declinatoria da parte dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.
32.
Il governo spagnolo ritiene che l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza deriva da una dichiarazione di incompetenza non può controllare la decisione declinatoria di competenza preventivamente adottata. A suo avviso, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a verificare la propria competenza e, di conseguenza, a verificare se il suo diritto nazionale sia stato scelto dal defunto (prima sottoquestione) e se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza. Il governo spagnolo non precisa le conseguenze pratiche di tale interpretazione, fondata principalmente sulla lettura congiunta degli articoli 7 e 15 di detto regolamento. Esso osserva che, ai sensi di quest’ultimo articolo, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base a detto regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
33.
Inoltre, il governo spagnolo invoca le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (
7
) e Gasser (
8
), e ricorda che, nel contesto della convenzione di Bruxelles (
9
), la Corte ha dichiarato che la competenza di un giudice è determinata, in particolare, direttamente dalle norme di tale convenzione, che valgono per entrambi i giudici e che possono venire interpretate ed applicate con pari autorità da ciascuno di essi.
34.
Tale governo fa altresì riferimento alla definizione della nozione di «decisione», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 (
10
), e ricorda che soltanto le decisioni che rientrano in detta definizione beneficiano del sistema di riconoscimento reciproco istituito dal regolamento in parola.
35.
Quanto alla Commissione, essa sostiene che la decisione declinatoria di competenza, adottata ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012, deve essere vincolante per l’organo giurisdizionale successivamente adito, tenuto conto della sussistenza della domanda di dichiarazione di incompetenza presentata da una delle parti (seconda sottoquestione) e del fatto di aver considerato che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione (terza sottoquestione). A sostegno di tale interpretazione, la Commissione fa riferimento, in particolare, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
11
), che essa ritiene trasponibile al caso di specie.
36.
Per contro, secondo la Commissione, l’organo giurisdizionale successivamente adito può verificare la validità della scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 (terza sottoquestione). Invero, sussisterebbe una certa contraddizione tra il principio generale secondo cui l’organo giurisdizionale successivamente adito non può verificare la decisione declinatoria di competenza e il fatto che l’organo giurisdizionale successivamente adito sia quello che deve determinare la legge applicabile. L’organo giurisdizionale successivamente adito dovrebbe quindi poter verificare la validità della scelta della legge a favore del diritto dello Stato del foro per quanto riguarda non già la competenza internazionale, bensì il suo effetto in materia di conflitto di leggi. Infatti, nel caso di specie, per quanto riguarda tale competenza, l’organo giurisdizionale preventivamente adito ha deciso basandosi sulla propria valutazione dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che presuppone in ogni caso una scelta della legge ai sensi dell’articolo 22 di tale regolamento.
C.
Sul meccanismo previsto all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012
37.
Come ha osservato la dottrina (
12
), il meccanismo previsto all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 è ispirato dalla dottrina del forum non conveniens, che riecheggia anche altre disposizioni del diritto internazionale privato dell’Unione, quali l’articolo 12 di tale regolamento, l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (
13
) e gli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
14
).
38.
Tuttavia, le peculiarità di detto meccanismo lo distinguono dalle manifestazioni tipiche della dottrina del forum non conveniens. Gli elementi che consentono di rispondere alla seconda questione pregiudiziale devono quindi essere rinvenuti principalmente nello stesso regolamento n. 650/2012. Tali elementi riguardano, in primo luogo, la natura delle condizioni previste dalle tre sottoquestioni, alle quali è soggetta una decisione declinatoria di competenza adottata ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento in parola, in secondo luogo, la qualificazione di tale decisione come decisione rientrante nel meccanismo di riconoscimento istituito dal medesimo regolamento, nonché, in terzo luogo, l’effetto prodotto da detta decisione per quanto riguarda la ripartizione della competenza tra gli Stati membri.
1.
La natura delle condizioni oggetto delle tre sottoquestioni
39.
L’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 riguarda una dichiarazione facoltativa di incompetenza. Anche qualora siano soddisfatte le condizioni relative alla scelta della legge di uno Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza (prima sottoquestione) e alla sussistenza della domanda di dichiarazione di incompetenza presentata da una delle parti (seconda sottoquestione), l’organo giurisdizionale preventivamente adito non ha affatto l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza a favore degli organi giurisdizionali di detto Stato membro: esso
può
farlo
se ritiene
che tali organi giurisdizionali siano più adatti a decidere sulla successione. Il fatto che l’adozione (o meno) della decisione declinatoria di competenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012, rientri nella sua discrezionalità costituisce un indizio serio del fatto che tale decisione non dovrebbe essere controllata dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro, quantomeno nella misura in cui detta decisione riguardi il fatto di aver ritenuto che gli organi giurisdizionali di tale Stato membro fossero più adatti a decidere sulla successione (terza sottoquestione).
40.
Inoltre, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 (seconda sottoquestione) deve essere redatta e depositata dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito secondo le modalità della lex fori. Tale organo giurisdizionale può quindi facilmente verificare altresì se una siffatta domanda sia stata presentata dinanzi ad esso da una delle parti del procedimento e produca effetti che gli consentano di dichiarare la propria incompetenza.
41.
Pur riconoscendo che le condizioni oggetto della seconda e dalla terza sottoquestione della seconda questione non debbano essere verificate dall’organo giurisdizionale preventivamente adito, il governo spagnolo ritiene che dal combinato disposto degli articoli 7 e 15 del regolamento n. 650/2012 risulti che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza è tenuto a verificare la propria competenza e, di conseguenza, a verificare se il suo diritto nazionale sia stato scelto dal defunto e se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza (prima sottoquestione). Tale argomento sembra fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni secondo la quale gli elementi che il testo di tale prima disposizione riecheggia devono essere verificati dall’organo giurisdizionale dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza (
15
).
42.
Orbene, benché, con la seconda questione, il giudice del rinvio chieda alla Corte di interpretare l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, le condizioni cui fa riferimento tale giudice nelle tre sottoquestioni sono enunciate nella prima di tali disposizioni. Siffatte condizioni regolano la competenza degli organi giurisdizionali di cui agli articoli 4 e 10 di tale regolamento e, più precisamente, determinano se tali organi giurisdizionali possano declinare la competenza che essi sono tenuti ad esercitare, salvo nei casi espressamente previsti da detto regolamento.
43.
Per contro, le condizioni cui fa riferimento tale giudice nelle sue tre sottoquestioni sono previste dall’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 soltanto indirettamente, in quanto quest’ultimo si applica «se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6». È ben vero che la prima parte dell’articolo 7 di tale regolamento fa riferimento agli «organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22». Tuttavia, la condizione relativa alla scelta della legge di tale Stato membro figura già all’articolo 6 di detto regolamento (
16
). Il riferimento fatto all’articolo 7 ha invece soltanto lo scopo di designare gli organi giurisdizionali previsti da tale disposizione.
44.
Pertanto, la verifica effettuata da tali organi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 deve riguardare la sussistenza di una decisione declinatoria di competenza adottata sul fondamento dell’articolo 6, lettera a), del regolamento in parola. Per contro, il rispetto delle condizioni indicate dal giudice del rinvio nelle tre sottoquestioni della seconda questione deve essere verificato da un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 4 o 10 di detto regolamento. In questo modo, tale organo giurisdizionale verifica, in pratica, le condizioni della propria competenza. Come risulta dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (
17
) e Gasser (
18
), citate dal governo spagnolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito non è, in nessun caso, più qualificato dell’organo giurisdizionale preventivamente adito a pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo.
45.
Siffatta considerazione non è rimessa in discussione dall’argomento della Commissione con il quale essa sembra evocare una natura duplice della condizione relativa alla scelta della legge dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza. Tale argomento sembra fondarsi sull’interpretazione secondo la quale l’organo giurisdizionale preventivamente adito esaminerebbe la scelta della legge applicabile alla successione soltanto ai fini delle norme sulla competenza, cosicché spetterebbe all’organo giurisdizionale successivamente adito esaminare tale scelta ai fini delle norme di conflitto.
46.
Orbene, nulla consente di ritenere che il regolamento n. 650/2012 operi una distinzione tra la scelta della legge applicabile valida ai fini delle norme sulla competenza e la scelta valida ai fini delle norme di conflitto. Si tratta sempre di una scelta effettuata (o che si considera effettuata) sulla base delle medesime disposizioni di tale regolamento e, come ha osservato la dottrina, la sussistenza di una valida scelta di legge accertata dall’organo giurisdizionale preventivamente adito non è riesaminata dagli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta, aditi ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del medesimo regolamento (
19
). Inoltre, una dichiarazione di incompetenza a favore di tali organi giurisdizionali consente di preservare la coincidenza tra forum e ius.
2.
La decisione su una dichiarazione di incompetenza quale decisione rientrante nel meccanismo di riconoscimento
47.
Come osserva la Commissione, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
20
) risulta che, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001 (
21
), che ha sostituito la convenzione di Bruxelles, una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza costituisce una decisione rientrante nel meccanismo di riconoscimento istituito da tale regolamento e vincola i giudici di altri Stati membri per quanto riguarda l’accertamento della validità di tale clausola.
48.
Dato che le disposizioni della convenzione di Bruxelles, alle quali la Corte ha fatto riferimento nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. per giungere a detta soluzione, non sono sostanzialmente diverse da quelle del regolamento n. 650/2012, ritengo che gli insegnamenti tratti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
22
) siano trasponibili a tale regolamento.
49.
Di conseguenza, mutatis mutandis, una decisione declinatoria di competenza vincola i giudici di altri Stati membri per quanto riguarda la considerazione secondo la quale le condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 erano soddisfatte al momento dell’adozione di tale decisione, qualora queste ultime siano state verificate da tale giudice (
23
).
50.
Infatti, le condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 costituiscono condizioni di competenza, nel senso ampio del termine, che determinano, più specificamente, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa dichiarare la propria incompetenza (
24
). Peraltro, la decisione declinatoria di competenza rientra nel meccanismo di riconoscimento istituito dal regolamento n. 650/2012. Inoltre, il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, che è alla base dell’applicazione delle disposizioni di tale regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni (
25
), consente di non riconoscere detta decisione soltanto nei casi previsti dal medesimo regolamento. Seguendo tale logica, ai sensi dell’articolo 41 di detto regolamento, una decisione declinatoria di competenza adottata in uno Stato membro non può formare oggetto di un riesame del merito. L’assenza di riesame del merito si estende normalmente all’applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza armonizzate (
26
). Inoltre, l’articolo 40 del medesimo regolamento, che enuncia motivi di diniego del riconoscimento, non consente a un giudice di un altro Stato membro di non riconoscere una decisione declinatoria di competenza per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto dell’Unione sia stato male applicato (
27
).
51.
Tale soluzione si spiega, peraltro, con il fatto che la decisione declinatoria di competenza adottata ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 può essere soggetta a un controllo nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato membro dell’organo giurisdizionale preventivamente adito. Siffatto controllo può vertere anche sulla verifica delle condizioni previste dalle tre sottoquestioni della seconda questione. Inoltre, al fine di garantire l’interpretazione uniforme delle norme del regolamento in parola all’interno dell’Unione, gli organi giurisdizionali di tale ordinamento giuridico possono ricorrere al meccanismo del rinvio pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE.
52.
Pertanto, rispettando il principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, adito successivamente ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, non può sostituirsi agli organi giurisdizionali che assicurano il controllo delle decisioni nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato membro dell’organo giurisdizionale preventivamente adito. Da quanto precede risulta che un organo giurisdizionale adito successivamente non può procedere alla verifica delle condizioni previste dalle tre sottoquestioni della seconda questione qualora queste ultime siano state verificate dall’organo giurisdizionale preventivamente adito.
3.
L’effetto prodotto dalla dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012
53.
L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 consente a una persona di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, del medesimo regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione. Orbene, un organo giurisdizionale preventivamente adito a norma dell’articolo 4 o dell’articolo 10 di detto regolamento può dichiarare la propria incompetenza soltanto a favore degli organi giurisdizionali dello
Stato membro
di cui il defunto aveva la cittadinanza. Qualora la legge di uno Stato terzo sia stata scelta (o si ritenga che sia stata scelta) come legge applicabile alla successione, un organo giurisdizionale preventivamente adito non può dichiarare la propria incompetenza a favore degli organi giurisdizionali di tale Stato terzo.
54.
La dottrina ha indicato diverse ragioni in grado di spiegare tale soluzione, pur considerando che nessuna di esse fosse pienamente convincente (
28
). Un’altra ragione potrebbe dipendere dall’effetto prodotto dalla dichiarazione di incompetenza, che comporta che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza divengano automaticamente competenti. Orbene, gli organi giurisdizionali di uno Stato terzo che non applicano il regolamento n. 650/2012 non possono essere costretti, ai sensi dell’articolo 7, lettera a), di tale regolamento, ad esercitare la competenza che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro ha declinato. Inoltre, tali organi giurisdizionali non beneficiano della fiducia reciproca tra gli Stati membri sulla quale si basa detto regolamento.
55.
La volontà del legislatore di porre l’accento sull’effetto prodotto dalla dichiarazione di incompetenza è confermata dall’analisi dei lavori preparatori del regolamento n. 650/2012.
56.
Infatti, la proposta di regolamento (
29
) prevedeva, all’articolo 5, paragrafo 1, che «[n]elle ipotesi in cui il defunto avesse scelto la legge di uno Stato membro per disciplinare la sua successione (...), l’organo giurisdizionale adito in conformità dell’articolo 4 può, su istanza di parte e se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a conoscere della causa, sospendere il giudizio e invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali di quello Stato». Il medesimo articolo prevedeva che l’organo giurisdizionale precedentemente adito continuasse ad esercitare la propria competenza, da una parte, se gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta non fossero stati aditi entro il termine impartito da tale primo organo giurisdizionale (
30
) e, dall’altra, se gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta non avessero accettato la competenza entro un termine massimo di otto settimane dal momento in cui fossero stati aditi (
31
).
57.
Il trasferimento della competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta dal de cuius avveniva quindi non già automaticamente (
32
), bensì qualora tali organi giurisdizionali, essendo stati aditi in materia successoria, l’avessero accettato. Come ha osservato la dottrina, tale soluzione, senza tacere le differenze che le separano (
33
), riecheggiava quella di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.
58.
A seguito del parere in prima lettura del Parlamento (
34
), la soluzione adottata all’articolo 5 della proposta di regolamento ha ottenuto la sua formulazione definitiva, che figura all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. La modifica apportata conferma la volontà del legislatore dell’Unione di non adottare la soluzione che consente agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta di declinare la loro competenza.
59.
In tale situazione, ritenere che gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta o si considera scelta come legge applicabile alla successione possano verificare se le condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 fossero soddisfatte al momento dell’adozione della decisione declinatoria di competenza potrebbe equivalere, in pratica, a riconoscere a tali organi giurisdizionali la possibilità di declinare la competenza risultante da tale declinatoria e indebolirebbe quindi il meccanismo dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 7, lettera a), di detto regolamento.
60.
L’organo giurisdizionale che ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 non diverrebbe automaticamente di nuovo competente, il che potrebbe portare a situazioni di diniego di giustizia (
35
). L’interpretazione secondo la quale gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza non possono verificare se le condizioni previste dalle tre sottoquestioni fossero soddisfatte consente quindi di evitare il rischio di un conflitto negativo di competenza che potrebbe presentarsi qualora l’organo giurisdizionale preventivamente adito dichiarasse la propria incompetenza e qualora l’organo giurisdizionale dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza ritenesse che le condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), di detto regolamento non siano soddisfatte.
61.
Tenuto conto, in primo luogo, della natura delle condizioni indicate nelle tre sottoquestioni, che determinano se l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa declinare la competenza che esso è tenuto in linea di principio ad esercitare (
36
), in secondo luogo, della qualificazione della decisione declinatoria di competenza quale decisione rientrante nel meccanismo di riconoscimento istituito dal regolamento n. 650/2012 (
37
), nonché, in terzo luogo, della volontà di garantire che tale decisione produca l’effetto previsto dal legislatore dell’Unione (
38
), propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), di tale regolamento devono essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza si ritiene risultare da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito non è autorizzato a verificare, in primo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione, in secondo luogo, se una delle parti del procedimento abbia presentato una domanda ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di detto regolamento dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito e, in terzo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro fossero più adatti a decidere sulla successione, qualora tali tre condizioni siano state verificate dall’organo giurisdizionale preventivamente adito.
V.
Conclusione
62.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alla seconda questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, [OSCURATO:PERSONA]):
L’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza si ritiene risultare da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito non è autorizzato a verificare, in primo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente considerato che la legge di tale Stato membro sia stata scelta o si ritenga essere stata scelta per regolare la successione, in secondo luogo, se una delle parti del procedimento abbia presentato una domanda ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di detto regolamento dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito e, in terzo luogo, se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro fossero più adatti a decidere sulla successione, qualora tali tre condizioni siano state verificate dall’organo giurisdizionale preventivamente adito.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (
GU 2012, L 201, pag. 107
).
(
3
) V. le mie conclusioni nella causa Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:89
, paragrafo
104
).
(
4
) In particolare, il giudice del rinvio non chiede alla Corte né di determinare se gli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui il defunto aveva la cittadinanza possano verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito fosse competente ai sensi degli articoli 4 o 10 del regolamento n. 650/2012 o se la decisione adottata dall’organo giurisdizionale preventivamente adito rientrasse nell’ambito di applicazione di tale regolamento, né di determinare se una dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di detto regolamento produca i suoi effetti per qualsiasi procedimento relativo alla successione di un defunto o soltanto per i procedimenti che abbiano il medesimo oggetto di quello nell’ambito del quale è stata emessa la dichiarazione di incompetenza di cui al procedimento principale. Orbene, è pacifico che l’organo giurisdizionale spagnolo era competente ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Inoltre, nulla consente di ritenere che l’oggetto del procedimento avviato dinanzi all’organo giurisdizionale spagnolo differisca sostanzialmente da quello del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio.
(
5
) Per completezza, rilevo che dal regolamento n. 650/2012 risulta che quest’ultimo, da una parte, ad eccezione di alcuni articoli applicabili a date anteriori, si applica a decorrere dal 17 agosto 2015 (articolo 84, secondo comma) e, dall’altra, si applica alle successioni delle persone decedute il 17 agosto 2015 o dopo tale data (articolo 83, paragrafo 1). Considerate isolatamente, le soluzioni adottate da tali disposizioni quanto all’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento possono ignorare le disposizioni a causa di morte fatte prima del 17 agosto 2015. Al fine di evitare tale situazione, il legislatore dell’Unione ha introdotto disposizioni transitorie supplementari all’articolo 83 del medesimo regolamento. Infatti, l’articolo 83, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue: «Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza». Inoltre, l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 così dispone: «Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione». Come ha già dichiarato la Corte, la prima di tali due disposizioni «mira a preservare la volontà del testatore e, affinché tale scelta sia valida, deve soddisfare le condizioni stabilite dalla detta disposizione», mentre la seconda «disciplina i casi in cui una disposizione a causa di morte non contenga una scelta di questo tipo». V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (
C‑80/19
,
EU:C:2020:569
, punto
92
).
(
6
) Sulle disposizioni transitorie del regolamento n. 650/2012, v. nota 5.
(
7
) Sentenza del 27 giugno 1991 (
C‑351/89
,
EU:C:1991:279
, punto
23
).
(
8
) Sentenza del 9 dicembre 2003 (
C‑116/02
,
EU:C:2003:657
, punto
48
).
(
9
) Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).
(
10
) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.
(
11
) Sentenza del 15 novembre 2012 (
C‑456/11
,
EU:C:2012:719
).
(
12
) V. [OSCURATO:PERSONA], F., «Article 6», in [OSCURATO:PERSONA], A.L., Davì, A., e Mansel, H.P.,
The EU [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 165.
(
13
) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (
GU 2003, L 338, pag. 1
).
(
14
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
(
15
) Gli elementi relativi al punto se il defunto abbia scelto la propria legge nazionale e se l’organo giurisdizionale preventivamente adito sulla base della residenza abituale del defunto abbia dichiarato la propria incompetenza sembrano essere rispecchiati dalla formulazione dell’articolo 7 del regolamento n. 650/2012, secondo la quale tale disposizione riguarda «[g]li organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22», i quali sono competenti «se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6».
(
16
)
(
17
) Sentenza del 27 giugno 1991 (
C‑351/89
,
EU:C:1991:279
, punto
23
).
(
18
) Sentenza del 9 dicembre 2003 (
C‑116/02
,
EU:C:2003:657
, punto
48
).
(
19
) V. Bonomi, A., «Article 6», in Bonomi, A., Wautelet, P.,
Le droit européen des successions. Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012
, Bruylant, Bruxelles, 2016, pag. 219. V. anche, in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], F., «Article 7», in [OSCURATO:PERSONA], A.L., Davì, A., e Mansel, H.P.,
The EU [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 174.
(
20
) Sentenza del 15 novembre 2012 (
C‑456/11
,
EU:C:2012:719
).
(
21
) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
).
(
22
) Sentenza del 15 novembre 2012 (
C‑456/11
,
EU:C:2012:719
).
(
23
) Infatti, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑456/11
,
EU:C:2012:719
, punto
41
), che una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, in base al rilievo della validità di tale clausola, vincola i giudici degli altri Stati membri per quanto concerne sia la decisione di incompetenza di tale giudice, contenuta nel dispositivo della sua decisione, sia l’accertamento della validità di tale clausola, contenuta nella motivazione di tale decisione, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo. Ne deduco che un organo giurisdizionale adito per primo deve dichiarare, nel dispositivo o nella motivazione della sua decisione, che le condizioni contenute nelle tre sottoquestioni della seconda questione pregiudiziale sono state verificate al momento dell’adozione della decisione declinatoria di competenza affinché l’organo giurisdizionale adito per secondo possa accertare, sulla base di tale dispositivo e/o di tale motivazione, la sussistenza di una decisione declinatoria di competenza adottata sulla base dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che vincola tale organo giurisdizionale per quanto riguarda dette tre condizioni, senza che esso possa mettere in discussione la fondatezza delle verifiche effettuate dall’organo giurisdizionale preventivamente adito.
(
24
) V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.
(
25
) Sentenza del 23 maggio 2019, WB (
C‑658/17
,
EU:C:2019:444
, punto
52
).
(
26
) V., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑456/11
,
EU:C:2012:719
, punto
37
).
(
27
) V. altresì, per analogia, sentenza dell’11 maggio 2000, Renault (
C‑38/98
,
EU:C:2000:225
, punto
33
).
(
28
) V. Bonomi, A., op. cit., pag. 214.
(
29
) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo] (in prosieguo: la «proposta di regolamento»).
(
30
) Articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(
31
) Articolo 5, paragrafo 3, della proposta di regolamento.
(
32
) Come d’altronde confermava la Commissione, affermando che «[i]l rinvio a un organo giurisdizionale più adatto non dovrebbe essere automatico laddove il defunto abbia scelto la legge di un altro Stato membro». V. proposta di regolamento, pag. 5.
(
33
) V. Lein, E., «A [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] for a [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]»,
Yearbook of [OSCURATO:PERSONA]
, 2009, vol. XI, pagg. 119 e 120.
(
34
) Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2012, EP-PE_TC1-COD(2009) 157.
(
35
) È ben vero che, in taluni casi, una situazione del genere potrebbe essere teoricamente evitata mediante l’applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 650/2012, che prevede un forum necessitatis. Tuttavia, tale disposizione prevede condizioni che possono escluderne l’applicazione qualora organi giurisdizionali di due Stati membri si siano già ritenuti incompetenti a statuire su una successione.
(
36
) V. paragrafi da 42 a 44 delle presenti conclusioni.
(
37
) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
(
38
) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.