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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12039/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dopo avere offerto una esaustiva e pertinente ricostruzione degli istituti che presiedono al computo ed alla decorrenza dell'espiazione nel caso di esecuzione di pene concorrenti, ha spiegato che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], mentre stava scontando, a partire dal 24 novembre 1998, la pena indicata nel provvedimento di cumulo del 12 novembre 1999 (successivamente aggiornato il 6 marzo 2001 e, quindi, il 27 settembre 2004), ha commesso un ulteriore reato, la cui consumazione si è protratta sino all'i novembre 2001, ciò che ha determinato, in ossequio alla previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di cumuli parziali, l'ultimo dei quali ha iniziato a decorrere dal giorno di cessazione dell'ultima condotta criminosa; che, nel contesto così delineato, il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, la doglianza incentrata sull'applicazione del criterio di computo del cumulo giuridico, in luogo di quello materiale, che il giudice dell'esecuzione ha stimato infondata perché afferente ad istituti che, nel caso in esame, non incidono sulla determinazione della data di decorrenza dell'espiazione; che, così facendo — e riproponendo, va opportunamente aggiunto, una questione già sottoposta, in precedenza, al giudice dell'esecuzione, che la ha respinta con ordinanza del 3 giugno 2020 — egli non si confronta con la decisione ed omette, in particolare, di indicare per quale ragione ed in quale misura l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avrebbe determinato la fissazione della decorrenza della pena attualmente in esecuzione all'I. novembre 2001, anziché al 24 novembre 1998, che si è detto essere il portato, invece, della commissione di un ulteriore reato in costanza di espiazione e della conseguente, necessitata scissione del cumulo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dopo avere offerto una esaustiva e pertinente ricostruzione degli istituti che presiedono al computo ed alla decorrenza dell'espiazione nel caso di esecuzione di pene concorrenti, ha spiegato che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], mentre stava scontando, a partire dal 24 novembre 1998, la pena indicata nel provvedimento di cumulo del 12 novembre 1999 (successivamente aggiornato il 6 marzo 2001 e, quindi, il 27 settembre 2004), ha commesso un ulteriore reato, la cui consumazione si è protratta sino all'i novembre 2001, ciò che ha determinato, in ossequio alla previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di cumuli parziali, l'ultimo dei quali ha iniziato a decorrere dal giorno di cessazione dell'ultima condotta criminosa; che, nel contesto così delineato, il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, la doglianza incentrata sull'applicazione del criterio di computo del cumulo giuridico, in luogo di quello materiale, che il giudice dell'esecuzione ha stimato infondata perché afferente ad istituti che, nel caso in esame, non incidono sulla determinazione della data di decorrenza dell'espiazione; che, così facendo — e riproponendo, va opportunamente aggiunto, una questione già sottoposta, in precedenza, al giudice dell'esecuzione, che la ha respinta con ordinanza del 3 giugno 2020 — egli non si confronta con la decisione ed omette, in particolare, di indicare per quale ragione ed in quale misura l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avrebbe determinato la fissazione della decorrenza della pena attualmente in esecuzione all'I. novembre 2001, anziché al 24 novembre 1998, che si è detto essere il portato, invece, della commissione di un ulteriore reato in costanza di espiazione e della conseguente, necessitata scissione del cumulo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2
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