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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27540/2026

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elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli respingeva, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 13 marzo 2026 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico. 1.1.

Detta misura cautelare era stata applicata, nei confronti del predetto, con la ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in ordine al reato di tentato omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio (aggravato dalla premeditazione e dall'art. 416-bis.1 cod. pen.), nonché per i connessi reati in materia di armi, sempre aggravati ai sensi della citata disposizione normativa.

Per tali reati era intervenuta, in primo grado, sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undici e mesi due di reclusione, poi ridotta dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2023 ad anni dieci e mesi sei di reclusione.

1.2. La Corte di cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2024, annullava con rinvio la citata decisione della Corte territoriale limitatamente all'aggravante di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen.; con successiva sentenza in data 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, escludeva detta aggravante e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi quattro di reclusione.

1.3. Successivamente alla pronuncia rescissoria l'imputato chiedeva alla Corte territoriale la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi nel comune di Novi di Modena; detta richiesta veniva respinta.

1.4. Il Tribunale di Napoli, investito dell'appello presentato dall'imputato ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, condivideva le valutazioni espresse dalla Corte distrettuale rispetto alla mancanza di nuovi e significativi elementi ritenendo sussistenti le medesime esigenze cautelari poste a fondamento della ordinanza genetica, non potendosi più mettere in discussione la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico 2ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, presso il domicilio sopra indicato, a salvaguardare le esigenze cautelari con conseguente violazione dell'art. 275 del codice di rito.

2.2. In particolare, deduce l'inesatto utilizzo della regola di valutazione propria dei reati assistiti da presunzioni cautelari, tenuto conto che l'aggravante del metodo mafioso nei suoi confronti è stata esclusa.

2.3. L'imputato, inoltre, si duole della omessa valutazione degli elementi prospettati dalla difesa a sostegno della istanza di sostituzione della misura cautelare, con particolare riferimento al negativo giudizio espresso circa la sua personalità e la prognosi di non recidivanza.

3. Infine, alla udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 127 del codice di rito, le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Come noto, in sede di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti applicativi della misura, ma soltanto ad accertare che il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato con riguardo ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, dedotti dalla parte, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).

2.1. La delimitazione del sindacato trova, infatti, fondamento nel principio secondo cui, una volta applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle 3impugnazioni avverso l'ordinanza genetica che ha applicato nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere, la situazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, rebus sic stantibus, la misura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione se non si prospettino fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma non esaminati né valutati dal giudice che ha applicato la misura cautelare (Sez.

U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806-01).

2.2. Deve tuttavia precisarsi che la preclusione cautelare che ne deriva ha, tuttavia, portata più circoscritta rispetto a quella propria della cosa giudicata, poiché, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01).

Nella stessa prospettiva, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567-01).

3. Ciò posto deve rilevarsi che, con riguardo ai presupposti della cautela indicati dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., si è formato il giudicato cautelare allo stato degli atti, atteso che l'ordinanza genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 maggio 2022, era stata sottoposta a riesame ed era stata integralmente confermata dal Tribunale di Napoli a suo tempo, ma soprattutto che sulla responsabilità in ordine al tentato omicidio si è ormai formato il giudicato atteso che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello unicamente rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Invero, in occasione del riesame della ordinanza genetica erano stati già devoluti tanto il quadro indiziario quanto la 4piattaforma cautelare, anche sotto il profilo dell'adeguatezza della misura, con conseguente stabilizzazione delle relative valutazioni nei limiti delle questioni dedotte e decise, anche implicitamente, nel procedimento incidentale.

3.1. Ne deriva che, al momento della proposizione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e del successivo appello cautelare, il giudice non era chiamato a rinnovare integralmente lo scrutinio sui presupposti genetici della misura, né a riesaminare, sotto diverso profilo argomentativo, questioni già esaminate e decise, occorrendo, a tal fine, la deduzione di fatti sopravvenuti o di elementi preesistenti rimasti estranei al precedente scrutinio e concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare.

3.2. In particolare, nel caso di specie, l'istanza di sostituzione e il successivo appello cautelare avevano introdotto il significativo dato nuovo e potenzialmente idoneo ad alterare il quadro cautelare già definito rappresentato dalla esclusione (nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dalla quale discende anche la inapplicabilità delle presunzioni previste dall'art. 275 del codice di rito in materia di misure cautelari, di talché nel caso di specie devono essere indicate le specifiche ragioni che impongono l'applicazione ed il mantenimento della misura in atto.

3.3. Orbene, il Tribunale- pur a fronte di tale significativo mutamento - ha ritenuto l'appello infondato senza dare rilievo alla esclusione dell'aggravante in questione ed indicando un non meglio precisato inserimento dell'indagato in più ampi contesti criminali senza, però, fornire alcun elemento a sostegno di tale giudizio circa l'attuale e concreto pericolo di recidivanza.

Analogamente, i giudici dell'appello cautelare hanno osservato che l'eventuale concessione degli arresti domiciliari (anche con il braccialetto elettronico) nel luogo indicato nella istanza (Novi di Modena) non garantirebbe una sicura separazione del [OSCURATO:PERSONA] dal contesto criminale di riferimento, omettendo però di fornire puntuali indicazioni di elementi a sostegno di tale negativa prognosi rispetto alla invocata misura meno afflittiva.

Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata 5osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615 - 01).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla istanza in oggetto, al Tribunale di Napoli affinché, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinan P.Q.Mai CASSAZIONE Depositata iht Canea oggi Ronm, lì .---... ...... ... 2026. [OSCURATO:PERSONA]—IQ ..... . [OSCURATO:PERSONA].

ZIARIO Mar • gni 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli respingeva, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 13 marzo 2026 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico. 1.1. Detta misura cautelare era stata applicata, nei confronti del predetto, con la ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in ordine al reato di tentato omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio (aggravato dalla premeditazione e dall'art. 416-bis.1 cod. pen.), nonché per i connessi reati in materia di armi, sempre aggravati ai sensi della citata disposizione normativa. Per tali reati era intervenuta, in primo grado, sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undici e mesi due di reclusione, poi ridotta dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2023 ad anni dieci e mesi sei di reclusione. 1.2. La Corte di cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2024, annullava con rinvio la citata decisione della Corte territoriale limitatamente all'aggravante di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen.; con successiva sentenza in data 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, escludeva detta aggravante e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi quattro di reclusione. 1.3. Successivamente alla pronuncia rescissoria l'imputato chiedeva alla Corte territoriale la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi nel comune di Novi di Modena; detta richiesta veniva respinta. 1.4. Il Tribunale di Napoli, investito dell'appello presentato dall'imputato ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, condivideva le valutazioni espresse dalla Corte distrettuale rispetto alla mancanza di nuovi e significativi elementi ritenendo sussistenti le medesime esigenze cautelari poste a fondamento della ordinanza genetica, non potendosi più mettere in discussione la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico 2ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, presso il domicilio sopra indicato, a salvaguardare le esigenze cautelari con conseguente violazione dell'art. 275 del codice di rito. 2.2. In particolare, deduce l'inesatto utilizzo della regola di valutazione propria dei reati assistiti da presunzioni cautelari, tenuto conto che l'aggravante del metodo mafioso nei suoi confronti è stata esclusa. 2.3. L'imputato, inoltre, si duole della omessa valutazione degli elementi prospettati dalla difesa a sostegno della istanza di sostituzione della misura cautelare, con particolare riferimento al negativo giudizio espresso circa la sua personalità e la prognosi di non recidivanza. 3. Infine, alla udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 127 del codice di rito, le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Come noto, in sede di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti applicativi della misura, ma soltanto ad accertare che il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato con riguardo ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, dedotti dalla parte, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). 2.1. La delimitazione del sindacato trova, infatti, fondamento nel principio secondo cui, una volta applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle 3impugnazioni avverso l'ordinanza genetica che ha applicato nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere, la situazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, rebus sic stantibus, la misura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione se non si prospettino fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma non esaminati né valutati dal giudice che ha applicato la misura cautelare (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806-01). 2.2. Deve tuttavia precisarsi che la preclusione cautelare che ne deriva ha, tuttavia, portata più circoscritta rispetto a quella propria della cosa giudicata, poiché, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01). Nella stessa prospettiva, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567-01). 3. Ciò posto deve rilevarsi che, con riguardo ai presupposti della cautela indicati dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., si è formato il giudicato cautelare allo stato degli atti, atteso che l'ordinanza genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 maggio 2022, era stata sottoposta a riesame ed era stata integralmente confermata dal Tribunale di Napoli a suo tempo, ma soprattutto che sulla responsabilità in ordine al tentato omicidio si è ormai formato il giudicato atteso che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello unicamente rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Invero, in occasione del riesame della ordinanza genetica erano stati già devoluti tanto il quadro indiziario quanto la 4piattaforma cautelare, anche sotto il profilo dell'adeguatezza della misura, con conseguente stabilizzazione delle relative valutazioni nei limiti delle questioni dedotte e decise, anche implicitamente, nel procedimento incidentale. 3.1. Ne deriva che, al momento della proposizione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e del successivo appello cautelare, il giudice non era chiamato a rinnovare integralmente lo scrutinio sui presupposti genetici della misura, né a riesaminare, sotto diverso profilo argomentativo, questioni già esaminate e decise, occorrendo, a tal fine, la deduzione di fatti sopravvenuti o di elementi preesistenti rimasti estranei al precedente scrutinio e concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare. 3.2. In particolare, nel caso di specie, l'istanza di sostituzione e il successivo appello cautelare avevano introdotto il significativo dato nuovo e potenzialmente idoneo ad alterare il quadro cautelare già definito rappresentato dalla esclusione (nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dalla quale discende anche la inapplicabilità delle presunzioni previste dall'art. 275 del codice di rito in materia di misure cautelari, di talché nel caso di specie devono essere indicate le specifiche ragioni che impongono l'applicazione ed il mantenimento della misura in atto. 3.3. Orbene, il Tribunale- pur a fronte di tale significativo mutamento - ha ritenuto l'appello infondato senza dare rilievo alla esclusione dell'aggravante in questione ed indicando un non meglio precisato inserimento dell'indagato in più ampi contesti criminali senza, però, fornire alcun elemento a sostegno di tale giudizio circa l'attuale e concreto pericolo di recidivanza. Analogamente, i giudici dell'appello cautelare hanno osservato che l'eventuale concessione degli arresti domiciliari (anche con il braccialetto elettronico) nel luogo indicato nella istanza (Novi di Modena) non garantirebbe una sicura separazione del [OSCURATO:PERSONA] dal contesto criminale di riferimento, omettendo però di fornire puntuali indicazioni di elementi a sostegno di tale negativa prognosi rispetto alla invocata misura meno afflittiva. Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata 5osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615 - 01). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla istanza in oggetto, al Tribunale di Napoli affinché, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinan P.Q.Mai CASSAZIONE Depositata iht Canea oggi Ronm, lì .---... ...... ... 2026. [OSCURATO:PERSONA]—IQ ..... . [OSCURATO:PERSONA]. ZIARIO Mar • gni 6
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