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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 10435/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravarne ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 10.02.2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato — limitatamente alla durata delle pene accessorie rideterminate in misura pari alla pena principale — la pronuncia di primo grado del Tribunale di S. Maria C. Vetere del 20.05.2011, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti — alle rispettive pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli, il [OSCURATO:PERSONA] dei reati previsti dagli artt.110 cod. pen., 216 e 219 I.fall. - per aver distratto beni appartenenti al patrimonio sociale nonché occultato la documentazione contabile impedendo la ricostruzione della consistenza del patrimonio sociale e del movimento degli affari - ed il [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art.216 comma 1, n.1 e 219

I. fall. per aver distratto beni appartenenti al patrimonio sociale.

In particolare, nel capo di imputazione, veniva contestato loro di aver distratto, in concorso, il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e socio unico della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." con sede in Castelvolturno (in carica dal 29.03.2004 e da tale data anche socio unico) ed il [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico sino al 29:3.2004 (anche lui sino a tale data socio unico della S.r.l.), beni della società ed in particolare: immobiliz2:azione materiali per un valore pari ad euro 248,477; rimanenze per un valore pari ad euro 100.155,00; crediti per un valore pari ad euro 797.292,00; cassa per un valore pari ad euro 81.606; semirimorchio scania R164LB 6x2 NA 480 telaio XLER4X2000457681 tg.

CK05211A, ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; semirimorchio marca SCHWARZMULLER tg AC83359 ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; semirimorchio marca Pacton tg.

AC83309 ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; beni indicati nel bilancio 31.12.2002 o (per i beni ricevuti in locazione finanziaria) oggetto di contratti di locazione stipulati dalla società e per i quali non venivano pagate le rate né venivano restituiti i beni poi mai materialmente appresi dalla curatela.

Di tali beni non veniva fornita né veniva rinvenuta dagli organi della procedura fallimentare, alcuna giustificazione circa la loro sorte.

Nel corso della procedura, infine, si accertava un passivo pari a circa euro 2.000.000,00.

Veniva altresì contestato l'occultamento delle scritture contabili della società al fine di non consentire la ricostruzione della situazione economica e finanziaria della società e comunque allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della società medesima che veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere del 1.03.2005; con l'aggravante del danno di particolare gravità e della commissione di plurimi fatti di bancarotta.2.

Avverso l'indicata sentenza, ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le censure con un unico motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt..62-bis, 69, 133 cod. pen. e 27 cost. nonché vizio di motivazione.

La Corte, pur avendo riconosciuto il ruolo secondario e marginale dell'imputato nei fatti contestati, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti; non ha preso in considerazione innanzitutto il percorso collaborativo intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito elementi probatori di primario rilievo nei corso del processo, chiedendo inoltre di essere sottoposto ad esame dinanzi alla Corte stessa, durante il quale ha evidenziato come la società in cui era subentrato, senza approfondire la sua reale consistenza, si trovasse già in prossimità del dissesto finanziario, e come egli aveva avuto l'intenzione di avere successo in quell'attività imprenditoriale; ha chiesto scusa, spiegando come l'inesperienza nel settore, il succedersi di eventi infausti, come il racket, e l'incapacità di far fronte alla situazione creatasi, lo avessero indotto a commettere irregolarità contabili, di cui si pentiva.

La Corte di appello non ha inoltre preso in considerazione altri elementi in favore del ricorrente quali, oltre alla suindicata confessione in ordine alle dinamiche della società, il reale pentimento per le irregolarità contabili, il modus operandi, il lieve grado di colpevolezza, l'esiguo danno arrecato in relazione al fatto e la circostanza per cui gli inadempimenti ai fornitori sono attribuibili alle precedenti amministrazioni, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, che ha affermato che il declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." era iniziato a causa della condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ceduto la società al [OSCURATO:PERSONA], soggetto inesperto ed estraneo al settore ortofrutticolo, proprio al fine di esentarsi da qualsivoglia responsabilità.

Non è stato dunque effettuato un idoneo giudizio di comparazione fra circostanze che realizzasse l'adeguatezza della pena alla reale entità del fatto e della personalità dell'imputato (Cass.

SS.UU. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. 245930) né è stata operata una valutazione complessiva degli elementi circostanziali avente la l'inalità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa e di determinare il quantum della pena nel modo più aderente al caso concreto.

Viziato è anche il costrutto motivazionale della sentenza in quanto la Corte di appello, a fronte dì una rinnovata e ponderata valutazione delle acquisizioni istruttorie, avrebbe dovuto darne conto con adeguata motivazione (Cass.

SS.UU. 18.04.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255660) e non limitarsi a riprodurre semplicemente i risultati inferenziali acquisiti.

3. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, affidando le censure a tre motivi di ricorso.3.1.

Con il primo motivo denuncia violazione delle norme inerenti alla valutazione delle prove e alla discrezionalità del giudice, delle norme sostanziali contestate nonché difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa e travisamento dei fatti.

La Corte di appello non ha tenuto conto delle doglianze dell'imputato, del quale era stata ritenuta provata la penale responsabilità, male interpretando gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria e violando la disciplina inerente ai reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ritenuti sussistenti anche in assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo ed attraverso una motivazione apparente.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art.216 l.fall. per il dato oggettivo di essere stato socio unico ed amministratore della "Fresco distribuzione S.r.l." sino al 29.3.2004.

Illogica appare la sentenza nel punto in cui dopo aver ribadito che "la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti", ha ritenuto comprovata la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] senza che in atti vi fosse alcun elemento di prova che consentisse di collocare cronologicamente gli atti dì distrazione o di individuare un accordo con il nuovo amministratore; quest'ultimo ha, tra l'altro, dichiarato di non aver avuto più alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione avvenuta con atto notarile e di aver trasferito la sede sociale da Foggia a Caste! Volturno, descrivendo i mezzi e le attrezzature di cui la società era dotata all'atto del suo ingresso nei limiti del suo ricordo attesa la risalenza del tempo dei fatti.

La Corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] tutte le scritture contabili, come confermato anche dall'assoluzione dello stesso dal reato di bancarotta documentale.

Gli unici riferimenti a passività o rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sono fuorvianti e smentiti dalle risultanze istruttorie e comunque inidonei a dimostrare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli.

Dalle presunte passività elencate in sentenza sarebbe piuttosto dimostrata la corretta gestione dell'impresa sino alla vendita, non emergendo alcuna distrazione, né debito esistente retrodatabile di novanta giorni secondo la prassi dei pagamenti nel settore ortofrutticolo e dunque potenzialmente riferibile alla gestione del [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso le passività ove pure dimostrate, nulla hanno a che vedere con le condotte distrattive costituenti l'oggetto della contestazione.

Per quanto riguarda le rate relative ad alcuni mezzi commerciali acquisiti nel 2003, si evidenzia una totale e sostanziale correttezza dei pagamenti sino al 29.03.2004, data della vendita dell'impresa, ad eccezione di un'unica rata non pagata a febbraio.

È chiaro dunque che sino al 29.03.2004 non vi fosse alcun elemento che dimostrasse "il lento ed inesorabile declino".In ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], posto che un soggetto che venda un'azienda non è tenuto ad interrogarsi sulle potenzialità dell'acquirente, quest'ultimo esercitava da tempo attività di impresa in diversi ambiti, di conseguenza, possedeva le qualità dell'imprenditore versatile.

Il prezzo di vendita delle quote societarie inoltre era congruo con il valore di mercato di imprese ortofrutticole delle dimensioni di quella ceduta ed il valore dichiarato comprovava la veridicità dell'alienazione atteso che in caso di vendita simulata, si sarebbe riportato un valore maggiore proprio per accreditare l'operazione.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme penali e processuali nonché vizio di motivazione e travisamento dei fatti.

Essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art.219 I.fall. e considerato il tetto massimo di pena di anni 10 che prevede il reato di cui all'art.21.6 I.fall. (anche volendo tenere presente l'aumento massimo di 1/4 in considerazione dell'esistenza di atti interruttivi), la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, di conseguenza non è necessaria per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale invece rileva ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.219, comma 1 I.fall. (Sez.

V, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252307).

Considerando che l'orientamento oggi prevalente è nel senso che la valutazione del danno vada effettuata con riferimento alla diminuzmone patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e non in relazione all'entità del 'passivo o alla differenza tra attivo e passivo (Sez.

V, 15485 del 2021), il relativo giudizio deve investire l'entità della diminuzione che il fatto di bancarotta abbia determinato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto qualora non vi fosse stata l'illecita attività da parte dell'imprenditore fallito.

Da qui, l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art.219 I.fall. al i l caso di specie, confermata anche nella sentenza della Corte territoriale, che ribadisce la condanna esclusivamente per il reato di cui all'art.2161.fall.

Posto che, il danno non è stato in alcun modo quantificato e che la circostanza aggravante era stata esclusa, la Corte di appello avrebbe dovuto emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

3.3. Con il terzo motivo contesta la violazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena e delle norme relative alle attenuanti generiche.

La Corte di appello non ha motivato al riguardo né esaminato le argomentazioni addotte dalla difesa che avrebbero dovuto portare ad una rideterminazione della pena, partendo da un tetto inferiore e concedendo le circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza.

La motivazione è generic:a ed apparente; la Corte di appello, in violazione di legge e senza alcuna motivazione, ha applicato una pena sproporzionata.Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.E' il caso di osservare, in via preliminare, per entrambi, che le questioni sollevate coi ricorsi in scrutinio sono state già puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha condiviso la ricostruzione dei fatti nonché la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado in aderenza alle risultanze proc:essuali; e quanto alla questione della prescrizione sollevata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi assorbente ove fosse fondata, è il caso di precisare sin d'ora la sua inammissibilità facendo essa perno sulla non intervenuta esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

In linea generale, si osserva che la Corte territoriale non ha ritenuto modificato il quadro probatorio a sostegno della sentenza di primo grado a seguito delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame, il quale pur ammettendo le proprie responsabilità, ha offerto una ricostruzione tesa ad escludere il coinvolgimento del coimputato, ritenuta, con argomenti logici ed adeguatamente argomentati, del tutto inverosimile e collidente con le ulteriori emergenze probatorie.

In ordine alla richiesta di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato come l'imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della S.r.l. sino al 29.03.2004) avesse dato inizio al declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." culminato poi nella declaratoria del suo fallimento con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere in data 14.03.2005; ha ribadito come infatti i primi ammanchi si fossero verificati proprio sotto l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, concernenti principalmente rapporti commerciali intrattenuti dall'imputato con plurimi fornitori, ma che lo stesso, una volta conclusi, non aveva più onorato (si fa in particolare riferimento al credito maturato da "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.

A rl.", o della "Dolce Italia", o della "[OSCURATO:SOCIETA]. nonché a quello della '[OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l.").

È apparsa dunque chiara la realizzazione di una fittizia cessione del pacchetto azionario al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere esentato da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei creditori; ancor più considerando l'inesperienza del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella società - a detta dell'amministratore uscente, prospera e con un attivo considerevole - come amministratore dì diritto nonché socio unico mediante l'acquisto della totalità delle quote sociali al prezzo di soli 15.600 euro; a tal riguardo si dava atto della circostanza per cui in occasione dell'apposizione dei sigilli da parte degli operanti, nulla di riferibile alla società veniva rinvenuto, né presso la sua sede sociale, trasferita in seguito al subentro del [OSCURATO:PERSONA] in Castelvolturno presso la residenza di quest'ultimo, ovvero in luogo che, come sottolineato dal curatore, non era affatto consono allo svolgimento del tipo di attività svolta dalla fallita, né altrove, a riprova del carattere solo apparente dell'intera operazione (tant'è che il nuovo amministratore non procedeva al compimento di ulteriori effettivi atti di gestione, giustificando poi tale inattività con non meglio definite vessazioni da parte del racket).

La Corte ha in buona sostanza ritenuto - al pari del giudici di primo grado che era giunto alla medesima conclusione attraverso una già puntuale ricostruzione dei fatti - che l'intera manovra di cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro, con l'intento di sottrare i beni distratti alle pretese creditorie, pregiudicandole indebitamente; ha maturato la certezza che il [OSCURATO:PERSONA], indebitando dapprima la società, avesse poi ceduto le sue quote al [OSCURATO:PERSONA], il quale, non disponendo delle necessarie capacità e competenze, non avrebbe più gestito in concreto la società - tant'è che le forniture e i debiti risultavano risalenti al periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] e che nel lasso di tempo intercorso tra il subentro del [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento (segnatamente nel circoscritto arco temporale aprile 2004/ottobre 2004, a ridosso del suo subentro) erano stati elevati ben 69 protesi per un ammontare complessivo di circa 800.000 euro (così a pag. 5 della conforme pronuncia di primo grado) - conducendola al fallimento (che vedeva la presentazione di domande di insinuazione al passivo, per lo più da parte di fornitori, per complessivi euro 1.866.839).

A sostegno della penale responsabilità di entrambi gli imputati per la condotta distrattiva contestata, la Corte di appello ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata se è dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato (Cass.

Peri., Sez.

V, n.54511/18), ritenendo in buona sostanza che nel caso di specie si fosse di fronte al caso dell'accordo con l'amministratore subentrato.

Concludendo sul tema, che sarà ripreso in sede di esame dei singoli ricorsi, la Corte ha infine ritenuto adeguate le pene principali applicate dal giudice di primo grado, tenuto anche conto della già intervenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti.

2. Tanto premesso in termini generali, occorre muovere dall'esame dell'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che nel dedurre violazione degli artt.62-bis, 69, 133 cod. pen. e 27 cost. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nonché vizio di motivazione, palesa la sua inammissibilità, non tenendo conto del giudizio congruamente espresso dai giudici di merito al riguardo né del granitico orientamento di questa Corte in tema di sindacato della decisione del giudice di merito in punto dì riconoscimento delle attenuanti generiche e relativo bilanciamento.

In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, infatti, esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruarnente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.

Nella specie, il giudizio di congruità della pena irrogata dal primo giudice soddisfa l'obbligo motivazionale gravante sul giudice d'appello, posto che trattasi di pena pari a quella minima edittale (anni tre di reclusione), che il giudice di primo grado ai finì della sua determinazione aveva già considerato il ruolo di minor rilievo assunto, di fatto, dal [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di bancarotta per distrazione, e che lo stesso nel motivare il riconoscimento delle attenuanti generiche aveva ritenuto sub-valente la esistenza di un precedente penale risultante a suo carico ed in ogni caso di reputare equo il giudizio in termini di equivalenza a fronte delle due aggravanti contestate e ravvisate (dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità).

A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nella sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, giudizio che ha evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena.

D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano essersi mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente sede.

Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell'ottica della propria impostazione della vicenda senza confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta, anche processuale, assunta dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le censure proposte sono generiche e/o manifestamente infondate.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione delle norme inerenti la valutazione delle prove e la discrezionalità del giudice, delle norme sostanziali contestate nonché difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa e travisamento dei fatti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ribadendo come l'imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della società sino al 29.03.2004) avesse creato i presupposti del declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." a causa degli inadempimenti verificatisi, che, iniziati sotto l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, erano proseguiti anche dopo la sua cessazione dalla carica.

Tali inadempimend concernevano principalmente rapporti commerciali intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con plurimi fornitori, ma che lo stesso, una volta conclusi, non aveva più onorato; inoltre, la Corte di merito ha preso in considerazione la cessione della società al [OSCURATO:PERSONA], soggetto tra l'altro inesperto, tramite l'acquisto della totalità delle quote sociali ad un prezzo irrisorio per una società, che a detta dell'amministratore uscente, era prospera e con un attivo considerevole.

Alla lista dei creditori va senz'altro aggiunta — si evidenzia nella conforme pronuncia di primo grado - la Iveco finanziaria s.p.a. in relazione a due veicoli acquistati con due distinti contratti di leasing stipulati entrambi il 22 gennaio 2004 rispetto ai quali veniva registrato il mancato pagamento a far data dal 27.2.2004, epoca della seconda rata, ed inoltre in relazione alla stipula di analogo contratto - stipulato il 1^ Marzo 2004 - rispetto al quale non veniva pagata nemmeno la prima rata scadente il 18 Marzo 2004.

Significative sono state altresì ritenute le circostanze relative all'acquisto da parte della società di carrelli elevatori dalla Sud carrelli elevatori 2 s.r.I., realizzato con la stipula di un c:ontratto di vendita con riserva di proprietà concluso il 2 Aprile 2002 al prezzo di 31.509 euro, in virtù del quale la società versava a titolo di acconto l'importo di euro 4544,00 e per il residuo rilasciava 10 titoli cambiari. [OSCURATO:PERSONA], onorati solo tre di tali assegni, procedeva alla cessione dell'intero pacchetto azionario al [OSCURATO:PERSONA] il quale tra l'altro ereditava anche le obbligazioni scaturenti dagli altri 7 effetti cambiari.

A fronte di tale situazione la pronuncia di primo grado — la cui motivazione è stata espressamente richiamata nella sentenza impugnata — evidenzia come dovesse per altro verso pure valorizzarsi la circostanza che la presenza di poste attive non è stata provata neanche in relazione alla gestione del [OSCURATO:PERSONA] nonostante costui, dopo l'instaurazione del processo penale a suo carico, avesse mostrato al curatore il prospetto riassuntivo delle attività e passività redatto in occasione della cessione del pacchetto azionario, tanto è vero che la curatela non era stata mai messa in condizione di esperire alcun vantaggioso recupero crediti nonostante la disamina di quanto allegato dall'imputato, che costituiva nella prospettiva del [OSCURATO:PERSONA] un dettagliato elenco della voce clienti della società, ma che in realtà è apparso una generica indicazione di titoli di credito e delle loro scadenze senza alcuna specificazione circa le obbligazioni ad essi sottese, così da rendere impossibile la individuazione dei precisi rapporti giuridici a cui imputarli e quindi dei vari debitori; aspetto questo ritenuto particolarmente anomalo dai giudici di primo grado, se sol si considerano i non trascurabili importi di ciascun titolo e l'importo complessivo di cui la società - sempre secondo le prospettazioni dei [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe stata creditrice.

Tutto dunque in contrasto clamoroso con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], che secondo la conforma ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, ha sostenuto di non aver lasciato debiti e di aver ceduto una società in attivo, dimenticando non solo che le più rilevanti ragioni di credito erano riconducibili esclusivamente alla sua gestione ma anche di essersi reso personalmente inadempiente alle proprie prestazioni e ciò nondimeno aveva continuato a fare investimenti concludendo, ad esempio, i contratti di leasing con la Iveco, omettendo di versare le rate dovute ancor prima della vendita delle quote societarie La Corte territoriale, come già anticipato in premessa, ha, alla luce di tutte le circostanze in sintesi qui evidenziate, in buona sostanza ritenuto, al pari del primo giudice, con argomenti congrui e logici, in quanto tali qui non sindacabili, che l'intera manovra di cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro, con l'intento di sottrare in un secondo momento i beni distratti alle pretese creclitorie, pregiudicandole indebitamente.

Sicché il motivo è nel suo complesso generico e manifestamente infondato non sussistendo i vizi denunciati.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, come già preannunciato, si deve rilevare che, a differenza di quanto assume la difesa, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non risulta affatto esclusa dai giudici di merito; in particolare i giudici di primo grado hanno espressamente ritenuto sussistente tale aggravante — oltre che quella dei più fatti di bancarotta per il solo [OSCURATO:PERSONA] — per entrambi gli imputati, tant'è che hanno poi anche operato il giudizio di comparazione con essa in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante, per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA].

Né in appello risulta oggetto di contestazione la sussistenza dell'aggravante in parola, della quale in maniera del tutto generica si è contestata la sussistenza solo in sede di formulazione del motivo col quale si instava per il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la configurazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, 1.f., quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sul giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione.Discende che non potendosi ritenere esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo stata essa espressamente ritenuta dai giudici di merito, il termine di prescrizione non è quello di dodici anni e mezzo come assume la difesa (e che esso, sia che lo si calcoli alla stregua della disciplina previgente all'entrata in vigore della modifica introdotta dalla

I. 251/2005 che in base alla norma attualmente vigente non è decorso, tenuto conto della data della sentenza di fallimento del 1.3.2005, oltre che dei periodi di sospensione).

3.3. Riguardo, infine, alla censura formulata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo motivo di ricorso, in riferimento al vizio di motivazione e alla violazione di norme penali in ordine alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche, non possono che ribadirsi i principii già sopra riportati, espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia.

E' solo il caso di precisare che riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il giudice di primo grado aveva per di più già evidenziato il ruolo di maggior pregnanza nella condotta fraudolenta di distrazione dei beni sociali attribuibile al [OSCURATO:PERSONA], dovendosi imputare allo stesso anche il compito di ideatore del delitto, ed alla stregua di tale elemento, aveva ritenuto evidentemente assorbente ogni altro aspetto, determinando la pena nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'articolo 219 comma 1 I.f.

A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nella sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, giudizio che ha evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena.

D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano essersi mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente sede.

Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell'ottica della propria impostazione della vicenda senza confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta complessiva assunta dall'imputato,

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la decilaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravarne ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10.02.2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato — limitatamente alla durata delle pene accessorie rideterminate in misura pari alla pena principale — la pronuncia di primo grado del Tribunale di S. Maria C. Vetere del 20.05.2011, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti — alle rispettive pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli, il [OSCURATO:PERSONA] dei reati previsti dagli artt.110 cod. pen., 216 e 219 I.fall. - per aver distratto beni appartenenti al patrimonio sociale nonché occultato la documentazione contabile impedendo la ricostruzione della consistenza del patrimonio sociale e del movimento degli affari - ed il [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art.216 comma 1, n.1 e 219 I. fall. per aver distratto beni appartenenti al patrimonio sociale. In particolare, nel capo di imputazione, veniva contestato loro di aver distratto, in concorso, il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e socio unico della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." con sede in Castelvolturno (in carica dal 29.03.2004 e da tale data anche socio unico) ed il [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico sino al 29:3.2004 (anche lui sino a tale data socio unico della S.r.l.), beni della società ed in particolare: immobiliz2:azione materiali per un valore pari ad euro 248,477; rimanenze per un valore pari ad euro 100.155,00; crediti per un valore pari ad euro 797.292,00; cassa per un valore pari ad euro 81.606; semirimorchio scania R164LB 6x2 NA 480 telaio XLER4X2000457681 tg. CK05211A, ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; semirimorchio marca SCHWARZMULLER tg AC83359 ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; semirimorchio marca Pacton tg. AC83309 ricevuto in locazione finanziaria dalla IVECO [OSCURATO:PERSONA]; beni indicati nel bilancio 31.12.2002 o (per i beni ricevuti in locazione finanziaria) oggetto di contratti di locazione stipulati dalla società e per i quali non venivano pagate le rate né venivano restituiti i beni poi mai materialmente appresi dalla curatela. Di tali beni non veniva fornita né veniva rinvenuta dagli organi della procedura fallimentare, alcuna giustificazione circa la loro sorte. Nel corso della procedura, infine, si accertava un passivo pari a circa euro 2.000.000,00. Veniva altresì contestato l'occultamento delle scritture contabili della società al fine di non consentire la ricostruzione della situazione economica e finanziaria della società e comunque allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della società medesima che veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere del 1.03.2005; con l'aggravante del danno di particolare gravità e della commissione di plurimi fatti di bancarotta.2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le censure con un unico motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt..62-bis, 69, 133 cod. pen. e 27 cost. nonché vizio di motivazione. La Corte, pur avendo riconosciuto il ruolo secondario e marginale dell'imputato nei fatti contestati, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti; non ha preso in considerazione innanzitutto il percorso collaborativo intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito elementi probatori di primario rilievo nei corso del processo, chiedendo inoltre di essere sottoposto ad esame dinanzi alla Corte stessa, durante il quale ha evidenziato come la società in cui era subentrato, senza approfondire la sua reale consistenza, si trovasse già in prossimità del dissesto finanziario, e come egli aveva avuto l'intenzione di avere successo in quell'attività imprenditoriale; ha chiesto scusa, spiegando come l'inesperienza nel settore, il succedersi di eventi infausti, come il racket, e l'incapacità di far fronte alla situazione creatasi, lo avessero indotto a commettere irregolarità contabili, di cui si pentiva. La Corte di appello non ha inoltre preso in considerazione altri elementi in favore del ricorrente quali, oltre alla suindicata confessione in ordine alle dinamiche della società, il reale pentimento per le irregolarità contabili, il modus operandi, il lieve grado di colpevolezza, l'esiguo danno arrecato in relazione al fatto e la circostanza per cui gli inadempimenti ai fornitori sono attribuibili alle precedenti amministrazioni, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, che ha affermato che il declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." era iniziato a causa della condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ceduto la società al [OSCURATO:PERSONA], soggetto inesperto ed estraneo al settore ortofrutticolo, proprio al fine di esentarsi da qualsivoglia responsabilità. Non è stato dunque effettuato un idoneo giudizio di comparazione fra circostanze che realizzasse l'adeguatezza della pena alla reale entità del fatto e della personalità dell'imputato (Cass. SS.UU. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. 245930) né è stata operata una valutazione complessiva degli elementi circostanziali avente la l'inalità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa e di determinare il quantum della pena nel modo più aderente al caso concreto. Viziato è anche il costrutto motivazionale della sentenza in quanto la Corte di appello, a fronte dì una rinnovata e ponderata valutazione delle acquisizioni istruttorie, avrebbe dovuto darne conto con adeguata motivazione (Cass. SS.UU. 18.04.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255660) e non limitarsi a riprodurre semplicemente i risultati inferenziali acquisiti. 3. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, affidando le censure a tre motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo denuncia violazione delle norme inerenti alla valutazione delle prove e alla discrezionalità del giudice, delle norme sostanziali contestate nonché difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa e travisamento dei fatti. La Corte di appello non ha tenuto conto delle doglianze dell'imputato, del quale era stata ritenuta provata la penale responsabilità, male interpretando gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria e violando la disciplina inerente ai reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ritenuti sussistenti anche in assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo ed attraverso una motivazione apparente. L'imputato è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art.216 l.fall. per il dato oggettivo di essere stato socio unico ed amministratore della "Fresco distribuzione S.r.l." sino al 29.3.2004. Illogica appare la sentenza nel punto in cui dopo aver ribadito che "la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti", ha ritenuto comprovata la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] senza che in atti vi fosse alcun elemento di prova che consentisse di collocare cronologicamente gli atti dì distrazione o di individuare un accordo con il nuovo amministratore; quest'ultimo ha, tra l'altro, dichiarato di non aver avuto più alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione avvenuta con atto notarile e di aver trasferito la sede sociale da Foggia a Caste! Volturno, descrivendo i mezzi e le attrezzature di cui la società era dotata all'atto del suo ingresso nei limiti del suo ricordo attesa la risalenza del tempo dei fatti. La Corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] tutte le scritture contabili, come confermato anche dall'assoluzione dello stesso dal reato di bancarotta documentale. Gli unici riferimenti a passività o rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sono fuorvianti e smentiti dalle risultanze istruttorie e comunque inidonei a dimostrare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli. Dalle presunte passività elencate in sentenza sarebbe piuttosto dimostrata la corretta gestione dell'impresa sino alla vendita, non emergendo alcuna distrazione, né debito esistente retrodatabile di novanta giorni secondo la prassi dei pagamenti nel settore ortofrutticolo e dunque potenzialmente riferibile alla gestione del [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso le passività ove pure dimostrate, nulla hanno a che vedere con le condotte distrattive costituenti l'oggetto della contestazione. Per quanto riguarda le rate relative ad alcuni mezzi commerciali acquisiti nel 2003, si evidenzia una totale e sostanziale correttezza dei pagamenti sino al 29.03.2004, data della vendita dell'impresa, ad eccezione di un'unica rata non pagata a febbraio. È chiaro dunque che sino al 29.03.2004 non vi fosse alcun elemento che dimostrasse "il lento ed inesorabile declino".In ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], posto che un soggetto che venda un'azienda non è tenuto ad interrogarsi sulle potenzialità dell'acquirente, quest'ultimo esercitava da tempo attività di impresa in diversi ambiti, di conseguenza, possedeva le qualità dell'imprenditore versatile. Il prezzo di vendita delle quote societarie inoltre era congruo con il valore di mercato di imprese ortofrutticole delle dimensioni di quella ceduta ed il valore dichiarato comprovava la veridicità dell'alienazione atteso che in caso di vendita simulata, si sarebbe riportato un valore maggiore proprio per accreditare l'operazione. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme penali e processuali nonché vizio di motivazione e travisamento dei fatti. Essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art.219 I.fall. e considerato il tetto massimo di pena di anni 10 che prevede il reato di cui all'art.21.6 I.fall. (anche volendo tenere presente l'aumento massimo di 1/4 in considerazione dell'esistenza di atti interruttivi), la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, di conseguenza non è necessaria per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale invece rileva ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.219, comma 1 I.fall. (Sez. V, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252307). Considerando che l'orientamento oggi prevalente è nel senso che la valutazione del danno vada effettuata con riferimento alla diminuzmone patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e non in relazione all'entità del 'passivo o alla differenza tra attivo e passivo (Sez. V, 15485 del 2021), il relativo giudizio deve investire l'entità della diminuzione che il fatto di bancarotta abbia determinato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto qualora non vi fosse stata l'illecita attività da parte dell'imprenditore fallito. Da qui, l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art.219 I.fall. al i l caso di specie, confermata anche nella sentenza della Corte territoriale, che ribadisce la condanna esclusivamente per il reato di cui all'art.2161.fall. Posto che, il danno non è stato in alcun modo quantificato e che la circostanza aggravante era stata esclusa, la Corte di appello avrebbe dovuto emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. 3.3. Con il terzo motivo contesta la violazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena e delle norme relative alle attenuanti generiche. La Corte di appello non ha motivato al riguardo né esaminato le argomentazioni addotte dalla difesa che avrebbero dovuto portare ad una rideterminazione della pena, partendo da un tetto inferiore e concedendo le circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza. La motivazione è generic:a ed apparente; la Corte di appello, in violazione di legge e senza alcuna motivazione, ha applicato una pena sproporzionata.Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.E' il caso di osservare, in via preliminare, per entrambi, che le questioni sollevate coi ricorsi in scrutinio sono state già puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha condiviso la ricostruzione dei fatti nonché la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado in aderenza alle risultanze proc:essuali; e quanto alla questione della prescrizione sollevata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi assorbente ove fosse fondata, è il caso di precisare sin d'ora la sua inammissibilità facendo essa perno sulla non intervenuta esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità. In linea generale, si osserva che la Corte territoriale non ha ritenuto modificato il quadro probatorio a sostegno della sentenza di primo grado a seguito delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame, il quale pur ammettendo le proprie responsabilità, ha offerto una ricostruzione tesa ad escludere il coinvolgimento del coimputato, ritenuta, con argomenti logici ed adeguatamente argomentati, del tutto inverosimile e collidente con le ulteriori emergenze probatorie. In ordine alla richiesta di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato come l'imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della S.r.l. sino al 29.03.2004) avesse dato inizio al declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." culminato poi nella declaratoria del suo fallimento con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere in data 14.03.2005; ha ribadito come infatti i primi ammanchi si fossero verificati proprio sotto l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, concernenti principalmente rapporti commerciali intrattenuti dall'imputato con plurimi fornitori, ma che lo stesso, una volta conclusi, non aveva più onorato (si fa in particolare riferimento al credito maturato da "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. A rl.", o della "Dolce Italia", o della "[OSCURATO:SOCIETA]. nonché a quello della '[OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l."). È apparsa dunque chiara la realizzazione di una fittizia cessione del pacchetto azionario al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere esentato da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei creditori; ancor più considerando l'inesperienza del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella società - a detta dell'amministratore uscente, prospera e con un attivo considerevole - come amministratore dì diritto nonché socio unico mediante l'acquisto della totalità delle quote sociali al prezzo di soli 15.600 euro; a tal riguardo si dava atto della circostanza per cui in occasione dell'apposizione dei sigilli da parte degli operanti, nulla di riferibile alla società veniva rinvenuto, né presso la sua sede sociale, trasferita in seguito al subentro del [OSCURATO:PERSONA] in Castelvolturno presso la residenza di quest'ultimo, ovvero in luogo che, come sottolineato dal curatore, non era affatto consono allo svolgimento del tipo di attività svolta dalla fallita, né altrove, a riprova del carattere solo apparente dell'intera operazione (tant'è che il nuovo amministratore non procedeva al compimento di ulteriori effettivi atti di gestione, giustificando poi tale inattività con non meglio definite vessazioni da parte del racket). La Corte ha in buona sostanza ritenuto - al pari del giudici di primo grado che era giunto alla medesima conclusione attraverso una già puntuale ricostruzione dei fatti - che l'intera manovra di cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro, con l'intento di sottrare i beni distratti alle pretese creditorie, pregiudicandole indebitamente; ha maturato la certezza che il [OSCURATO:PERSONA], indebitando dapprima la società, avesse poi ceduto le sue quote al [OSCURATO:PERSONA], il quale, non disponendo delle necessarie capacità e competenze, non avrebbe più gestito in concreto la società - tant'è che le forniture e i debiti risultavano risalenti al periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] e che nel lasso di tempo intercorso tra il subentro del [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento (segnatamente nel circoscritto arco temporale aprile 2004/ottobre 2004, a ridosso del suo subentro) erano stati elevati ben 69 protesi per un ammontare complessivo di circa 800.000 euro (così a pag. 5 della conforme pronuncia di primo grado) - conducendola al fallimento (che vedeva la presentazione di domande di insinuazione al passivo, per lo più da parte di fornitori, per complessivi euro 1.866.839). A sostegno della penale responsabilità di entrambi gli imputati per la condotta distrattiva contestata, la Corte di appello ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata se è dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato (Cass. Peri., Sez. V, n.54511/18), ritenendo in buona sostanza che nel caso di specie si fosse di fronte al caso dell'accordo con l'amministratore subentrato. Concludendo sul tema, che sarà ripreso in sede di esame dei singoli ricorsi, la Corte ha infine ritenuto adeguate le pene principali applicate dal giudice di primo grado, tenuto anche conto della già intervenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti. 2. Tanto premesso in termini generali, occorre muovere dall'esame dell'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che nel dedurre violazione degli artt.62-bis, 69, 133 cod. pen. e 27 cost. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nonché vizio di motivazione, palesa la sua inammissibilità, non tenendo conto del giudizio congruamente espresso dai giudici di merito al riguardo né del granitico orientamento di questa Corte in tema di sindacato della decisione del giudice di merito in punto dì riconoscimento delle attenuanti generiche e relativo bilanciamento. In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, infatti, esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruarnente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. Nella specie, il giudizio di congruità della pena irrogata dal primo giudice soddisfa l'obbligo motivazionale gravante sul giudice d'appello, posto che trattasi di pena pari a quella minima edittale (anni tre di reclusione), che il giudice di primo grado ai finì della sua determinazione aveva già considerato il ruolo di minor rilievo assunto, di fatto, dal [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di bancarotta per distrazione, e che lo stesso nel motivare il riconoscimento delle attenuanti generiche aveva ritenuto sub-valente la esistenza di un precedente penale risultante a suo carico ed in ogni caso di reputare equo il giudizio in termini di equivalenza a fronte delle due aggravanti contestate e ravvisate (dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità). A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nella sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, giudizio che ha evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena. D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano essersi mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente sede. Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell'ottica della propria impostazione della vicenda senza confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta, anche processuale, assunta dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le censure proposte sono generiche e/o manifestamente infondate. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione delle norme inerenti la valutazione delle prove e la discrezionalità del giudice, delle norme sostanziali contestate nonché difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa e travisamento dei fatti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ribadendo come l'imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della società sino al 29.03.2004) avesse creato i presupposti del declino della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." a causa degli inadempimenti verificatisi, che, iniziati sotto l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, erano proseguiti anche dopo la sua cessazione dalla carica. Tali inadempimend concernevano principalmente rapporti commerciali intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con plurimi fornitori, ma che lo stesso, una volta conclusi, non aveva più onorato; inoltre, la Corte di merito ha preso in considerazione la cessione della società al [OSCURATO:PERSONA], soggetto tra l'altro inesperto, tramite l'acquisto della totalità delle quote sociali ad un prezzo irrisorio per una società, che a detta dell'amministratore uscente, era prospera e con un attivo considerevole. Alla lista dei creditori va senz'altro aggiunta — si evidenzia nella conforme pronuncia di primo grado - la Iveco finanziaria s.p.a. in relazione a due veicoli acquistati con due distinti contratti di leasing stipulati entrambi il 22 gennaio 2004 rispetto ai quali veniva registrato il mancato pagamento a far data dal 27.2.2004, epoca della seconda rata, ed inoltre in relazione alla stipula di analogo contratto - stipulato il 1^ Marzo 2004 - rispetto al quale non veniva pagata nemmeno la prima rata scadente il 18 Marzo 2004. Significative sono state altresì ritenute le circostanze relative all'acquisto da parte della società di carrelli elevatori dalla Sud carrelli elevatori 2 s.r.I., realizzato con la stipula di un c:ontratto di vendita con riserva di proprietà concluso il 2 Aprile 2002 al prezzo di 31.509 euro, in virtù del quale la società versava a titolo di acconto l'importo di euro 4544,00 e per il residuo rilasciava 10 titoli cambiari. [OSCURATO:PERSONA], onorati solo tre di tali assegni, procedeva alla cessione dell'intero pacchetto azionario al [OSCURATO:PERSONA] il quale tra l'altro ereditava anche le obbligazioni scaturenti dagli altri 7 effetti cambiari. A fronte di tale situazione la pronuncia di primo grado — la cui motivazione è stata espressamente richiamata nella sentenza impugnata — evidenzia come dovesse per altro verso pure valorizzarsi la circostanza che la presenza di poste attive non è stata provata neanche in relazione alla gestione del [OSCURATO:PERSONA] nonostante costui, dopo l'instaurazione del processo penale a suo carico, avesse mostrato al curatore il prospetto riassuntivo delle attività e passività redatto in occasione della cessione del pacchetto azionario, tanto è vero che la curatela non era stata mai messa in condizione di esperire alcun vantaggioso recupero crediti nonostante la disamina di quanto allegato dall'imputato, che costituiva nella prospettiva del [OSCURATO:PERSONA] un dettagliato elenco della voce clienti della società, ma che in realtà è apparso una generica indicazione di titoli di credito e delle loro scadenze senza alcuna specificazione circa le obbligazioni ad essi sottese, così da rendere impossibile la individuazione dei precisi rapporti giuridici a cui imputarli e quindi dei vari debitori; aspetto questo ritenuto particolarmente anomalo dai giudici di primo grado, se sol si considerano i non trascurabili importi di ciascun titolo e l'importo complessivo di cui la società - sempre secondo le prospettazioni dei [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe stata creditrice. Tutto dunque in contrasto clamoroso con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], che secondo la conforma ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, ha sostenuto di non aver lasciato debiti e di aver ceduto una società in attivo, dimenticando non solo che le più rilevanti ragioni di credito erano riconducibili esclusivamente alla sua gestione ma anche di essersi reso personalmente inadempiente alle proprie prestazioni e ciò nondimeno aveva continuato a fare investimenti concludendo, ad esempio, i contratti di leasing con la Iveco, omettendo di versare le rate dovute ancor prima della vendita delle quote societarie La Corte territoriale, come già anticipato in premessa, ha, alla luce di tutte le circostanze in sintesi qui evidenziate, in buona sostanza ritenuto, al pari del primo giudice, con argomenti congrui e logici, in quanto tali qui non sindacabili, che l'intera manovra di cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro, con l'intento di sottrare in un secondo momento i beni distratti alle pretese creclitorie, pregiudicandole indebitamente. Sicché il motivo è nel suo complesso generico e manifestamente infondato non sussistendo i vizi denunciati. 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, come già preannunciato, si deve rilevare che, a differenza di quanto assume la difesa, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non risulta affatto esclusa dai giudici di merito; in particolare i giudici di primo grado hanno espressamente ritenuto sussistente tale aggravante — oltre che quella dei più fatti di bancarotta per il solo [OSCURATO:PERSONA] — per entrambi gli imputati, tant'è che hanno poi anche operato il giudizio di comparazione con essa in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante, per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA]. Né in appello risulta oggetto di contestazione la sussistenza dell'aggravante in parola, della quale in maniera del tutto generica si è contestata la sussistenza solo in sede di formulazione del motivo col quale si instava per il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la configurazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, 1.f., quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sul giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione.Discende che non potendosi ritenere esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo stata essa espressamente ritenuta dai giudici di merito, il termine di prescrizione non è quello di dodici anni e mezzo come assume la difesa (e che esso, sia che lo si calcoli alla stregua della disciplina previgente all'entrata in vigore della modifica introdotta dalla I. 251/2005 che in base alla norma attualmente vigente non è decorso, tenuto conto della data della sentenza di fallimento del 1.3.2005, oltre che dei periodi di sospensione). 3.3. Riguardo, infine, alla censura formulata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo motivo di ricorso, in riferimento al vizio di motivazione e alla violazione di norme penali in ordine alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche, non possono che ribadirsi i principii già sopra riportati, espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia. E' solo il caso di precisare che riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il giudice di primo grado aveva per di più già evidenziato il ruolo di maggior pregnanza nella condotta fraudolenta di distrazione dei beni sociali attribuibile al [OSCURATO:PERSONA], dovendosi imputare allo stesso anche il compito di ideatore del delitto, ed alla stregua di tale elemento, aveva ritenuto evidentemente assorbente ogni altro aspetto, determinando la pena nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'articolo 219 comma 1 I.f. A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nella sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, giudizio che ha evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena. D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano essersi mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente sede. Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell'ottica della propria impostazione della vicenda senza confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta complessiva assunta dall'imputato, 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la decilaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 10435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris