CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 02475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova il 6 novembre 2019, in riforma parziale della sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova il 3 maggio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebrezza (tasso alcolerníco 1,26 grammi / litro), con l'aggravante dell'ora notturna, fatto commesso il 4 settembre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia (pena base: tre mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, con sanzione pecuniaria aumentata della metà sino a 4.500,00 euro per l'aggravante, quindi con riduzione per le circostanze attenuanti generiche sino a tre mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, infine ridotta per la scelta del rito a due mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda: pp. 2-4 della sentenza di primo grado), sanzione convertita in lavoro di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente di guida per dieci mesi, ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria della sospensione della patente sino alla valutazione circa io svolgimento del lavoro di pubblica utilità; con conferma quanto al resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge, ossia degli artt. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, e 2, comma 4, cod. pen. Sul presupposto che la riduzione di pena della metà, anziché di un terzo, per le contravvenzioni, riduzione introdotta dalla richiamata novella/ sia applicabile anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa (cioè al 3 agosto 2017), la difesa, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, chiede l'annullamento della sentenza ed ogni conseguente statuizione. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 28 settembre 2021 ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla pena, con rideterminazione della stessa direttamente da parte della Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato: infatti, secondo la condivisibile lettura già offerta da Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488, «E' ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della "lex mitior"». 2.11 reato risulta prescritto alla data del 4 settembre 2020 (infatti: 4 settembre 2015 + 5 anni; nessun rinvio chiesto dalla Difesa nei gradi di merito): donde, difformemente da quanto ritenuto dal P.G., l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata. Deve ordinarsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Genova, per quanto di eventuale competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, del d. Igs. n. 285 del 1992. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Genova, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]( dente 12 Ema t DEPOSITATO iN CANCELLERI