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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18844/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DOMENICO 1301 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e Data pubblicazione 10/06/2022 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1008/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020 R.G.N. 3786/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sui reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s. contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], li ha rigettati.

I reclami delle società erano diretti avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, in accoglimento dell’opposizione delle lavoratrici e rigettando l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’ordinanza dello stesso Tribunale, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e per violazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 della cd. quota di riserva (quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 [OSCURATO:PERSONA]), il licenziamento intimato a dette Data pubblicazione 10/06/2022 lavoratrici con comunicazione del 31 ottobre 2014 in esito a procedura di licenziamento collettivo, ordinato ad [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. la reintegrazione delle stesse nel posto di lavoro, condannato le due società in solido al pagamento in loro favore di un indennizzo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, oltre accessori e spese di lite;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base agli accordi sindacali del 12 luglio e 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio g (soppressione posizione di lavoro) senza comparazione con altri lavoratori come loro impiegati presso la sede di Fiumicino e senza mantenimento della quota di riserva ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. 68 del 1999;

3. per tale ragione, essa ha annullato i licenziamenti siccome illegittimi e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis;

4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc delle lavoratrici, il loro trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., come previsto dagli accordi sindacali sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, non essendo da essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 ritenuta legittimata passivamente, previo accertamento di Data pubblicazione 10/06/2022 effettiva titolarità del rapporto;

5. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con quattro motivi; ad ognuno di essi le lavoratrici hanno resistito con autonomo controricorso.

6. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 52, legge n. 92/2012, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp, att. c.p.c., per genericità della motivazione, per avere ritenuto ammissibile la deduzione relativa all'appartenenza alle cd. categorie protette delle sig.re Martinelli e [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.);

2. la censura non è fondata, avendo la Corte di merito richiamato ed applicato i consolidati principi in materia di questa Corte, in base ai quali nel rito cd.

Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui Data pubblicazione 10/06/2022 medesimi fatti costitutivi (Cass. 9458/2019, 21720/2018); l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate (Cass.14976/2020), anche al fine di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito (Cass. 38209/2021);

3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 68/1999, anche in relazione all’art. 2697 c.c. con riferimento alla posizione delle sig.re Martinelli e [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per omessa considerazione della circostanza che la società, in crisi, era sospesa dagli obblighi connessi all’assunzione di lavoratori disabili;

4. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 Cost. per motivazione per relationem, in relazione alla tutela reintegratoria conseguente all’asserita violazione delle cd. quote di riserva;

5. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 per avere applicato la tutela reintegratoria (con riferimento all'art 360, n. 3, c.p.c.), non trattandosi comunque di violazione dei criteri di scelta conseguente all’asserita violazione delle cd. quote di riserva;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

6. i motivi, connessi, non sono fondati, come già rilevato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 da questa Corte nella pronuncia n. 10415/2020; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022

7. l'art. 10, co. 4, l. n. 68 del 1999 espressamente Data pubblicazione 10/06/2022 prevede: "Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge";

8. la ratio della norma, nel quadro delle azioni di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro di cui alle finalità espresse dall'art. 1, co. 1, l. n. 68/99, è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l'imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della

I. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina - anche sovranazionale - in materia, posta a speciale protezione del disabile (Cass. n. 12911 del 2017);

9. il divieto è in parte compensato dalla sospensione degli obblighi di assunzione per le aziende che usufruiscano dei benefici di integrazione salariale ovvero per la durata F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223 del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 1991, così come disposto dall'art. 3, co. 5,

I. n. 223 del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 1991, sicché in caso di crisi l'impresa è esonerata Data pubblicazione 10/06/2022 dall'assumere nuovi invalidi, ma non può coinvolgere quelli già assunti in recessi connessi a ragioni di riduzione del personale, ove ciò venga ad incidere sulle quote di riserva (conf., in motivazione, Cass. n. 26029 del 2019); pertanto, la sospensione degli obblighi di assunzione consente all'azienda di non assumere lavoratori per mantenere o per reintegrare la quota obbligatoria prevista dalla legge e, quindi, di trovarsi legittimamente al di sotto della quota di riserva, senza però per questo legittimarla ad effettuare licenziamenti nell'ambito dei lavoratori disabili.

10. inoltre, con le sentenze già citate, questa Corte, in punto di apparato sanzionatorio, ha affermato il principio, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall'art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell'ipotesi di “violazione dei criteri di scelta”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina - anche sovranazionale - in materia, posta a speciale protezione del disabile;

11. d’altra parte, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 3819 del 2020), mentre il dovere costituzionale di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 motivazione risulta correttamente adempiuto anche per Data pubblicazione 10/06/2022 relationem, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustificano la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, Cass., n. 13708 del 2015);

12. con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni della lavoratrice Alberico, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, ai “profili professionali” del personale eccedente, riferiti alle mansioni ultime svolte da ogni lavoratore nelle varie articolazioni produttive e non già al bagaglio professionale;

13. esso è in parte inammissibile e in parte infondato;

14. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma c.p.c.;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 19985), per la puntuale indicazione della sede di produzione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della Data pubblicazione 10/06/2022 parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201);

15. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass.28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284);

16. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice nulla abbia dedotto in ordine all’infungibilità F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 delle precedenti mansioni della lavoratrice, da questa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 specificamente allegate (cfr. quanto già statuito da questa [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n.

Data pubblicazione 10/06/2022 10414 del 2020, nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020);

17. con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte della lavoratrice, non avendo questa precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta;

18. esso è infondato;

19. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun ulteriore onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, rilevando [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 altresì che la parte ha comunque puntualmente allegato con Data pubblicazione 10/06/2022 quali lavoratori avrebbe potuto essere comparata, mentre parte datoriale non ha assolto i propri oneri in proposito;

20. con il settimo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in tema di mancata ammissione dei mezzi istruttori (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. (con riferimento all'art 360, n. 3, c.p.c.)

21. il motivo non merita accoglimento;

22. a parte il difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019), elementi assenti già nella prospettazione della doglianza;

23. venendo ora al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 controversie sui licenziamenti, della domanda delle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 lavoratrici, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito Data pubblicazione 10/06/2022 del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso;

24. esso è infondato;

25. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. 2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a sé stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 della parte; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022

26. nel motivo in esame parte ricorrente non specifica Data pubblicazione 10/06/2022 adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale;

27. con il secondo motivo la società ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata;

28. esso è infondato;

29. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa CNumero di raccolta generale 18844/2022- 561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei Data pubblicazione 10/06/2022 confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021);

30. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza delle lavoratrici dall’impugnazione nei confronti della cessionaria:

31. in realtà, la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte; inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass.15 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 n. 13648 del 2019); a fortiori non risulta applicabile la L. n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 comunque postula l'invocazione della illegittimità o Data pubblicazione 10/06/2022 invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass.n. 13179 del 2017; conf.

Cass. n. 4883 del 2020);

32. con il quarto motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sulla condanna di SAI in a.s. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria del lavoratore, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria;

33. il motivo è fondato nei termini che seguono;

34. la questione riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]) l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lgs. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); Data pubblicazione 10/06/2022 sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461);

35. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); Data pubblicazione 10/06/2022 salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964);

36. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio;

37. il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535);

38. il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria delle lavoratrici nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., e regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo le lavoratrici vittoriose in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta.

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la società alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.; condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale e dalla Corte d’appello, e del giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi e € 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DOMENICO 1301 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e Data pubblicazione 10/06/2022 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1008/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020 R.G.N. 3786/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sui reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s. contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], li ha rigettati. I reclami delle società erano diretti avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, in accoglimento dell’opposizione delle lavoratrici e rigettando l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’ordinanza dello stesso Tribunale, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e per violazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 della cd. quota di riserva (quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 [OSCURATO:PERSONA]), il licenziamento intimato a dette Data pubblicazione 10/06/2022 lavoratrici con comunicazione del 31 ottobre 2014 in esito a procedura di licenziamento collettivo, ordinato ad [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. la reintegrazione delle stesse nel posto di lavoro, condannato le due società in solido al pagamento in loro favore di un indennizzo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, oltre accessori e spese di lite; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base agli accordi sindacali del 12 luglio e 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio g (soppressione posizione di lavoro) senza comparazione con altri lavoratori come loro impiegati presso la sede di Fiumicino e senza mantenimento della quota di riserva ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. 68 del 1999; 3. per tale ragione, essa ha annullato i licenziamenti siccome illegittimi e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc delle lavoratrici, il loro trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., come previsto dagli accordi sindacali sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, non essendo da essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 ritenuta legittimata passivamente, previo accertamento di Data pubblicazione 10/06/2022 effettiva titolarità del rapporto; 5. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con quattro motivi; ad ognuno di essi le lavoratrici hanno resistito con autonomo controricorso. 6. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 52, legge n. 92/2012, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp, att. c.p.c., per genericità della motivazione, per avere ritenuto ammissibile la deduzione relativa all'appartenenza alle cd. categorie protette delle sig.re Martinelli e [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); 2. la censura non è fondata, avendo la Corte di merito richiamato ed applicato i consolidati principi in materia di questa Corte, in base ai quali nel rito cd. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui Data pubblicazione 10/06/2022 medesimi fatti costitutivi (Cass. 9458/2019, 21720/2018); l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate (Cass.14976/2020), anche al fine di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito (Cass. 38209/2021); 3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 68/1999, anche in relazione all’art. 2697 c.c. con riferimento alla posizione delle sig.re Martinelli e [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per omessa considerazione della circostanza che la società, in crisi, era sospesa dagli obblighi connessi all’assunzione di lavoratori disabili; 4. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 Cost. per motivazione per relationem, in relazione alla tutela reintegratoria conseguente all’asserita violazione delle cd. quote di riserva; 5. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 per avere applicato la tutela reintegratoria (con riferimento all'art 360, n. 3, c.p.c.), non trattandosi comunque di violazione dei criteri di scelta conseguente all’asserita violazione delle cd. quote di riserva;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 6. i motivi, connessi, non sono fondati, come già rilevato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 da questa Corte nella pronuncia n. 10415/2020; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 7. l'art. 10, co. 4, l. n. 68 del 1999 espressamente Data pubblicazione 10/06/2022 prevede: "Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge"; 8. la ratio della norma, nel quadro delle azioni di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro di cui alle finalità espresse dall'art. 1, co. 1, l. n. 68/99, è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l'imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della I. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina - anche sovranazionale - in materia, posta a speciale protezione del disabile (Cass. n. 12911 del 2017); 9. il divieto è in parte compensato dalla sospensione degli obblighi di assunzione per le aziende che usufruiscano dei benefici di integrazione salariale ovvero per la durata F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223 del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 1991, così come disposto dall'art. 3, co. 5, I. n. 223 del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 1991, sicché in caso di crisi l'impresa è esonerata Data pubblicazione 10/06/2022 dall'assumere nuovi invalidi, ma non può coinvolgere quelli già assunti in recessi connessi a ragioni di riduzione del personale, ove ciò venga ad incidere sulle quote di riserva (conf., in motivazione, Cass. n. 26029 del 2019); pertanto, la sospensione degli obblighi di assunzione consente all'azienda di non assumere lavoratori per mantenere o per reintegrare la quota obbligatoria prevista dalla legge e, quindi, di trovarsi legittimamente al di sotto della quota di riserva, senza però per questo legittimarla ad effettuare licenziamenti nell'ambito dei lavoratori disabili. 10. inoltre, con le sentenze già citate, questa Corte, in punto di apparato sanzionatorio, ha affermato il principio, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall'art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell'ipotesi di “violazione dei criteri di scelta”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina - anche sovranazionale - in materia, posta a speciale protezione del disabile; 11. d’altra parte, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 3819 del 2020), mentre il dovere costituzionale di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 motivazione risulta correttamente adempiuto anche per Data pubblicazione 10/06/2022 relationem, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustificano la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, Cass., n. 13708 del 2015); 12. con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni della lavoratrice Alberico, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, ai “profili professionali” del personale eccedente, riferiti alle mansioni ultime svolte da ogni lavoratore nelle varie articolazioni produttive e non già al bagaglio professionale; 13. esso è in parte inammissibile e in parte infondato; 14. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma c.p.c.;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 19985), per la puntuale indicazione della sede di produzione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della Data pubblicazione 10/06/2022 parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201); 15. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass.28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284); 16. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice nulla abbia dedotto in ordine all’infungibilità F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 delle precedenti mansioni della lavoratrice, da questa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 specificamente allegate (cfr. quanto già statuito da questa [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. Data pubblicazione 10/06/2022 10414 del 2020, nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020); 17. con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte della lavoratrice, non avendo questa precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta; 18. esso è infondato; 19. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun ulteriore onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, rilevando [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 altresì che la parte ha comunque puntualmente allegato con Data pubblicazione 10/06/2022 quali lavoratori avrebbe potuto essere comparata, mentre parte datoriale non ha assolto i propri oneri in proposito; 20. con il settimo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in tema di mancata ammissione dei mezzi istruttori (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. (con riferimento all'art 360, n. 3, c.p.c.) 21. il motivo non merita accoglimento; 22. a parte il difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019), elementi assenti già nella prospettazione della doglianza; 23. venendo ora al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 controversie sui licenziamenti, della domanda delle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 lavoratrici, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito Data pubblicazione 10/06/2022 del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso; 24. esso è infondato; 25. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. 2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a sé stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 della parte; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 26. nel motivo in esame parte ricorrente non specifica Data pubblicazione 10/06/2022 adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; 27. con il secondo motivo la società ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata; 28. esso è infondato; 29. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa CNumero di raccolta generale 18844/2022- 561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei Data pubblicazione 10/06/2022 confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021); 30. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza delle lavoratrici dall’impugnazione nei confronti della cessionaria: 31. in realtà, la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte; inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass.15 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 n. 13648 del 2019); a fortiori non risulta applicabile la L. n. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 comunque postula l'invocazione della illegittimità o Data pubblicazione 10/06/2022 invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass.n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020); 32. con il quarto motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sulla condanna di SAI in a.s. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria del lavoratore, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria; 33. il motivo è fondato nei termini che seguono; 34. la questione riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]) l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lgs. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); Data pubblicazione 10/06/2022 sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461); 35. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); Data pubblicazione 10/06/2022 salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 36. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio; 37. il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); 38. il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria delle lavoratrici nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., e regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo le lavoratrici vittoriose in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19919/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1301/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18844/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la società alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.; condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale e dalla Corte d’appello, e del giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi e € 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali
Sentenza Cassazione n. 18844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris