CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34892/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso l a sentenza n. 2886 /20 18 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 19 novembre 2018; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.In danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui lite pendente è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse, nelle forme di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, due procedure di espropriazione di crediti presso terzi: la prima, nel dicembre 2015, per il recupero del credito portato da sei cartelle di pagamento, presso il terzo [OSCURATO:SOCIETA].; la seconda, nel marzo 2016, per il recupero del credito portato da sette cartelle, presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 2. Avverso detti procedimenti, [OSCURATO:PERSONA] dispiegò distinte opposizioni, per motivi exartt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Riunite le controversie, celebrate, nell’attiva resistenza dell’agente della riscossione, secondo la scansione bifasica tipicamente connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha accolto le doglianze della parte opponente. Qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi e affermata «la competenza» del giudice ordinario quanto alle contestazionirivolte alla riscossione coattiva di crediti tributari, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la regolare notificazione all’esecutato del pignoramento nonché degli atti (cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione) ad esso prodromici, assorbendo l’esame delle altre questioni. 3. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di cinque motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. r.g. n. 13732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il fascicolo del ricorsoa questa Sezione nel luglio 2025, per la discussione della causa è fissata l’odierna pubblica udienza, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Il primo, per violazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul motivo di opposizione con cui è stata dedotta l’omessa notificazione degli atti prodromici al pignoramento effettuato per la soddisfazione di crediti di natura tributaria. 1.2. Il secondo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., deduce la tardività delle opposizioni agli atti esecutivi, siccome proposte oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza degli atti di pignoramento. 1.3. Il terzo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denuncia vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata, per aver statuito circa la regolarità della notifica degli atti di pignoramento, sulla quale l’opponente non aveva sollevato censure. 1.4. Il quarto, per violazione degli artt. 54 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ravvisa l’inammissibilità delle opposizioni (all’esecuzione ed agli atti esecutivi) relative ai crediti tributari. 1.5. Il quinto, per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ.e dell’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostiene il regolare compimento delle notificazioni delle cartelle prodromiche ai pignoramenti. 2. La disamina dei testé riassunti motivi è superflua: rispetto ad essa assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante il giudizio di merito (e, per conseguenza, la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. r.g. n. 13732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Dissipando precedenti perplessità ermeneutiche in precedenza sorte, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533). «Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (esposte nel citato precedente, alla cui motivazione si opera adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ ) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. Atale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391; Cass. 07/11/2024, n. 28757; Cass. 23/08/2025, n. 23764) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass.19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568). 2.2. Orbene, non vi è prova che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – abbiano partecipato, nell’unico grado di merito svolto, i terzi pignorati, [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., invece ritualmente evocati (e non costituiti)nel presente giudizio di legittimità. Nella sentenza impugnata (tanto nell’epigrafe, quanto nella parte narrativa e motiva) manca qualsivoglia riferimento al coinvolgimento dei menzionati terzinella controversia oppositiva; dagli atti allegati al fascicolo del presente grado, poi, non è dato riscontrare la evocazione r.g. n. 13732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei medesimi terzinell’unico grado di merito della lite (non si rinviene infatti notificazione agli stessidel ricorso in opposizione oppure anche della citazione introduttiva della fase di merito dell’opposizione). 2.3. E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). La gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggettigià illegittimamente pretermessi. 2.4. Il rilievo esime dalla delibazione delle questioni poste dal la partericorrente, che andranno valutate dal giudice del rinvio al lume deiprincìpi, consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui in tema di controversie su atti della riscossione coattiva (quale l’ordine di pagamento diretto) per il soddisfo di entrate tributarie: (i) l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario(Cass., Sez. U, 05/06/2017, nn. 13913 e 13916; conformi, ex multis, Cass., Sez. U, 23/10/2018, n. 24965; Cass. 10/12/2019, n. 32203); (ii) l’opposizione con cui si sollevino doglianze circa la legittimità formale dell’atto di pignoramento come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), r.g. n. 13732/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cioè a dire per vizi suoi propri, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario(tra le tante, Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822); (iii) circa le contestazioni sul diritto a procedere esecutivamente, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 57, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973 pronunciata da Corte cost. 31/05/2018, n. 114, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (diffusamente, ancora Cass., Sez. U, n. 7822 del 2020, citata supra; conformi Cass., Sez. U, 28/07/2021, n. 21642; Cass., Sez. U, 18/10/2022, n. 30666; Cass., Sez. U, 15/03/2022, n. 8465; Cass., Sez. U, 25/05/2022, n. 16986). 3. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado. P.Q.M Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Foggia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così decis