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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17057/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Napoli del 28/11/2023, che ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in conformità della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 6.12.2013, dopo la lunga detenzione del proposto, ne ha riesaminato le vicende di vita al fine di verificare l'attualità della pericolosità qualificata dello stesso, giungendo alla conferma della misura di sorveglianza speciale per la durata di tre anni, osservando, con un unico motivo, quanto segue.

1.1. Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 4 e 6 d.

Igs 159/11, e l'assenza di motivazione, in relazione alla attualità della pericolosità sociale, sostenendo che non sono stati valutati il lungo periodo di detenzione sofferto al regime speciale del 41 bis o.p., la condotta regolare tenuta, l'attività lavorativa intrapresa, e il lavoro di insegnante svolto dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile, deducendo vizi neppure deducibili in materia di prevenzione.

Va al riguardo rammentato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto dì confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284).

Ciò posto, si osserva che il ricorso si limita a contestare il giudizio di attualità della pericolosità sociale formulato nel provvedimento impugnato, laddove la Corte di appello, con motivazione non affatto apparente, anzi congrua e convincente, ed immune da censure di illogicità, ha valutato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati sul punto.

Quanto ai presupposti soggettivi dì pericolosità c.d. qualificata, la Corte territoriale ha infatti, innanzitutto, evidenziato che il Diana è stato condannato, tra l'altro, per ben tre volte, per il reato di associazione di tipo mafioso, per la partecipazione al clan camorristico dei Casalesi, con condotta ininterrotta dal 2004 al 2011, quale 'braccio destro' del capo, [OSCURATO:PERSONA] e quale referente di spicco nel settore delle estorsioni, con ruolo, quindi, di primario rilievo, tale - per quanto qui di interesse - da avere raggiunto un elevato grado di compenetrazione rispetto al sodalizio.

Innanzitutto tali elementi - la partecipazione qualificata ad una associazione mafiosa tuttora esistente - già di per sé di indubbio spessore sono stati richiamati per motivare la ricorrenza ma anche la persistenza dei presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione personale.

Tale impostazione non è affatto errata.

Ed invero, quanto all'attualità, va rammentato che le Sezioni Unite `Gattuso' hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto; precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511); e, nel caso di specie, viene in rilievo proprio una condotta partecipativa, e non di mera 'appartenenza', sicché trova applicazione la presunzione semplice relative alla stabilità del vincolo associativo; stabilità che non può essere messa in discussione per il solo fatto che sia intercorso un periodo detentivo non contrassegnato da segnalazioni in mancanza dì elementi positivi dì valutazione che non possono ovviamente consistere nel mero rispetto della restrizione carceraria con le sue regole.

Aì fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la verifica della persistenza della pericolosità, nel caso di sospensione dell'esecuzione della misura derivante dallo stato detentivo del soggetto, deve avere ad oggetto soltanto il requisito dell'attualità, senza che siano necessarie nuove o ulteriori manifestazioni di pericolosità dal momento che ciò che rileva è se sia venuta a mancare o meno l'appartenenza al sodalizio criminale (Sez. 5, n. 21202 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269925).

Tanto premesso, il decreto impugnato ha evidenziato il ruolo di spicco del proposto nel sodalizio mafioso dei Casalesi, i rapporti con le figure apicali, in particolare col capo clan [OSCURATO:PERSONA], di cui è peraltro il cognato avendone sposato la sorella, la persistente vitalità operativa dell'associazione e la risalenza nel tempo e la natura dei precedenti penali risultanti a suo carit0- non controbilanciata da segnali positivi concreti ed effettivi che vadano al di là dell'avvio di un tipo di attività lavorativa non risultata confacente alle proprie condizioni di salute - che lasciano intendere che l'esperienza esistenziale del Diana si è interamente sviluppata all'ombra del clan; tutte circostanze indicative - si sottolinea nel provvedimento impugnato - di una personalità tenacemente dedita al delitto, impermeabile ai periodi di detenzione e agli interventi dell'autorità, e che nel corso delle lunghe esperienze carcerarie non ha mai dato segnali chiari di abbandono delle logiche associative, non avendo, il proposto, neppure mai dichiarato o in qualche modo manifestato la volontà di un radicale allontanamento dal gruppo criminale, tanto più che all'indomani della scarcerazione non ha esitato a tornare negli stessi luoghi teatro dei reati per í quali è stato condannato e ristretto in carcere.

Indi, ha coerentemente concluso la Corte di appello che la buona predisposizione dimostrata con l'inizio dell'attività lavorativa intrapresa non esclude la necessità dei controlli conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione essendo necessario verificare in concreto, attraverso un periodo di osservazione, se e in quale misura il proposto abbia inteso realmente abbandonare i precedenti modi di vivere e intraprendere un definitivo percorso di emenda rispetto al passato.

Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di attualità della pericolosità sociale, risolvendosi le censure in una mera contestazione probatoria e motivazionale, non consentita.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Napoli del 28/11/2023, che ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in conformità della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 6.12.2013, dopo la lunga detenzione del proposto, ne ha riesaminato le vicende di vita al fine di verificare l'attualità della pericolosità qualificata dello stesso, giungendo alla conferma della misura di sorveglianza speciale per la durata di tre anni, osservando, con un unico motivo, quanto segue. 1.1. Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs 159/11, e l'assenza di motivazione, in relazione alla attualità della pericolosità sociale, sostenendo che non sono stati valutati il lungo periodo di detenzione sofferto al regime speciale del 41 bis o.p., la condotta regolare tenuta, l'attività lavorativa intrapresa, e il lavoro di insegnante svolto dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile, deducendo vizi neppure deducibili in materia di prevenzione. Va al riguardo rammentato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto dì confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). Ciò posto, si osserva che il ricorso si limita a contestare il giudizio di attualità della pericolosità sociale formulato nel provvedimento impugnato, laddove la Corte di appello, con motivazione non affatto apparente, anzi congrua e convincente, ed immune da censure di illogicità, ha valutato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati sul punto. Quanto ai presupposti soggettivi dì pericolosità c.d. qualificata, la Corte territoriale ha infatti, innanzitutto, evidenziato che il Diana è stato condannato, tra l'altro, per ben tre volte, per il reato di associazione di tipo mafioso, per la partecipazione al clan camorristico dei Casalesi, con condotta ininterrotta dal 2004 al 2011, quale 'braccio destro' del capo, [OSCURATO:PERSONA] e quale referente di spicco nel settore delle estorsioni, con ruolo, quindi, di primario rilievo, tale - per quanto qui di interesse - da avere raggiunto un elevato grado di compenetrazione rispetto al sodalizio. Innanzitutto tali elementi - la partecipazione qualificata ad una associazione mafiosa tuttora esistente - già di per sé di indubbio spessore sono stati richiamati per motivare la ricorrenza ma anche la persistenza dei presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione personale. Tale impostazione non è affatto errata. Ed invero, quanto all'attualità, va rammentato che le Sezioni Unite `Gattuso' hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto; precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511); e, nel caso di specie, viene in rilievo proprio una condotta partecipativa, e non di mera 'appartenenza', sicché trova applicazione la presunzione semplice relative alla stabilità del vincolo associativo; stabilità che non può essere messa in discussione per il solo fatto che sia intercorso un periodo detentivo non contrassegnato da segnalazioni in mancanza dì elementi positivi dì valutazione che non possono ovviamente consistere nel mero rispetto della restrizione carceraria con le sue regole. Aì fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la verifica della persistenza della pericolosità, nel caso di sospensione dell'esecuzione della misura derivante dallo stato detentivo del soggetto, deve avere ad oggetto soltanto il requisito dell'attualità, senza che siano necessarie nuove o ulteriori manifestazioni di pericolosità dal momento che ciò che rileva è se sia venuta a mancare o meno l'appartenenza al sodalizio criminale (Sez. 5, n. 21202 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269925). Tanto premesso, il decreto impugnato ha evidenziato il ruolo di spicco del proposto nel sodalizio mafioso dei Casalesi, i rapporti con le figure apicali, in particolare col capo clan [OSCURATO:PERSONA], di cui è peraltro il cognato avendone sposato la sorella, la persistente vitalità operativa dell'associazione e la risalenza nel tempo e la natura dei precedenti penali risultanti a suo carit0- non controbilanciata da segnali positivi concreti ed effettivi che vadano al di là dell'avvio di un tipo di attività lavorativa non risultata confacente alle proprie condizioni di salute - che lasciano intendere che l'esperienza esistenziale del Diana si è interamente sviluppata all'ombra del clan; tutte circostanze indicative - si sottolinea nel provvedimento impugnato - di una personalità tenacemente dedita al delitto, impermeabile ai periodi di detenzione e agli interventi dell'autorità, e che nel corso delle lunghe esperienze carcerarie non ha mai dato segnali chiari di abbandono delle logiche associative, non avendo, il proposto, neppure mai dichiarato o in qualche modo manifestato la volontà di un radicale allontanamento dal gruppo criminale, tanto più che all'indomani della scarcerazione non ha esitato a tornare negli stessi luoghi teatro dei reati per í quali è stato condannato e ristretto in carcere. Indi, ha coerentemente concluso la Corte di appello che la buona predisposizione dimostrata con l'inizio dell'attività lavorativa intrapresa non esclude la necessità dei controlli conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione essendo necessario verificare in concreto, attraverso un periodo di osservazione, se e in quale misura il proposto abbia inteso realmente abbandonare i precedenti modi di vivere e intraprendere un definitivo percorso di emenda rispetto al passato. Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di attualità della pericolosità sociale, risolvendosi le censure in una mera contestazione probatoria e motivazionale, non consentita. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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