CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25172-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] CNPR Decorrenza ante 2007. Coefficiente di neutralizzazione Principio pro rata R.G.N. 25172/2018 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 617/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto-con la sentenza in epigrafeha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (di seguito anche Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda dell’odierno intimato volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, con decorrenza 1.12.2006, in misura maggiore di quanto corrisposta dalla Cassa; 2. l a Corte territoriale richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale il rispetto del principio del pro rata , imposto dalla legge n r . 335 del 1995, art. 1,comma 12, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge nr. 296 del 1996, impediva, per le pensioni , come quella controversa, liquidat e prima del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], di riconoscere l'applicazione delle delibere della Cassa che avevano, a decorrere dal 2002, modificato i criteri di calcolo discostandosi dal predetto principio; 3. a vverso la sentenza , la [OSCURATO:PERSONA] dei Ragionieri ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrato da memoria. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on il primo motivo , la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.,per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.,per non avere la Corte di appello pronunciato sulla qu estione dell'applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione; 6. c on il secondo motivo , la Cassa deduce invece la violazione, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., della leggenr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per avere, nel merito,la Corte territoriale ritenuto non applicabile, al caso di specie,il predetto coefficiente di neutralizzazione; 7. i l primo motivo va rigettato; 8. d eve infatti farsi applicazione dell'orientamento secondo cui «non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice del merito comporti una statuizione implicita dirigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte»(ex plurimis, Cass.nr. 6084 del 2020). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha esaminato i motivi di appello addotti dalla Cassa, ritenendone complessivamente l'infondatezza per contrasto con il principio del pro rata e richiamando anche la Delib. 7 giugno 2003 cui risale l'introduzione, poi confermata in successive delibere, del coefficiente di neutralizzazione su cui qui si discute; 9. in definitiva, d eve ritenersi che, nell'impostazione logico-giuridica assunta dalla Corte territoriale, tutti i parametri di calcolo della pensione dovessero sottostare al principio del pro rata, nella formulazione più rigorosa di cui all'originario testo dellalegge n r . 335 del 1995, art. 1,comma 12, compreso il coefficiente di neutralizzazione; 10.ciò posto, è, invece, fondato il secondo motivo , alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all'interno di questa Corte di legittimità. Con la sentenza nr. 23597 del 2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la deliberazione della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata garantito dalla legge nr. 335 del 1995, art. 3,comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale. La successiva sentenza nr. 28253 del 2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall'orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dallalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione; 11.i principi esposti, ribaditi anche da successive pronunce (v. tra le tante, Cass. nn. 1496 - 2281 - 19656 del 2019; Cass. nr. 26440 del 2021), al cui supporto argomentativo si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., vanno integralmente conf ermati in questa sede; 12.conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi di diritto esposti. Il giudice del rinvioprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; 13.avuto riguardo all'esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta il primo ; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte d'appello di Lecce