CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSilvia Germini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,Viale dei [OSCURATO:PERSONA] 12;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1179/2022, depositata il23/08/2022.Numero registro generale 25621/2022Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9474/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia ha ingiunto alla condomina AntoniaAndollina il pagamento di euro 4.965,80, a titolo di pagamento di quantorisultava dal consuntivo delle spese di gestione del periodo 1° maggio2012-30 aprile 2013 e dal preventivo delle spese di gestione del periodo1° maggio 2013-30 aprile 2014, approvati con delibera delSupercondominio [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2013. Andollina ha propostoopposizione, eccependo che la somma ingiunta era riferita al corrispettivoper il servizio di riscaldamento centralizzato del quale ella non aveva piùfruito sin dal novembre 2008 in quanto da esso si era legittimamentedistaccata. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, con sentenza n. 660/2015, harilevato la mancata impugnazione della delibera e il difetto di prova circal’accettazione dei maggiori oneri da parte degli altri condomini e ladiminuzione dei costi di manutenzione e di esercizio e ha così rigettatol’opposizione.2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.1179/2022 il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata dalla ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi strettamente connessi tra loro.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli art.633, 634, c.p.c. e 63 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5,c.p.c.: il credito azionato dall’amministrazione condominiale è riferito alcorrispettivo per il servizio di riscaldamento successivo alla data del 4novembre 2008, data nella quale la ricorrente ha distaccato la propriaunità immobiliare dall’impianto centralizzato, seguendo pedissequamenteNumero registro generale 25621/2022Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9474/2026Data pubblicazione 14/04/2026le disposizioni previste ed elaborate dalla giurisprudenza e poi recepitedalla legge n. 220/2012, che ha consentito il distacco dall’impiantocentralizzato anche senza alcun benestare dell’assemblea condominiale; inparticolare, nel caso specifico il distacco è stato consentito dal legaleincaricato dal [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, operato il distacco, hainviato lettera esplicativa e perizia tecnica asseverata; la deliberaassembleare impugnata è quindi da ritenersi nulla e tale è stata dichiaratanei successivi giudizi di impugnazione delle delibere dal Giudice di pace diPerugia con sentenza n. 790/2017, dal Tribunale di Perugia con sentenzan. 511/2020 e anche recentemente dalla Corte d’appello di Perugia consentenza n. 607/2021.2) Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1118, 1123, 1135, 1137, 2697 c.c., della legge n. 10/1991 e della leggen. 220/2012 in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.: il giudice d’appelloha erroneamente ritenuto applicabile l’onere della prova dell’assenza diqualsiasi squilibrio tecnico all’impianto centralizzato, conseguente aldistacco dell’unità della ricorrente, nonché di aggravi di spesa per gli altricondòmini, ancorché tali presupposti siano stati espressamente esclusiproprio dall’amministratore del condominio nelle sue relazioni successiveal 2008.I motivi non possono essere accolti. Le questioni sollevate dalla ricorrentein relazione alla legittimità o meno del proprio distacco dall’impiantocentralizzato sono infatti questioni rispetto alle quali era necessarial’impugnazione della delibera avente ad oggetto l’attribuzione allamedesima delle spese relative al servizio di riscaldamento.La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce infattititolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo laconcessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condòminoa pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena edesauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante)Numero registro generale 25621/2022Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9474/2026Data pubblicazione 14/04/2026esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e diripartizione del relativo onere (in tal senso, da ultimo, Cass. n.2460/2025). Il vizio della delibera denunciato dalla ricorrente,l’attribuzione di spese relative a un bene comune (l’impianto diriscaldamento) da lei non utilizzato a seguito di distacco, non è viziosussumibile nella categoria della nullità. Come hanno precisato le sezioniunite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 9839/2021), l'azione diannullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale,mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibilenelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutiviessenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -,contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordinepubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con lequali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri diripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valereper il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzionidell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sonomeramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione inconcreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e deiservizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla leggeo dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assuntenell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativaimpugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c.Alla stregua di tali principi (v. ancora la pronuncia delle sezioni unite n.9839/2021), affinché il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivoemesso per la riscossione di contributi condominiali possa sindacarel'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamentodell'ingiunzione occorre che sia proposta nell'atto di citazione appositaNumero registro generale 25621/2022Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9474/2026Data pubblicazione 14/04/2026domanda riconvenzionale di annullamento, domanda di annullamento chenel caso in esame non è stata proposta.Certamente, il giudice dell’opposizione ha l’obbligo, come si è supraricordato, di verificare la (perdurante) esistenza della deliberazioneassembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativoonere. Al riguardo la Corte d’appello ha osservato come in sede dicomparsa conclusionale l’appellante, oggi ricorrente, abbia dedotto che“nelle more del giudizio la Corte d’appello di Perugia con sentenza n.607/2021 ha dichiarato nulle le delibere condominiali oggetto del ripartospese riscaldamento incluse nel decreto ingiuntivo n. 618/2014 oggettodell’opposizione e nel frattempo impugnate nel 2017” e che la delibera diriparto è stata dichiarata nulla anche dal Giudice di pace di Perugia(sentenza n. 790/2017) e dal Tribunale di Perugia (sentenza n.511/2020). La Corte d’appello ha puntualizzato che l’appellante non avevaprodotto tali sentenze così che le stesse non potevano essere considerate,mancando anche qualunque prova della loro definitività. Tale ratiodecidendi non viene censurata dalla ricorrente, che nel primo motivo silimita a dire che la delibera assembleare oggetto di causa “devequalificarsi nulla, così come è stata dichiarata nei successivi giudizi diimpugnazione delle delibere dal Giudice di pace di Perugia, dal Tribunale diPerugia e anche recentemente dalla Corte d’appello di Perugia” (v. pag. 7del ricorso), non fornendo elementi ulteriori per identificare l’oggetto e laratio decidendi delle pronunzie richiamate e anzi, parlando di “delibere” alplurale, sottintendendo che si tratti di delibere altre rispetto a quella postaalla base della domanda monitoria oggetto di causa.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 25621/2022Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 9474/2026Data pubblicazione 14/04/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.500,di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa