CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. Ù ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5469 del ruolo generale dell'anno L,/ 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45A14 F930T) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B20 G693P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C01 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01412560201), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01456080207), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M03 G417L) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 676/2020, pubblicata in data 10 dicembre 2020 (e notificata in data 18 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 5469/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 •-n Le società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo di for- mazione giudiziale, hanno intimato precetto di pagamento ai propri debitori Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale terzo proprietario, e a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare del diritto di abitazione sull'immobile in relazione al quale era minacciata l'esecuzione forzata (immobile che era stato trasferito da [OSCURATO:PERSONA] al Tagliati, con atto dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti delle società intiman- ti). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso tale atto di precet- to L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Mantova, che ha dichiarato nullo l'atto di precetto opposto li- mitatamente all'intimazione al terzo proprietario (non debito- re) Tagliati di pagare, in solido con í debitori principali, l'importo oggetto del debitore del loro dante causa. Sono stati invece rigettati tutti gli altri motivi di opposizione avanzati dal Tagliati, relativi a vizi formali degli atti preesecutivi. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la decisione di rigetto di detti ulteriori motivi di opposizione, sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso le società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse destinata ad essere cassata per difetto di integrità del contraddittorio. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione dela pro- posta. Ric. n. 5469/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 Ordinanza - Pagina 2 di 5 Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Esso si è infatti svolto senza la partecipazione dei debitori di- retti intimati nel precetto opposto: l'opposizione è stata pro- posta dal terzo proprietario del bene sul quale era stata mi- nacciata l'esecuzione esclusivamente nei confronti delle due società creditrici intimanti. Secondo l'indirizzo di questa Corte, «in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprieta- rio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17:113 del 28/06/2018, Rv. 649547 - 01). Il giudizio si è dunque svolto in mancanza di alcuni dei legitti- mati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rin- vio della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessa- rio, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha di- sposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appel- lo, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudi- ce ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il Ric. n. 5469/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.: Sez. 3, Senten- za n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento al giudice di primo e unico grado (il che esime anche dall'illustrare il contenuto dei motivi posti a base del ri- corso). Non possono ritenersi decisive, in senso contrario, le argo- mentazioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in cui si afferma che gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero in realtà eredi di [OSCURATO:PERSONA], avendo essi rinunciato all'eredità di quest'ultimo, circostanza documentata con la produzione dell'atto di rinunzia all'eredità (atto per notaio Lo- redana Bocchini di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 gennaio 2021, rep. n. 7219, racc. n. 5021), e ciò sebbene la relativa ecce- zione di difetto di legittimazione passiva, avanzata dai mede- simi Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA] in altro giudizio di opposi- zione avverso il medesimo atto di precetto, non abbia - al momento - trovato accoglimento (il giudizio risulta ancora pendente, in secondo grado, secondo quanto afferma lo stes- so ricorrente). È assorbente, in proposito, la considerazione che ciò che rile- va, ai fini dell'integrità del contraddittorio nell'ambito della presente opposizione, è la regolare evocazione in giudizio dei soggetti che risultano intimati, quali debitori diretti, nell'atto di precetto opposto, intimati che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari nei giudizi oppositivi (e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano effettivamente debitori, que- stione che può sempre eventualmente essere oggetto di con- Ric. n. 5469/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 testazione, da fare valere mediante opposizione all'esecuzione, come del resto pare sia in concreto avvenuto, in separato giudizio). Inoltre, pare opportuno sottolineare, per completezza esposi- tiva, da una parte, che, anche nel caso in cui gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risultassero gli effettivi eredi di [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe sempre e comunque un altro erede di quest'ultimo ad assumere la qualità di debi- tore diretto e/o, quanto meno, quella di legittimato passivo con riguardo all'esecuzione sui beni ereditari (e, quindi, di liti- sconsorte nei relativi giudizi oppositivi) e, dall'altra parte, che la stessa produzione dell'atto di rinuncia all'eredità dei suddet- ti Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA], oltre che irrilevante, per quanto in precedenza osservato, non può in realtà neanche ri- tenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., trattandosi di atto intervenuto (a gennaio 2021) prima della notificazione del ricorso (perfezionatasi nel febbraio 2021) e non attinente direttamente all'ammissibilità o alla procedibilità dello stesso. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Mantova, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, an- che per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Mantova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di