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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19853/2025

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o proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna, divenute definitive, per truffa consistita in raggiri telefonici e informatici con accredito sulla stessa postpay e attivati dallo stesso numero telefonico.

Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell’art. 81 cod. pen. trattandosi di fatti omogenei, commessi tutti tra il 15 marzo e il 7 settembre 2018, con identiche modalità o perative ), si configura come doglianz a inammissibile in quanto attinenti a profili di mero fatto, non specifica rispetto alla indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonché manifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,alla contingente consumazione degli illeciti e alla natura abituale delle condotte.

Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità,di fatti commessi a distanza di diversi mesi l’unodall’altro, a d un medesimo disegno criminoso .

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna, divenute definitive, per truffa consistita in raggiri telefonici e informatici con accredito sulla stessa postpay e attivati dallo stesso numero telefonico. Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell’art. 81 cod. pen. trattandosi di fatti omogenei, commessi tutti tra il 15 marzo e il 7 settembre 2018, con identiche modalità o perative ), si configura come doglianz a inammissibile in quanto attinenti a profili di mero fatto, non specifica rispetto alla indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonché manifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato. Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,alla contingente consumazione degli illeciti e alla natura abituale delle condotte. Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità,di fatti commessi a distanza di diversi mesi l’unodall’altro, a d un medesimo disegno criminoso . Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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