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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15328/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittorietà processuale o comunque la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati urbanistici ed edilizi ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché contenente mere doglianze in punto di fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla ricostruzione, quantomeno, del ruolo dell'imputato di esecutore materiale, presso l'abitazione di proprietà del padre in cui egli risiedeva, dei lavori abusivi ancora in corso all'epoca del sopralluogo, e dunque non ultimati, non illogicamente ritenuti parte della complessiva attività di ristrutturazione necessitante dei permessi non richiesti); Considerato, pertanto, che sono generiche le contestazioni circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dal ricorrente rese agli operanti circa la sua veste di committente, posto che, al di là del contestato ruolo di proprietario e committente, tutti i capi di imputazione addebitano all'imputato di aver altresì "eseguito" i lavori edilizi abusivi - ciò che peraltro aveva già accertato la sentenza di primo grado (pag. 3), senza che sul punto fosse stata proposta in appello doglianza di immutazione del fatto - essendo il ruolo di esecutore suscettibile di integrare, anche soltanto a livello concorsuale, tutte le contravvenzioni ascritte; Ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata accolta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, avendo la sentenza (pagg. 3 e 4) dato non illogicamente conto della non necessità della stessa ai fini della decisione del processo, facendo buon governo di consolidati orientamenti interpretativi (cfr. Sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); Rilevato che, per quanto sopra osservato, non sono fondate le obiezioni mosse con la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza fissata, né possono ovviamente esaminarsi in questa sede di legittimità i fatti nuovi, documentati con ulteriore memoria, che sarebbero sopravvenuti in epoca successiva all'adozione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittorietà processuale o comunque la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati urbanistici ed edilizi ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché contenente mere doglianze in punto di fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla ricostruzione, quantomeno, del ruolo dell'imputato di esecutore materiale, presso l'abitazione di proprietà del padre in cui egli risiedeva, dei lavori abusivi ancora in corso all'epoca del sopralluogo, e dunque non ultimati, non illogicamente ritenuti parte della complessiva attività di ristrutturazione necessitante dei permessi non richiesti); Considerato, pertanto, che sono generiche le contestazioni circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dal ricorrente rese agli operanti circa la sua veste di committente, posto che, al di là del contestato ruolo di proprietario e committente, tutti i capi di imputazione addebitano all'imputato di aver altresì "eseguito" i lavori edilizi abusivi - ciò che peraltro aveva già accertato la sentenza di primo grado (pag. 3), senza che sul punto fosse stata proposta in appello doglianza di immutazione del fatto - essendo il ruolo di esecutore suscettibile di integrare, anche soltanto a livello concorsuale, tutte le contravvenzioni ascritte; Ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata accolta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, avendo la sentenza (pagg. 3 e 4) dato non illogicamente conto della non necessità della stessa ai fini della decisione del processo, facendo buon governo di consolidati orientamenti interpretativi (cfr. Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); Rilevato che, per quanto sopra osservato, non sono fondate le obiezioni mosse con la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza fissata, né possono ovviamente esaminarsi in questa sede di legittimità i fatti nuovi, documentati con ulteriore memoria, che sarebbero sopravvenuti in epoca successiva all'adozione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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