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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25769/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25934 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di accertamenti bancari ex art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini iperf;

2. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio avallava l'accertamento ritenendo che il contribuente non avesse provato in modo analitico l'estraneità degli accrediti a fatti imponibili.

In particolare la CTR, richiamata la pronuncia di questa Corte n.7951/2018, evidenziava non potersi dare rilievo alle circostanze, dedotte dal contribuente per giustificare gli importi rinvenuti sui suoi conti, che detti importi fossero il frutto di accrediti di somme derivanti da conti intestati a due società riconducibili al contribuente medesimo e che il passaggio dei fondi fosse stato disposto dal contribuente "nell'esercizio della sua carica" in dette società.

Tali circostanze, osservava la CTR, non trovavano corrispondenza nella contabilità dei due enti.

Aggiungeva che era "quanto meno privo di logica aziendale oltre che contrario a qualunque norma in tema di correttezza della contabilità la distrazione di somme di denaro dai conti societari da parte del socio per asseriti pagamenti a vari creditori" e che non era spiegabile "perché i pagamenti non erano effettuati direttamente dai conti societari ai creditori anziché essere eseguiti attraverso l'interposizione di una terza persona";

3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi;

4. l'Agenzia resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione alla mancata motivazione della sentenza sulla inidoneità dei documenti allegati dal contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/73".

Deduce che la CTR non avrebbe "esamina[to] alcuno dei documenti" prodotti da esso ricorrente e non avrebbe "specifica[to] i motivi per cui non li ha ritenuti ritenuti validi".

Lamenta che la CTR si sarebbe limitata a richiamare una sentenza della Corte di Cassazione "riguardante lo stesso contribuente e con riferimento a diverso periodo di imposta" senza considerate che "il richiamo ad altra senl:enza della Corte di Cassazione può essere fatto solo per richiamare un principio di diritto e non certamente per farne proprio il merito':

2. con il secondo motivo di ricorso la medesima lamentela è proposta sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione alla inidoneità dei documenti allegati dal contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/73".

3. merita preliminarmente osservare che la CTR, con le affermazioni di cui al punto

2. della superiore premessa, si è attenuta in modo puntuale al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentaizioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, (tra molte Sez. 6-5, ordinanza n10480/2018 e, richiamata dalla CTR, Sez.6-5, ordinanza n.7951 del 30/03/2018);

4. ciò detto i due motivi di ricorso sono inammissibili.

4.1. In primo luogo, l'affermazione per cui la CTR avrebbe errato nel richiamare la sentenza n.7951/2018 di questa Corte senza considerate che "il richiamo ad altra sentenza della Corte di Cassazione può essere fatto solo per richiamare un principio di diritto e non certamente per farne proprio il merito" è del tutto scollegata dal contenuto della sentenza impugnata.

La CTR ha richiamato la sentenza n.7951/2018, proprio ed esclusivamente in riferimento al principio di diritto (Si legge infatti nella decisione impugnata che tale sentenza "osserva che <<In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti»).

4.1. In secondo luogo, il ricorrente parla di documentazione che non sarebbe stata esaminata dalla CTR.

Non precisa quale sia questa documentazione né quando sia stata prodotta nei gradi di merito, né quale ne sia il contenuto.

Il ricorrente manca quindi di soddisfare il requisito della specificità del ricorso imposto a pena di inammissibilità dall'art.366 c.p.c. (Cass. Sez.5-, ordinanza n.14107 del 07/06/2017: "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodoi:ti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto");

5. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25934 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di accertamenti bancari ex art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini iperf; 2. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio avallava l'accertamento ritenendo che il contribuente non avesse provato in modo analitico l'estraneità degli accrediti a fatti imponibili. In particolare la CTR, richiamata la pronuncia di questa Corte n.7951/2018, evidenziava non potersi dare rilievo alle circostanze, dedotte dal contribuente per giustificare gli importi rinvenuti sui suoi conti, che detti importi fossero il frutto di accrediti di somme derivanti da conti intestati a due società riconducibili al contribuente medesimo e che il passaggio dei fondi fosse stato disposto dal contribuente "nell'esercizio della sua carica" in dette società. Tali circostanze, osservava la CTR, non trovavano corrispondenza nella contabilità dei due enti. Aggiungeva che era "quanto meno privo di logica aziendale oltre che contrario a qualunque norma in tema di correttezza della contabilità la distrazione di somme di denaro dai conti societari da parte del socio per asseriti pagamenti a vari creditori" e che non era spiegabile "perché i pagamenti non erano effettuati direttamente dai conti societari ai creditori anziché essere eseguiti attraverso l'interposizione di una terza persona"; 3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi; 4. l'Agenzia resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione alla mancata motivazione della sentenza sulla inidoneità dei documenti allegati dal contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/73". Deduce che la CTR non avrebbe "esamina[to] alcuno dei documenti" prodotti da esso ricorrente e non avrebbe "specifica[to] i motivi per cui non li ha ritenuti ritenuti validi". Lamenta che la CTR si sarebbe limitata a richiamare una sentenza della Corte di Cassazione "riguardante lo stesso contribuente e con riferimento a diverso periodo di imposta" senza considerate che "il richiamo ad altra senl:enza della Corte di Cassazione può essere fatto solo per richiamare un principio di diritto e non certamente per farne proprio il merito': 2. con il secondo motivo di ricorso la medesima lamentela è proposta sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione alla inidoneità dei documenti allegati dal contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/73". 3. merita preliminarmente osservare che la CTR, con le affermazioni di cui al punto 2. della superiore premessa, si è attenuta in modo puntuale al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentaizioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, (tra molte Sez. 6-5, ordinanza n10480/2018 e, richiamata dalla CTR, Sez.6-5, ordinanza n.7951 del 30/03/2018); 4. ciò detto i due motivi di ricorso sono inammissibili. 4.1. In primo luogo, l'affermazione per cui la CTR avrebbe errato nel richiamare la sentenza n.7951/2018 di questa Corte senza considerate che "il richiamo ad altra sentenza della Corte di Cassazione può essere fatto solo per richiamare un principio di diritto e non certamente per farne proprio il merito" è del tutto scollegata dal contenuto della sentenza impugnata. La CTR ha richiamato la sentenza n.7951/2018, proprio ed esclusivamente in riferimento al principio di diritto (Si legge infatti nella decisione impugnata che tale sentenza "osserva che <<In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti»). 4.1. In secondo luogo, il ricorrente parla di documentazione che non sarebbe stata esaminata dalla CTR. Non precisa quale sia questa documentazione né quando sia stata prodotta nei gradi di merito, né quale ne sia il contenuto. Il ricorrente manca quindi di soddisfare il requisito della specificità del ricorso imposto a pena di inammissibilità dall'art.366 c.p.c. (Cass. Sez.5-, ordinanza n.14107 del 07/06/2017: "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodoi:ti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto"); 5. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico
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