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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07525/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NANO Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in rela- zione al reato di sottrazione di energia elettrica con violenza sulle cose con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risulterebbe provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto con riferimento all'ele- mento soggettivo del reato in quanto il ricorrente non era neppure il formale intestatario dell'utenza elettrica.

Con distinte articolazioni si duole della motivazione della sentenza im- pugnata con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ricorrenza della recidiva.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia anche l'intestatario dell'utenza, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440). 3.1 Manifestamente infondato si presenta altresì il motivo di ricorso con- cernente il riconoscimento delle circostanze generiche laddove il giudice di appello ha confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno op- posto con valutazione priva di fratture logiche evidenziando la pluralità dei precedenti penali e l'assenza di profili di meritevolezza.

La pena poi risulta determinata sulla base di criteri edittali orientati su valori medio minimi che giustificano un onere motivazionale meno incisivo, se non in termini di con- gruità o attraverso il richiamo ai principi enucleati dall'art.133 cod.pen. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva atteso che i giudici di merito non la hanno applicata e non hanno altresì espresso alcun giudizio sulla sua ricorrenza, di fatto disapplicandola in concreto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. lk La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NANO Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in rela- zione al reato di sottrazione di energia elettrica con violenza sulle cose con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risulterebbe provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto con riferimento all'ele- mento soggettivo del reato in quanto il ricorrente non era neppure il formale intestatario dell'utenza elettrica. Con distinte articolazioni si duole della motivazione della sentenza im- pugnata con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ricorrenza della recidiva. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia anche l'intestatario dell'utenza, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440). 3.1 Manifestamente infondato si presenta altresì il motivo di ricorso con- cernente il riconoscimento delle circostanze generiche laddove il giudice di appello ha confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno op- posto con valutazione priva di fratture logiche evidenziando la pluralità dei precedenti penali e l'assenza di profili di meritevolezza. La pena poi risulta determinata sulla base di criteri edittali orientati su valori medio minimi che giustificano un onere motivazionale meno incisivo, se non in termini di con- gruità o attraverso il richiamo ai principi enucleati dall'art.133 cod.pen. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva atteso che i giudici di merito non la hanno applicata e non hanno altresì espresso alcun giudizio sulla sua ricorrenza, di fatto disapplicandola in concreto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. lk La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris