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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 40315/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore /4/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 17.9.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (e il coimputato non ricorrente in questa sede, [OSCURATO:PERSONA]) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, c.p., così riqualificati i fatti originariamente ascrittigli nei capi a) e b) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 453, c.p., per avere acquistato merce del valore di euro 55,00 presso una rivendita di autoaccessori, pagando con una banconota da 100,00 euro, poi risultata falsa, e per avere detenuto nella propria abitazione due banconote false da 100,00 euro ciascuna.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di indeterminatezza del capo d'imputazione, in quanto l'enunciazione del fatto-reato era priva dei requisiti di chiarezza e precisione, anche in relazione alle contestate circostanze aggravanti, essendo stata omessa l'indicazione delle matricole e delle banconote presuntivamente contraffatte; dei soggetti che le avrebbero contraffatte e dei presunti intermediari; delle modalità di acquisto o ricezione delle predette banconote; della merce acquistata e dell'acquirente; 2) vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello; di qualificazione giuridica della condotta del prevenuto; di sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 4) vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di mancata conversione della pena detentiva; 5) omessa motivazione, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata.

2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2.2. Con memoria del 23.6.2022, pervenuta in Cancelleria a mezzo di posta certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Rosa, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

4. Inammissibili appaiono i motivi articolati sub 1); 1A); 1B); 1C) dell'atto di impugnazione, trattandosi di motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

4.1. Ed invero la motivazione resa dalla corte territoriale, secondo cui il fatto è stato contestato in maniera tale da consentire all'imputato di articolare la propria difesa, appare del tutto conforme all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, Rv. 265825).

Appare, pertanto, evidente la completezza della contestazione, che contiene i tratti essenziali dei fatti addebitati al Rosa, descrivendo la disponibilità in capo a quest'ultimo di banconote false e lo smercio da parte sua di una di esse.

4.2. Quanto ai motivi di ricorso sub 1A) e 1B); va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

La corte territoriale, del resto, ha fondato la sua decisione su di un articolato percorso motivazionale, in cui sono stati disattesit i rilievi difensivi riproposti acriticamente con i motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, la corrispondenza tra le fotografie degli odierni imputati e i fotogrammi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza sia all'interno, che all'esterno del negozio dove è stata spesa la falsa banconota da 100,00 euro, nonché il rinvenimento di altre due banconote false, dello stesso valore, presso l'abitazione dell'imputato, all'esito della perquisizione operata dalle forze dell'ordine (cfr. pp. 6 e 7).

Del tutto generici, a fronte di tale esaustivo percorso argomentativo, risultano, inoltre, i rilievi difensivi in tema di qualificazione giuridica del fatto e di sussistenza dell'elemento psicologico del reato

4.3. Ad identiche conclusioni deve giungersi per le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche.

Ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che ha correttamente individuato nella negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne per fatti analoghi (ex artt. 457 e 455, c.p.), l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità(cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

E invero al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

Del pari immune da vizi appare la decisione sulla indicata causa di esclusione della punibilità, del tutto conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940).

Orbene i giudici di merito, lungi dal fare ricorso a clausole di stile, hanno reso sul punto una motivazione assolutamente conforme agli indicati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, evidenziando come le modalità dell'azione predatoria, posta in essere attraverso una "ben organizzata spedizione eseguita in zona lontana da quella di origine e finalizzata a spacciare banconote false" dal Rosa e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in uno con le precedenti condanne riportate dal ricorrente, non consentono di ritenere i fatti per cui si procede di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risulta avere goduto in passato di ben tre sospensioni condizionali della pena inflitta con precedenti sentenze di condanna, circostanza che rende manifestamente irrilevante l'ultimo motivo di ricorso con cui si invoca genericamente la concessione (sarebbe la quarta volta) del suddetto beneficio.

4.4. Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva, formulata nell'atto di appello, senza che, sul punto, vi sia stata risposta da parte della corte territoriale.

E, invero, ad avviso del Collegio, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva ex art. 53 della stessa legge, non fornisca motivazione in merito alla mancata conversione (cfr., ex plurimis, nel caso di richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, Cass., Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, Rv. 273932).

5. La sentenza impugnata va, pertanto annullata, limitatamente a tale ultimo aspetto, con rinvio alla corte di appello di Napoli, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna normativa, conformemente al disposto degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi dichiarare inammissibile, nel resto, il ricorso.

La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore /4/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 17.9.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (e il coimputato non ricorrente in questa sede, [OSCURATO:PERSONA]) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, c.p., così riqualificati i fatti originariamente ascrittigli nei capi a) e b) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 453, c.p., per avere acquistato merce del valore di euro 55,00 presso una rivendita di autoaccessori, pagando con una banconota da 100,00 euro, poi risultata falsa, e per avere detenuto nella propria abitazione due banconote false da 100,00 euro ciascuna. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di indeterminatezza del capo d'imputazione, in quanto l'enunciazione del fatto-reato era priva dei requisiti di chiarezza e precisione, anche in relazione alle contestate circostanze aggravanti, essendo stata omessa l'indicazione delle matricole e delle banconote presuntivamente contraffatte; dei soggetti che le avrebbero contraffatte e dei presunti intermediari; delle modalità di acquisto o ricezione delle predette banconote; della merce acquistata e dell'acquirente; 2) vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello; di qualificazione giuridica della condotta del prevenuto; di sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 4) vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di mancata conversione della pena detentiva; 5) omessa motivazione, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con memoria del 23.6.2022, pervenuta in Cancelleria a mezzo di posta certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Rosa, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 4. Inammissibili appaiono i motivi articolati sub 1); 1A); 1B); 1C) dell'atto di impugnazione, trattandosi di motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). 4.1. Ed invero la motivazione resa dalla corte territoriale, secondo cui il fatto è stato contestato in maniera tale da consentire all'imputato di articolare la propria difesa, appare del tutto conforme all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, Rv. 265825). Appare, pertanto, evidente la completezza della contestazione, che contiene i tratti essenziali dei fatti addebitati al Rosa, descrivendo la disponibilità in capo a quest'ultimo di banconote false e lo smercio da parte sua di una di esse. 4.2. Quanto ai motivi di ricorso sub 1A) e 1B); va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del resto, ha fondato la sua decisione su di un articolato percorso motivazionale, in cui sono stati disattesit i rilievi difensivi riproposti acriticamente con i motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, la corrispondenza tra le fotografie degli odierni imputati e i fotogrammi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza sia all'interno, che all'esterno del negozio dove è stata spesa la falsa banconota da 100,00 euro, nonché il rinvenimento di altre due banconote false, dello stesso valore, presso l'abitazione dell'imputato, all'esito della perquisizione operata dalle forze dell'ordine (cfr. pp. 6 e 7). Del tutto generici, a fronte di tale esaustivo percorso argomentativo, risultano, inoltre, i rilievi difensivi in tema di qualificazione giuridica del fatto e di sussistenza dell'elemento psicologico del reato 4.3. Ad identiche conclusioni deve giungersi per le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche. Ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che ha correttamente individuato nella negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne per fatti analoghi (ex artt. 457 e 455, c.p.), l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità(cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). E invero al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Del pari immune da vizi appare la decisione sulla indicata causa di esclusione della punibilità, del tutto conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). Orbene i giudici di merito, lungi dal fare ricorso a clausole di stile, hanno reso sul punto una motivazione assolutamente conforme agli indicati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, evidenziando come le modalità dell'azione predatoria, posta in essere attraverso una "ben organizzata spedizione eseguita in zona lontana da quella di origine e finalizzata a spacciare banconote false" dal Rosa e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in uno con le precedenti condanne riportate dal ricorrente, non consentono di ritenere i fatti per cui si procede di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risulta avere goduto in passato di ben tre sospensioni condizionali della pena inflitta con precedenti sentenze di condanna, circostanza che rende manifestamente irrilevante l'ultimo motivo di ricorso con cui si invoca genericamente la concessione (sarebbe la quarta volta) del suddetto beneficio. 4.4. Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva, formulata nell'atto di appello, senza che, sul punto, vi sia stata risposta da parte della corte territoriale. E, invero, ad avviso del Collegio, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva ex art. 53 della stessa legge, non fornisca motivazione in merito alla mancata conversione (cfr., ex plurimis, nel caso di richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, Cass., Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, Rv. 273932). 5. La sentenza impugnata va, pertanto annullata, limitatamente a tale ultimo aspetto, con rinvio alla corte di appello di Napoli, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna normativa, conformemente al disposto degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi dichiarare inammissibile, nel resto, il ricorso. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detent
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