CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 31198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26626-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] incarico di consiglieri regionali– assegni vitalizi R.G.N.26626/2021 Cron. Rep. Ud 16/10/2025 contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]/SÜDTIROL, in persona del suo Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]/SÜDTIROL, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].SS. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 157/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 122/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti, già consiglieri regionali della Regione autonoma Trentino -[OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche: Regione), titolari di assegno vitalizio regionale liquidato in funzione di tale pregressa attività, avevano chiesto al Tribunale di Trento di accertare l’infondatezza delle domande di pagamento/restituzione di somme di denaro e/o di trasferimento di quote dal [OSCURATO:PERSONA] avanzate nei loro confronti dalla Regione e/o dal Consiglio regionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 che aveva modificato gli importi dei benefici come calcolati a seguito dell’opzione irrevocabile da essi azionata ai sensi della legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 2012 (di seguito le l.r. [OSCURATO:PERSONA] verranno indicate anche solo con: l.r.); il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato di accertare il diritto a percepire l’assegno vitalizio nella misura calcolata in base alla l.r. n. 6 del 2012 cit., senza l’applicazione dei limiti di cumulo di cui all’art. 3 della l.r. n. 5 del 2014. 1.1. In relazione ad entrambe le domande i già consiglieri regionali sollecitavano, sin dal giudizio in primo grado, la proposizione di incidenti di legittimità costituzionale: sia in relazione alla l. n. 4 del 2014 che, aveva modificato i criteri di calcolo (dal “valore attuale” al “valore attuale medio”) per la quantificazione dell’assegno vitalizio; sia in relazione ai limiti di cumulo imposti, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 5 del 2014, alla somma dei vitalizi (quali, nella specie, ex membri del Parlamento e del Consiglio Regionale). Il Tribunale di Trento rigettava le domande, rilevando come nelle more fosse intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.108 del 2019 che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014. 1.2. La Corte di Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale di Trento. 2. Avverso detta pronunzia proponevano ricorso per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe, articolato in cinque motivi (v. pag. 7 del ricorso), di cui il secondo e il quinto articolati in due censure depositando altresì memoria. 3. Resistevano con controricorso, del pari assistito da memoria, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/Südtirol ed il Consiglio Regionale della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]/Südtirol. 4. Restavano intimate le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, di seguito illustrati (cfr. pag. 7 e pagg. 12 -33 del ricorso per cassazione), sono volti a denunziare l’erroneità del rigetto della domanda di accertamento dell’insussistenza di obblighi restitutori/di pagamento a carico dei già consiglieri regionali, obblighi insorti a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 4 del 2014 che modificava in peius i criteri di calcolo degli emolumenti già in godimento agli ex consiglieri regionali. Questi ultimi, essendo già fruitori dell’assegno vitalizio, avevano optato, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 6 del 2012, in forma irrevocabile, in luogo della riscossione del predetto assegno calcolato sulla scorta del previgente regime, per la riduzione dello stesso dal 76% al 30,4% della base di calcolo (pari all’indennità parlamentare lorda), con pagamento di un beneficio corrispondente al “valore attuale” della parte eccedente il 30,4%. L’importo di detto emolumento era poi stato ulteriormente ridotto, però, dopo l’opzione, in virtù dell’entrata in vigore dei diversi criteri di computo previsti dall’art. 1 della l. n. 4 del 2014 (con l’utilizzo del criterio ritenuto deteriore del “valore attuale medio”, anziché di quello del “valore attuale”), dando luogo agli obblighi di pagamento/restituzione per cui è causa dei quali gli ex consiglieri chiedevano accertarsi l’insussistenza. 1.1. Tanto premesso si può passare ad esaminare i due motivi di ricorso. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione o comunque motivazione apparente, nonché la presenza nel percorso argomentativo di affermazioni non comprensibili, censura sollevata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. oltre che dell’art. 24, comma 2, l.r. n. 87 del 1953. Nella rubrica del motivo viene altresì indicato quale canale di accesso al ricorso per cassazione il primo comma n. 5 del medesimo art. 360 c.p.c. I ricorrenti prospettano che la sentenza di appello si è limitata a richiamare acriticamente il contenuto della sentenza n. 108 del 2019, di talché vi sarebbe assenza di motivazione rispetto alle censure formulate con il terzo motivo di appello. Deducono che anche la sentenza di primo grado aveva aderito de planoalla sentenza della Corte costituzionale. Contestano il riferimento alle esigenze di contenimento della spesa pubblica non assistito da adeguata motivazione, così come l’affermazione che la l.r. n. 6 del 2012 avrebbe introdotto misure estremamente favorevoli – mentre invece determinava una drastica riduzione del vitalizio in precedenza liquidato ai ricorrenti - tanto da determinare l’adozione della l.r. n. 4 del 2014. Ciò ancor più, illustrano i ricorrenti, considerando che il Tribunale penale aveva affermato che non vi erano stati trattamenti di favore. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 l.r. n. 4 del 2014, della l.r. n. 6 del 2012, del principio di affidamento, di certezza del diritto, degli artt. 2, 3, 48, 51 97 e 117, primo comma, Cost., art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Con lo stesso mezzo si espone questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 l.r. n. 4 del 2014, per violazione del principio dell’affidamento, di certezza del diritto, in relazione agli artt. 2, 3, 48, 51 e 97, 117, primo comma Cost., art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, di cui si assume la rilevanza e la non manifesta infondatezza. 1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso non è fondato. Il vizio di omessa motivazione della sentenza, infatti, può essere denunziato in sede di legittimità, solo quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Insomma, in cassazione può infatti denunziarsi solo il vizio di motivazione omessa, per mancato rispetto anche del cd. minimo costituzionale, o contraddittoria, non più quello di motivazione insufficiente (cfr. Cass. n. 9113/2012, Cass. n. 9105/2017, Cass. n. 13248/2020). Ed infatti (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Nel caso di specie, sotto lo schermo della motivazione omessa o apparente, il mezzo denunzia in realtà una motivazione che non si condivide e alla quale si contrappone, peraltro richiamando le difese svolte in primo grado e in appello, disattendendo requisito di specificità dei motivi del ricorso per cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto della complessiva sovrapponibilità delle questioni qui all’attenzione, ivi compresa la sollecitazione alla proposizione degli incidenti di costituzionalità, con quelle sollevate in altro giudizio di merito da altro ex consigliere regionale e ha rimarcato che in relazione alla sollecitata verifica di costituzionalità - degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione - è intervenuta la sentenza della Consulta n. 108 del 2019 che ha dichiarato non fondata la questione proposta, in relazione all’art. 3 Cost. Quindi il giudice di appello con autonomo ragionamento decisorio, condividendo gli argomenti che il Giudice delle Leggi, ha affermato che la questione di legittimità costituzionale non superava il vaglio di non manifesta infondatezza. La Corte territoriale nel proprio percorso argomentativo, infatti, esplicitava le ragioni per le quali riteneva manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli altri parametri costituzionali la cui lesione veniva denunziata (cfr. sentenza impugnata pagg. 46 e ssg.), dando, quindi, ampiamente conto delle ragioni per le quali riteneva manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità della l.r. n. 4 del 2014, con la conseguenza che gli ex consiglieri regionali erano tenuti ai pagamenti/restituzioni per cui è causa (cfr. pagg. 35-48 della sentenza e si veda anche infra). Ne consegue –come innanzi già anticipato - che il primo motivo del ricorso per cassazione non è fondato, perché la motivazione spesa dalla Corte va ben oltre il contenuto cd. minimo costituzionale. Quanto alla sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Trento, la stessa non rientra nella previsione di cui all’art. 372, c.p.c., il che, a parte considerazioni sulla novità della questione atteso che nella sentenza d’appello non vi è circostanziato riferimento al processo penale, ne rende impossibile la valutazione in questa sede. Il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, c.p.c., fatta eccezione per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso (Cass., S.U. 22302 del 2021, Cass. 2062 del 2024). 1.2.1. Nella memoria depositata gli ex consiglieri insistono ancora che la motivazione della Corte d’Appello sarebbe apparente in ragione dell’apodittico rinvio, con ripresa di ampi stralci della motivazione, alla sentenza della Corte cost. n. 108 del 2019. L’infondatezza della censura emerge dalla sovrapponibilità delle questioni di diritto che vengono in rilievo, come evidenziato dalla Corte territoriale. Si legge, infatti, nella decisione impugnata, “in concreto, le contestazioni mosse dagli appellanti, per quanto rivolte contro le argomentazioni svolte nella sentenza qui impugnata, consistono nella sostanza in una rivisitazione ed approfondimento dei temi già trattati nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevati dal Tribunale di Trento nell’ambito di un analogo procedimento promosso da altro ex consigliere regionale, vertente sulle medesime questioni” (cfr. pag. 34 della sentenz a di appello), definito con la sentenza n. 108 del 2019. Alla stessa stregua non coglie nel segno la doglianza di mancato esame del terzo motivo di appello sulla lesione del legittimo affidamento, questione, come si dirà anche innanzi, centrale, invece, nella decisione della Corte territoriale (cfr. infra punti 2.4 e ssg.) e ciò in disparte il difetto di specificità ed autosufficienza del motivo. I ricorrenti si dolgono del ragionamento decisorio della Corte d’Appello che, nell’interpretare la disciplina che viene in rilievo, ha condiviso, facendole proprie, le statuizioni della sentenza n. 108 del 2019, ma tale censura è dedotta nella sostanza estrapolando singole frasi dall’articolato iter argomentativo, riproponendo le difese svolte nei gradi di merito, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice di secondo grado. 1.3. Resta da dire dell’inammissibile evocazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non solo in ragione della mancata specifica indicazione del “fatto storico” (e non delle valutazioni) oggetto di discussione tra le parti del quale sarebbe stata omessa la valutazione, ma soprattutto, a monte, perché la doglianza è proposta in presenza di cd. doppia conforme e senza il rispetto dei vincoli in tal caso imposti. E’ noto infatti che sono inammissibili le censure laddove invocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza considerare che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348-ter, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014 Va peraltro osservato che tale inammissibilità si verifica non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass. n. 12788 del 2024). 1.4. Tanto premesso in maniera assorbente rispetto alla doglianza, va comunque dato atto che la dedotta omessa considerazione da parte della Corte d’Appello: 1) della natura irrevocabile, dell’opzione ex art. 10 della l.r. n. 6 del 2012 e della scelta compiuta dagli ex consiglieri che, effettuandola, hanno accertato la decurtazione dell’assegno vitalizio mensile a fronte della percezione di un dato importo diattualizzazione; b) del tempo trascorso tra la cessazione del mandato elettivo e l’erogazione del vitalizio; sono aspetti tutti che, come si dirà meglio in seguito (cfr. infra punti da 2.5. e 2.6. e –soprattutto –2.6.1.), in disparte l’inammissibile proposizione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e la dubbia qualificazione come “fatti”, lungi dal non esser stati esaminati, lo sono stati, sebbene con un esito diverso da quello prospettato nella esaminata censura. 2. Le due censure prospettate con il secondo motivo di ricorso (v. pag.7 del ricorso) possono essere esaminate congiuntamente, in quanto con entrambe si sollecita nuovamente la proposizione di un incidente di costituzionalità, sottolineando che tanto è possibile in ogni stato e grado del giudizio, richiamando l’art. 23, commi 1 e 3, e l’art. 25, della l. cost. n. 87 del 1953. Ed infatti, questa Corte ha più volte affermato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito ha fatto circa l’incidentalità, la rilevanza o la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, si è osservato che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fini a sé stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con l’ordinanza impugnata, sicché l’impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata (ex aliis, Cass. n. 9284 del 2018, Cass. n. 25343 del 2014, Cass. S.U. n. 28544 del 2008). 2.1. Al riguardo va evidenziato che, se è vero, come sottolineato nel ricorso per cassazione, che l’incidente di costituzionalità può essere sollevato in ogni fase del processo e quindi anche durante il giudizio di legittimità, occorre comunque che questa Corte effettui il giudizio di rilevanza, oltre che di non manifesta infondatezza. Il requisito della rilevanza è segnato dal nesso di pregiudizialità che correla il giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale a quello principale di merito. Detto requisito implica necessariamente che la questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimentoa quoun’incidenza attuale e non meramente eventuale. Il postulato della pregiudizialità della questione richiede infatti che il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudicea quo dimostri di non poter prescindere (Cass., S.U., 1, 3376 del 2025Corte cost., n. 160 del 2023). Rimarca il Collegio, a tal proposito, che entrambi i mezzi qui all’attenzione, nel denunziare l’incostituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014, ripropongono le censure sotto il profilo della retroattività delle nuove disposizioni e, quindi, anche sotto quello della lesione del legittimo affidamento degli ex consiglieri (che, avendo accettato l’attualizzazione ancorata al “valore medio” - sulla base degli atti amministrativi richiamati in sentenza adottati in applicazione dell’art. 10 della l. n. 6 del 2012- si sono visti poi chiedere la restituzione di quanto percepito in ragione dell’entrata in vigore degli artt. innanzi citati della l.r. del 2014 che hanno, invece, retroattivamente agganciato l’attualizzazione alla diversa nozione di “valore attuale medio”) alla certezza del diritto. 2.2. Prima di procedere alla valutazione sulla non manifesta infondatezza dei sollevati incidenti di costituzionalità, giova dar conto che la sentenza della Consulta n. 108 del 2019 –già più volte ricordata - ha espressamente limitato la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata in quel giudizio, avente il medesimo oggetto (petitum e causa petendi) del presente, ai soli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014, uniche norme rilevanti, anche secondo questo Collegio, ai fini dell’esame della questione qui all’attenzione relativa alla rimodulazione di vitalizi per gli ex assessori già percettori dell’assegno. La delimitazione della disciplina oggetto della questione di costituzionalità nei termini di cui innanzi, in armonia con quanto ritenuto dalla Consulta, giova, quindi, anche nel caso in esame. 2.3. Ne consegue l’irrilevanza del richiamo alle ulteriori disposizioni indicate in ricorso ai fini della decisione del tema in discussione, in quanto esse involgono la diversa posizione dei consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio. 2.3.1. Delimitato il novero delle disposizioni della l. r. n. 4 del 2014, oggetto di indagine nei termini di cui innanzi, ritiene il Collegio, in armonia con la citata pronunzia della Corte costituzionale (n. 108 del 2019 cit.), che dette norme non possano qualificarsi come di interpretazione autentica e ciò in quanto esse introducono nuovi criteri di attualizzazione dell’assegno vitalizio, sicché ad esse va riconosciuto carattere innovativo e natura retroattiva, Sin d’ora va osservato che nella decisione della controversia in esame assumono precipuo rilievo le pronunce della Corte costituzionale, sia la n. 108 del 2019 cui si è già fatto cenno, sia la n.136 del 2022, di cui si dirà infra. È pur vero che non ricorre nella specie, la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, volta ad evitare unbis in idem che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost. (cfr. Corte cost. 183 del 2014), tuttavia, si osserva che non vi è apprezzabile diversità in rapporto a tutti e tre gli elementi che compongono la questione di legittimità costituzionale: norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità, atteso che gli ulteriori parametri rispetto a quelli già vagliati e disattesi dalla Corte costituzionale, sia pure rispetto a diverso giudizioa quo, s’intersecano comunque con i profili esaminati dalla Corte costituzionale, che il Collegio condivide. 2.3.2. In materia civile, e quindi anche in quella della liquidazione degli assegni vitalizi, osserva il Collegio in consonanza con la Consulta, le disposizioni retroattive non ricevono la tutela privilegiata che, ex art. 25 Cost., è riservata alla materia penale, sicché il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr.C. cost. n. 108 del 2019 e C. cost. n. 170 del 2013). 2.4. Ebbene, con riguardo alle norme innanzi ricordate che costituiscono la cornice di riferimento per la valutazione della necessità di sollevare incidente di costituzionalità, la Consulta nella sentenza n. 108 del 2019, le cui motivazioni questa Corte richiama facendole proprie e condividendole (in particolare quanto al punto 6 del “Considerato in diritto”), dopo aver ritenuto che l’intervento retroattivo trovi nel caso di specie giustificazione nella necessità di ricondurre ad equità e ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze di contingentamento della spesa pubblica, i meccanismi di calcolo e attualizzazione dei vitalizi, ne valuta l’impatto sui privati e l’eventuale lesione dell’affidamento, in relazione all’art. 3 della Carta fondamentale. Può ricordarsi, in proposito che la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la tutela dell’affidamento è «ricaduta e declinazione “soggettiva”» della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale (v. Corte cost, sentenze n. 36 del 2025, n. 70 del 2024 e n. 210 del 2021). I condivisi argomenti posti dalla Corte costituzionale (sent. n. 108 del 2019) a fondamento del rigetto della questione di costituzionalità delle norme innanzi indicate in relazione all’art. 3 Cost., ritiene il Collegio, ben sorreggano l’affermata carenza di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione al medesimo parametro costituzionale. L’affidamento del cittadino nella certezza del diritto, pur come si è detto aspetto fondamentale dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti ed inderogabili, perché esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni retroattive non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (cfr. Corte cost. n. 108 del 2019). Quanto - nello specifico - alle disposizioni della l.r. [OSCURATO:PERSONA] innanzi richiamate che comportano la riduzione delle attribuzioni patrimoniali “attualizzate” degli assegni vitalizi, imponendo agli ex consiglieri già fruitori del beneficio di restituire somme di denaro e quote di fondo finanziario già conferite, le stesse, come ha affermato la Corte costituzionale, superano uno scrutinio di ragionevolezza complessiva del sistema ben più elevato di quello del mero difetto di arbitrarietà di solitoriservato ad ogni norma. Non basta, quindi, che la scelta normativa non sia arbitraria o manifestamente irragionevole, occorrendo, invece, stante la retroazione, la verifica della sussistenza di effettive e ragionevoli giustificazioni a fondamento dell’intervento legislativo, tanto in ragione dell’incidenza sulla certezza dei rapporti e sul legittimo affidamento dei soggetti interessati. Ebbene, come in parte già evidenziato, nella specie, l’intervento legislativo, pur retroattivo, ha lo scopo non solo di ricondurre ad equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell’attualizzazione dei meccanismi vitalizi, ma anche di provvedere al contenimento della spesa pubblica (cfr. punto 6 del “Considerato in diritto”, primo capoverso della sentenza Corte cost. n. 108 del 2019). Dunque, vi è una ragione di carattere generale a sostegno della ragionevolezza della disciplina censurata: l’intervento legislativo regionale mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali finalità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte della pesante crisi economica che aveva imposto riduzioni generalizzate delle risorse e contribuzioni straordinarie volte al risanamento dei conti pubblici (cfr.punto 6 della sentenza della sentenza n. 108 del 2019 della Corte cost). Né nella specie detta valutazione di ragionevolezza, soggiunge la Corte costituzionale, è però sufficiente a far superare alle norme innanzi indicate della l.r. n. 4 del 2014 il vaglio di costituzionalità, occorrendo anche verificare se esse abbiano hanno comportato una lesione del legittimo affidamento, nella specie denunziata rispetto al parametro di cui all’art. 3 della Carta fondamentale. Ebbene, come sul punto il Giudice delle leggi sottolinea, nel solco della giurisprudenza della Corte EDU (cfr.Agrati contro Italia, 7 giugno 2011; [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 2010; Scanner del l’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 2007, Chiesi S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Arnolin contro [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2007; Cabourdin contro [OSCURATO:PERSONA] dell’11 aprile 2006), il mero interesse finanziario pubblico non costituisce ragione sufficiente per giustificare interventi retroattivi, occorrendo effettuare una successiva valutazione in ordine alla effettiva lesione del principio del legittimo affidamento costituita dalla verifica di una serie di parametri: a) il tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva ovvero il cd. grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi modificata dal successivo intervento legislativo retroattivo; b) la prevedibilità della novella; c) la proporzionalità del nuovo intervento legislativo. 2.5. La verifica compiuta dalla Corte costituzionale rispetto a detti indicatori, fatta propria e ripresa dal giudice di appello nella sentenza qui impugnata (in ragione della sovrapponibilità delle fattispecie), e su cui il Collegio concorda, ha dato riscontro negativo, consentendo pertanto di affermare che, nel caso in esame, non vi è alcuna lesione del principio di affidamento in relazione all’art 3 Cost.Già la Corte d’Appello con specifica motivazione nel richiamare la pronunzia della Consulta, ha rilevato che occorre valorizzare oltre al dato temporale, la prevedibilità o meno dell’intervento ed inoltre la proporzionalità. La Corte territoriale ha osservato in merito, da un lato, che non si era in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si era protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento; dall’altro. quanto alla proporzionalità dell’intervento legislativo retroattivo, che andava considerato che la l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 non trascurava di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l’accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso, a seguito dei calcoli effettuati con il nuovo criterio del “valore attuale medio”. Ed infatti, l’art. 3, comma 3, della l.r. in esame consente di provvedere alla restituzione anche tramite la riassegnazione al Consiglio regionale delle quote del “Fondo family”, attribuite originariamente, ma in concreto esigibili soltanto negli anni successivi, attenuando così, anche se solo in parte, l’incisione patrimoniale diretta dell’intervento retroattivo. La Corte d’Appello quindi rilevava, sempre in chiave di valutazione sulla proporzionalità dell’intervento, che non era senza importanza il fatto che l’art. 5 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 avesse concesso ai consiglieri che, all’entrata in vigore della l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 2012, esercitarono l’opzione per l’attualizzazione, la possibilità di revocarla con effetto retroattivo, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di restituzione. In tal modo, il legislatore regionale rimetteva agli stessi consiglieri interessati la facoltà di tornare al regime previgente l’entrata in vigore della l.r. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 2012 e dunque di veder riespandere l’importo mensile del vitalizio a discapito della percezione della quota attualizzata, pur essendo loro imposto, all’atto della revoca, l’obbligo di restituire al Consiglio regionale (“ove non l’abbiano già fatto”, recita significativamente ancora l’art. 5, comma 2) l’intero importo del valore attuale percepito, sia sotto forma di liquidità che di quote del “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pagg. 42- 43 della sentenza impugnata). 2.6. Alla luce delle considerazioni svolte osserva il Collegio che, in coerenza con il Giudice delle Leggi, la lesione dell’affidamento va esclusa perché: a) troppo breve è il tempo trascorso tra l’opzione “irrevocabile” effettuata ex art. 10 l. n. 6 del 2012 e l’introduzione dei nuovi criteri di calcolo di cui all’art. 1 della l.r. n. 4 del 2014 (nella sentenza di appello si dà atto che con delibera del 9 aprile 2013 n. 224 venivano adottati i criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione, e che con delibera n. 334 del 27 maggio 2013 l’Ufficio di Presidenza disponeva il regolamento concernente il valore attuale dell’assegno vitalizio, successivi, evidentemente, i decreti di liquidazione, del luglio del 2014 la promulgazione della l.r. n. 4 cit.); b) i meccanismi di compensazione ed imputazione previsti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l.r. n. 4 del 2014, per il caso di restituzioni volontarie comprovano che alcun affidamento poteva essersi ingenerato negli ex consiglieri, tant’è che alcuni di essi avevano già provveduto alle restituzioni, prima ancora dell’entrata in vigore della l.r. n. 4 del 2014 e della ricezione delle richieste di pagamento; c) l’intervento posto in essere deve essere proporzionale non solo in termini generali, essendo volto al riequilibrio complessivo dei rapporti, ma anche in ragione sia previsione della possibilità, ex art. 5 l.r. n. 4 del 2014, di revocare l’opzione compiuta ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 6 del 2012 (così potendo gli ex consiglieri tornare al regime previgente), sia della possibilità di provvedere alla restituzione in modo graduale (cfr. art. 3, comma 3, l.r. n. 4 del 2014). Da tanto consegue anche il rilievo che il ricorso non si confronta adeguatamente con il complessivo percorso motivazionale della pronunzia di appello. 2.7. Del pari non colgono nel segno le censure, insistite anche nella memoria depositata per conto degli ex consiglieri in vista dell’udienza, volte a porre al centro nella valutazione dell’affidamento, il tempo trascorso tra la cessazione del mandato consiliare e la legge regionale più volte ricordata del luglio 2014. E’ di tutta evidenza, infatti, che la valutazione dell’affidamento non può che riguardare il lasso di tempo intercorso tra l’operata opzione in virtù della legge del 2012, con i conseguenti calcoli attuariali (nella sentenza di appello si precisa –lo si ricorda ancora – che è con delibera n. 334 del 27 maggio 2013 che l’Ufficio di presidenza disponeva il regolamento concernente il valore attuale) e la previsione dei nuovi importi alla luce dei valori medi di cui alla l.r. del luglio 2014, intervenuta a poco più di un anno di distanza. La prevista possibilità, poi, di ritornare al regime pregresso, con conseguente abrogazione della irrevocabilità dell’opzione, oltre che la previsione restitutoria in forma graduale e flessibile, di cui già si è detto, sono tutti elementi che escludono – c ome già rimarcato dal giudice di appello, in adesione alla pronunzia della Consulta – possa esservi qualsivoglia lesione dei privati e del loro affidamento in ragione del parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost. Insomma,gli argomenti posti dalla Corte cost. nella sent. n. 108 del 2019, ripresi dalla Corte territoriale ed innanzi richiamati, condivisi da questo Collegio, oltre che tutto quanto innanzi si è chiarito sono sufficienti a dar conto – negati i presupposti perl’esistenza di una situazione di affidamento degli ex consiglieri –che la questione di costituzionalità nuovamente sollevata in relazione all’art. 3 Cost. non supera il vaglio di non manifesta infondatezza. 2.8. Negli innanzi ricordati profili di censura contenuti nel secondo motivo di ricorso la lesione dell’affidamento viene insistita evocando anche la violazione di altre norme della Carta costituzionale, nel dettaglio gli artt. 2 e 97 (della dedotta lesione anche dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU si dirà a breve). La violazione delle disposizioni costituzionali viene denunziata soprattutto rimarcando la perdita economica che gli ex consiglieri avrebbero ricevuto in ragione della natura irrevocabile dell’opzione esercitata nel 2012, con conseguente lesione dell’affidamento. La premessa della lesione – ovvero la dedotta irrevocabilità dell’opzione – è tuttavia infondata in quanto - come già detto –proprio ai sensi dell’art. 5 (la cui rubrica reca “Facoltà di revoca dell’opzione per l’attribuzione del valore attuale”) della l.r. n. 4 del 2014 è consentita, in presenza delle condizioni indicate (v, art. 5, comma 1: “I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all’articolo 3 da parte del Consiglio regionale”), la revoca dell’opzione, con conseguente inammissibilità (per mancato confronto con il decisum) di tutte le doglianze svolte in relazione alla lamentata definitività dell’opzione e ai danni subiti in ragione di essa da parte degli ex consiglieri. Ne discende anche l’irrilevanza – sotto tal profilo – dei parametri costituzionali invocati e dei quali si assume la violazione, precisato che, se l’irrevocabilità della scelta prevista dalla l.r. n. 6 del 2012 viene sostenuta, invece, per supportare l’argomento della stabilità di tale disciplina e delle somme riscosse in attuazione di essa, l’infondatezza dell’assunto va rinvenuto nel percorso ermeneutico tutto del giudice costituzionale (fatto proprio nella sentenza di appello) ed innanzi condiviso e richiamato. 2.9. Quanto alla dedotta irragionevolezza della l.r. n. 4 del 2014 (cfr.pag. 27 del ricorso per cassazione) si rileva la solida plausibilità delle motivazioni a sostegno dell’intervento di modifica che sono ricavabili, come afferma la Corte costituzionale, dai lavori preparatori della legge regionale che contiene le disposizioni censurate, che porta ad escludere l’arbitrarietà delle scelte del legislatore, sorrette da specifiche ed adeguate ragioni (cfr.quanto già innanzi detto). 2.10. Quanto più in generale alla lesione del principio di affidamento in relazione agli artt. 2, 97 e 117 Cost., va peraltro evidenziato che nel ricorso per cassazione i ricorrenti non hanno meglio specificato sotto quale profilo hanno ritenuto di ravvisare detta lesione. [OSCURATO:PERSONA] procede comunque alla valutazione delle questioni proposte, evidenziando che, se è vero che ogni incidente di costituzionalità che viene sollevato innanzi al giudice a quo richiede un nuovo vaglio di non manifesta infondatezza (oltre che, a monte, della rilevanza), nel caso in esame la relativa valutazione, anche in relazione alle sopraindicate norme costituzionali, trova forti elementi di supporto nel percorso argomentativo del giudice costituzionale, di cui già innanzi si è dato ampiamente conto. 2.11. Ebbene, l’art. 2 Cost. è ritenuto anch’esso fondamento del principio di affidamento nella misura in cui, attraverso il richiamo al principio del neminem laedere e di solidarietà, impone ai pubblici poteri, e in primo luogo al legislatore, di non depauperare, attraverso sopravvenienze normative di segno negativo, situazioni giuridiche soggettive stratificatesi nella sfera giuridica dei singoli, trasformando la persona e la sua sfera giuridica in un bene liberamente disponibile. Così ricostruita la questione, gli stessi argomenti posti dalla Corte cost. nella sentenza n. 108 del 2019, valgono ad escludere che sussista nel caso di specie anche la lesione dell’art. 2 Cost. Al riguardo, questa Corte osserva che, sulla scorta di tutto quanto si è già innanzi detto, nel caso qui all’attenzione, escluso, a monte, l’affidamento nella sfera giuridica degli ex consiglieri, per le ragioni già innanzi esposte, non supera il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di costituzionalità proposta anche in relazione all’art. 2 Cost., non ravvisandosi alcuna lesione del principio del neminem laedere. L’intervento legislativo retroattivo aveva, infatti, proprio lo scopo – come evidenziato dalla Consulta – di riequilibrare i rapporti in un periodo di contingentamento e risparmio della spesa pubblica, rispetto al quale la l.r. n. 6 del 2012 si era mossa in solo parziale armonia. Nessuna lesione della sfera giuridica può ravvisarsi nel caso de quo: l’intervento legislativo retroattivo manifesta la propria natura “riparatrice” ed incide su un regime di favore quale la “attualizzazione”, assai peculiare e reso ancor più eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici criteri di calcolo(cfr., Corte cost. n. 108 del 2019, punto 6); L’intervento anziché essere lesivo costituisce applicazione dell’art. 2 Cost. e dei doveri di solidarietà sociale. 2.12. Quanto detto innanzi, vale anche a chiarire perché è manifestamente infondata la richiesta di sollevare incidente di costituzionalità anche rispetto al parametro di cui all’art. 97 Cost., avendo la l.r. n. 4 del 2014 operato, secondo l’insegnamento della Consulta, un riequilibrio, funzionale, nell’ottica della buona amministrazione, al risparmio di spesa. Dunque, alla luce di tutto quanto si è già detto, la l.r. del 2014 è stata promulgata proprio allo scopo di valorizzare i canoni della buona amministrazione, ponendo rimedio agli interventi precedenti. 2.13. Quanto all’evocata lesione del parametro interposto, art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, relativo all’art. 117, primo comma, Cost., è evidente che la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità non può che riguardare la lesione delprincipio di affidamento come inteso nella giurisprudenza della Corte EDU. Ebbene, in realtà l’affidamento, pur non esplicitamente menzionato nei trattati, è considerato principio generale del diritto a garanzia che le norme siano applicate in modo prevedibile e che i cittadini non subiscano pregiudizi a cagione dei cambiamenti improvvisi delle regole. Per quanto più interessa, a livello sovranazionale l’affidamento tutela e trova il suo fondamento nella buona fede dei privati, avendo lo scopo di garantire i cittadini dall’introduzione di novelle legislative retroattive (anche per retroazione cd. impropria) o dalle decisioni arbitrarie della pubblica amministrazione che possono minare la fiducia dei cives nelle situazioni di vantaggio consolidate e nel corretto agire delle autorità pubbliche. Tuttavia, nella sentenza della Corte EDU Casarin contro Italia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte sovranazionale, nel valorizzare il principio di affidamento, ha precisato che l’irripetibilità delle erogazioni è conseguenza, però, solo della ricorrenza di una pluralità di condizioni, fra le quali, per quanto qui in rilievo, anche il decorso di un periodo sufficientemente lungo, tale da far sorgere una ragionevole convinzione che le attribuzioni siano stabili e definitive. Nel caso di specie, come più volte rimarcato, l’affidamento è stato escluso sia in ragione del breve tempo trascorso, sia in ragione del disposto normativo dell’art. 3, comma 2, l.r. n. 4 del 2014, norma che esclude – come si è più volte insistito - in radice la ricorrenza dell’affidamento degli ex consiglieri sul piano soggettivo. Per completezza va infine rammentato che, nella valutazione della proporzionalità o meno dell’interferenza del legislatore o dei pubblici poteri nella sfera del privato, la Corte EDU valorizza anche le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento. É esclusa, infatti, la lesione del principio di proporzionalità in presenza di rateizzazioni o comunque in caso di concessione di tempi adeguati per provvedere alla restituzione (cfr. sentenze Cakarević contro [OSCURATO:PERSONA] del 2018 par. 86 e 87 e Casarin contro Italia del 2021, par. 72). La mancanza della lesione del principio della buona fede, in caso di concessione di dette modalità restitutorie, è del resto evidenziata anche dalla nostra Consulta nella pronunzia n. 8 del 2023, in relazione al giudizio di incostituzionalità sollevato in relazione all’art. 2033 c.c. Ebbene, osserva il Collegio, che anche sotto questo profilo non è ravvisabile alcuna lesione, stante il tenore del citato art. 3, comma 5, l.r. n. 4 del 2014, che prevede la possibilità che gli ex consiglieri restituiscano le somme in forma dilazionata. 2.14. Benché la violazione dell’art. 117 Cost. sia stata denunziata con riguardo alla dedotta lesione del principio dell’affidamento in ambito comunitario, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, preme a questo Collegio evidenziare come la questione sollevata non abbia pregio anche rispetto al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione autonoma. Sul punto la Consulta (cfr. sent. n. 198 del 2012, n. 44 del 2021, n. 254 del 2015, n. 23 del 2014, n. 151 del 2012, n. 157 del 2007, richiamate da Corte cost. n.136 del 2022) ha più volte affermato che la disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali attiene alla struttura organizzativa delle Regioni, riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo. Ne consegue la riconduzione della disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla misura, alla potestà legislativa regionale in materia di “ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto” (art. 4, n.1. dello Statuto). Peraltro, come ha ricordato nella sentenza n. 136 del 2022, l’autonomia regionale in tema di trattamento dei consiglieri regionali ben può essere indirizzata dal legislatore statale nell’esercizio della concorrente competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito il Giudice delle Leggi richiama l’art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, sul sistema di calcolo del vitalizio per i consiglieri regionali. 2.15. Viene invocata, infine, la lesione degli artt. 48 e 51 Cost., in ragione di un effetto di disincentivo all’acceso alle cariche elettive e di limitazione dell’attività politica ai solo abbienti, senza peraltro ulteriore specificazione. Si osserva che i parametri di cui viene dedotta la violazione sono inconferenti con l’oggetto della decisione: l’art.48 Cost. tutelando il diritto di voto e l’art. 51 Cost. le pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. In ordine a quest’ultima disposizione, difetta a monte anche la rilevanza della questione, venendo in rilievo posizioni di ex consiglieri e non di soggetti che aspirano a ricoprire cariche elettive o uffici pubblici, evidenziato, comunque, che, secondo la valutazione della Consulta (sent. n. 108 del 2019 cit.), il taglio dei vitalizi comportava solo un sostenibile sacrificio nella generale riorganizzazione della spesa pubblica nel suo complesso, irrilevante, in quest’ottica, qui si aggiunge, che una parte dei vitalizi fosse frutto del meccanismo contributivo. 2.16. Conclusivamente, afferma questa Corte che: non supera il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di costituzionalità degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3, e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 in relazione agli artt. 2, 3, 97 e all’art.117 Cost., anche in relazione al parametro interposto al primo comma, dell’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, violazione del principio di affidamento; non supera il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di costituzionalità degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3, e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2014 in relazione agli artt. 48 e 51 Cost. 3. Il secondo nucleo di motivi mira a censurare il rigetto della domanda (in primo grado ed in appello) proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta all’accertamento, previo incidente di costituzionalità, dell’inapplicabilità dei limiti al cumulo dei vitalizi previsti ex art. 3 l. n. 5 del 2014 (norma abrogata ex l.r. n. 7 del 2019 a far tempo dal 1.1.2019). 3.1. I motivi terzo, quarto e quinto (quest’ultimo articolato in due censure) al riguardo (cfr. pagg. 33-34 del ricorso per cassazione) denunziano: con il terzo motivo: la nullità della sentenza per omessa motivazione; motivazione apparente; affermazioni obiettivamente incomprensibili, in relazione all’art. 360, comma 4, c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 24, comma 1, l. n. 87 del 1953, anche in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; con il quarto motivo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 5 del 2014, della l.r. n. 6 del 2012, della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 1995, dell’art. 12 delle Preleggi, del principio di affidamento, di certezza del diritto, degli artt. 2, 3, 48, 51, 97 e 117 Cost., art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con il quinto motivo, sia l’omesso esame di un fatto storico – evincibile dal doc. 8 di controparte – e decisivo ai fini del decidere posto che l’attualizzazione prevista dalla l.r. n. 4 del 2014 ha comportato un ricalcolo della quota anticipata nel minor importo di € 259.469 rispetto alla somma già erogata di € 393.498 con un debito restitutorio di € 134.029,00; sia la necessità di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 l.r. n. 5 del 2014, per violazione del principio dell’affidamento, di certezza del diritto, degli artt. 2, 3, 48, 51, 97 e 117, primo comma Cost., art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, con istanza a questa Corte di sollevare l’incidente di costituzionalità. 3.2. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, basti qui richiamare quanto esposto in relazione alla simmetrica censura proposta in relazione alla prima delle questioni all’attenzione. La Corte territoriale anche con riguardo a detta seconda domanda ha puntualmente motivato le ragioni del rigetto, evidenziando nella pronunzia qui impugnata la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate in sede di merito, con la conseguenza che alcun difetto, né contraddittorietà della motivazione è ravvisabile nel caso di specie. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver dato atto che il cumulo dei vitalizi era già stato limitato ex art. 4 l.r. Trentino n. 2 del 1995, escludeva la possibilità di riconoscere un affidamento tutelabile degli ex consiglieri in ordine alla conservazione“a vita” di un dato importo numerico dell’assegno erogato dalla Regione. La possibilità di prevedere limiti veniva rimarcata, vieppiù venendo in rilievo ipotesi di cumulo con altri vitalizi sempre disposti in relazione a cariche elettive. Nel dettaglio, con valutazione di merito che risultano consonanti con la Consulta (cfr. sentenza C. cost. n. 136 del 2022, infra), poi, la Corte territoriale affermava che la rimodulazione del tetto era tale da non eludere la percezione del beneficio. Nella pronunzia all’attenzione (cfr.pag. 52 della sentenza di appello) veniva esclusa anche l’arbitrarietà ed irragionevolezza della novella legislativa affermandosi sul punto che “rientra nelle competenze del legislatore regionale provvedere ad opportuno riequilibrio del trattamento in questione, in modo da renderlo compatibile con le esigenze finanziarie del settore della spesa pubblica, avuto riguardo alla circostanza che in passato i vitalizi in questione –diversamente da quanto prospettato dagli appellanti – gravavano principalmente sul bilancio pubblico (e dunque nella sostanza a carico di tutti i contribuenti), stante l’applicazione di criteri retributivi, risultando le critiche degli appellanti sulla pretesa inadeguatezza (ed irrazionalità ) del tetto (in disparte ogni rilievo sull’omessa disamina dei complessivi benefici stabiliti a favore dei consiglieri regionali, ad esempio in ordine alla contribuzione figurativa) non assistite da deduzioni sufficientemente specifiche. In concreto, la tesi della necessaria “invariabilità” della quota fissa del vitalizio mensile, alla stregua di un diritto quesito, non tien conto che la previsione della soglia massima qui censurata non assume un carattere discriminatorio o penalizzante, ma corrisponde a ben calibrati criteri di perequazione, senza effetti retroattivi, nel caso di godimento di vitalizi derivanti dal pregresso esercizio di cariche pubbliche; di tal che non appaiono pertinenti le allegazioni di parte appellante circa la sottolineata inderogabilità dei trattamenti pensionistici (…) avendo già sopra il Collegio rimarcato l’estraneità dei principi del trattamento pensionistico (in senso proprio) al peculiare settore dei vitalizi da cariche elettive, che solo in senso lato possono ascriversi all’ambito della tutela previdenziale, in relazione a talune limitate affinità funzionali o strutturali (…)”. La sentenza di appello nega infine il contrasto tra la disciplina qui in esame e quella di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, conv. con l. n. 213 del 2012, che fa salvi i trattamenti in erogazione e ciò in quanto la salvezza concerne i trattamenti già erogati e non certo quelli futuri, altresì puntualizzato che la l.r. n. 5 del 2014 ha alla base una coerente ratio di revisione della spesa pubblica, che la sottrae alle censure di incostituzionalità sia per eccesso di delega, sia per incompetenza (non interferendo sulle prerogative del Parlamento, né sui vitalizi parlamentari). Il riportato passo della decisione e la breve sintesi del percorso motivazionale innanzi effettuato danno atto del pieno rispetto del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione e dell’infondatezza della censura proposta con il terzo motivo di ricorso, non essendo, evidentemente, alla luce di quanto esposto, la motivazione né omessa, né apparente, né incomprensibile. 3.3. Quanto alle censure proposte ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (ultima parte del terzo motivo di ricorso nonché del quinto motivo, prima censura) è sufficiente ricordare, rinviando a quanto già innanzi detto con riguardo al primo nucleo di censure, che il canale di accesso, ex comma 1, n. 5, dell’art. 360 c.p.c., è nella specie inammissibilmente attivato in presenza di doppia conforme e senza il rispetto dei vincoli allo scopo occorrenti. 3.4. I motivi quarto e quinto seconda censura possono essere esaminati congiuntamente e impongono a questo Collegio di verificare se sussistono i presupposti per la rimessione dell’incidente di costituzionalità alla Consulta o se, per converso, le questioni sottoposte all’attenzione e sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 48, 51, 97 e 117 della Carta fondamentale, quest’ultimo in relazione al parametro interposto dell’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, non superano il vaglio di non manifesta infondatezza. 3.5. Il primo nucleo di indagine attiene al dedotto contrasto della normativa regionale di cui all’art. 3 della l.r. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] con gli agli artt. 2, 3 e 97 Cost. con riguardo alla dedotta lesione del principio della intangibilità dei diritti acquisiti, della certezza e stabilità dei rapporti giuridici quale forma di tutela del legittimo affidamento. Sul piano normativo, l’art. 3 cit. –norma rilevante in tema di cumulo di vitalizi – disponeva (la disposizione è stata abrogata dall’art. 2 della l.r. Trentino -[OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 2019) che: “1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l’assegno del Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l’importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di € 9.000 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni di reversibilità. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all’Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l’ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 3. In caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l’assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell’indebito in base alle comuni procedure”. 3.5.1. Prima di procedere alla valutazione degli incidenti di costituzionalità si richiama quanto già sopra esposto in merito al riparto delle competenze legislative nella materia in esame. 3.5.2. Quanto poi alla lesione del principio dell’ affidamento con riguardo agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost., in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU , giova innanzi tutto dar conto che la questione della lesione dei principi della certezza del diritto e della lesione del legittimo affidamento, in relazione all’art. 3 della l.r. cit. è già stata oggetto di attenzione e di esame nella sentenza della Consulta n. 136 del 2022, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione, però, all’art. 6 della CEDU. 3.6. Ebbene, la Corte costituzionale (cfr.sent. n. 136 del 2022 cit.) ha escluso la violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, perché le disposizioni censurate non danno corpo ad un’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia e non mirano ad influenzare la definizione giudiziaria della lite, oltre che in considerazione dell’efficacia pro futuro delle misure riduttive censurate (cfr. punto 7.1. della sentenza della Corte cost. n. 136 del 2022). 3.7. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, valutato con riguardo all’art. 3 della Carta fondamentale, la questione non supera il vaglio di non manifesta infondatezza, condividendosi pienamente le motivazioni della Corte costituzionale (cfr. sent. C. cost. n. 136 del 2022) e di seguito riprese. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 136 del 2022 ha infatti affermato come nei rapporti di durata, anche per modifiche retroattive peggiorative, il legislatore gode di ampia discrezionalità, purché gli interventi siano ragionevoli e non compromettano irrazionalmente il legittimo affidamento dei cittadini (sentenze n. 241/2019, n. 16/2017, n. 203/2016, n. 236/2009; sentenza n. 234/2020). Scrive il Giudice delle leggi: “con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, questa Corte ha più volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l’oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009)”(cfr. sentenza n. 234 del 2020). Per valutare la ragionevolezza delle disposizioni, quindi, afferma la Consulta, bisogna considerare le motivazioni che il legislatore regionale ha posto a fondamento della novella. Nella specie, rammenta che la legge reg. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 5/2014, nel prevedere una riduzione del 20% degli assegni (art. 2), limiti alla cumulabilità (art. 3) e un nuovo contributo di solidarietà (art. 4), è stata introdotta al dichiarato scopo di allineamento ai criteri di sobrietà, razionalità e contenimento della spesa pubblica, in un contesto di grave crisi economica, come indicato nei lavori preparatori. Tali motivazioni sono confermate nelle discussioni assembleari e nella coeva l.r. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 4/2014, che ha agito anch’essa in senso riduttivo sui vitalizi e ne ha introdotto modifiche retroattive. Del resto, già con riferimento alla l.r. n. 4/2014 sui vitalizi regionali trentini, la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 2019 aveva ritenuto prevalenti, come già detto, le necessità di risparmio in un contesto di crisi economica grave e in linea con interventi statali analoghi, individuando nell’intervento legislativo due obiettivi: equità e ragionevolezza, da un lato, e contenimento della spesa pubblica, dall’altro. Ebbene, afferma la Corte costituzionale, finalità non dissimili sono alla base anche dei contributi di solidarietà previsti prima dell’art. 4 della legge n. 5/2014, volti a ridurre gli oneri relativi agli assegni vitalizi e a garantire il bilancio del Consiglio regionale, come stabilito da regolamenti approvati dal 2005 al 2013. Tanto premesso, rinvenuta la ragionevole giustificazione degli interventi riduttivi posti in essere dal legislatore regionale, la Consulta verifica se essi si traducano in un regime lesivo del legittimo affidamento, rimarcando che anch’esso “è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali” (sentenza n. 241 del 2019), prevalente “[l]’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore” (sentenza n. 240 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 2019). Sulla scorta dell’operata premessa, il Giudice delle Leggi, quanto alla questione qui in rilievo, evidenzia che le misure di cui alla normativa censurata riguardano trattamenti di ammontare elevato, evidenziando come viene comunque garantito il mantenimento di un importo complessivo di 9.000,00 euro lordi mensili, non comprensivo di eventuali ulteriori redditi da lavoro o da pensione, quindi, tutt’altro che esiguo. Tali considerazioni risultano in linea con la giurisprudenza costituzionale, aggiunge ancora la Consulta, che ha già escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell’incisione su un trattamento di ammontare elevato (sentenza n. 263 del 2020). Quanto alla prevedibilità degli interventi, aggiunge poi, va negato che gli interessati potessero fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive pro futuro, a fronte di trattamenti così come in precedenza descritti e delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale. In ragione dell’itermotivazionale così ripercorso, il Giudice delle Leggi ha quindi affermato che le misure introdotte, oltre a trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza, non trasmodano in un regolamento lesivo del legittimo affidamento, concludendo per l’infondatezza delle questioni di costituzionalità proposte. 3.8. Il percorso motivazionale innanzi riportato –del tutto condiviso da questa Corte - e le considerazioni svolte supra ai paragrafi 2.4. ssg, con riguardo al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost, in riferimento all’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU, danno pienamente conto delle ragioni per le quali la questione di costituzionalità dell’art. 3 l.r. n. 5 del 2014, proposta per lesione del legittimo affidamento, in relazione all’art. 3 Cost., è manifestamente infondata. 3.9. Le medesime considerazioni innanzi svolte valgono, ad ogni modo, anche a fondare il vaglio negativo sulla non manifesta infondatezza da parte di questo Collegio delle questioni sollevate – sempre con riguardo al principio dell’affidamento –in relazione agli artt. 2 e 97 Cost. con rinvio anche a quanto innanzi si è già ampiamente detto sul punto nell’esame del primo nucleo di questioni. L’ampia discrezionalità concessa al legislatore che, nei rapporti di durata, ha la possibilità di apportare modifiche in peius anche di diritti soggettivi perfetti (retroazione cd. impropria delle disposizioni), purché dette modifiche siano sorrette da motivazioni adeguate ed idonee e non trasmodino in un regolamento di interessi irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento, conferma la piena legittimità della normativa in esame. Quanto alla giustificazione, sul piano della ragionevolezza della normativa, si fa ancora rinvio agli argomenti spesi dalla Corte cost. n. 136 del 2022 (cfr. innanzi) ed in particolare alle esigenze di sobrietà, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Quanto, poi, alla dedotta lesione degli artt. 2 e 97 Cost. con riferimento al principio di affidamento, va del resto ricordato come anch’esso sia soggetto al principio di bilanciamento con gli altri valori costituzionali in rilievo e come le esigenze di ripristinare equità e ragionevolezza, rimuovendo sperequazioni e incongruenze di trattamenti di favore, siano nella giurisprudenza costituzionale costantemente ritenute preponderanti rispetto all’affidamento dei privati (cfr. in tal senso Corte cost. n. 108 del 2019; Corte cost. n. 240 del 2019; Corte cost. n. 136 del 2022). Le ricadute sono di immediata evidenza. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ancora sent. n. 136 del 2022 cit.) ha infatti ben evidenziato, nelle motivazioni innanzi riportate in sintesi, le ragioni per le quali il trattamento del cumulo degli assegni vitalizi qui in rilievo era un trattamento di favore (si veda il riferimento ai parametri sufficienti alla percezione del beneficio, richiamati della pronunzia costituzionale), ormai contrario ai principi di risparmio della spesa pubblica che connotavano il momento storico qui all’attenzione, sicché la novella, al contrario di quanto sostenuto, mirava proprio a promuovere la “buona amministrazione” di cui all’art. 97 Cost., senza alcuna lesione dell’affidamento dei privati (2 Cost.), promuovendo anzi le esigenze di solidarietà sociale. Veniva insomma in rilievo un trattamento da ridurre, per ragioni di equità e nell’ottica di evitare sperequazioni, con la conseguenza che – come anticipato - alcun affidamento può essere legittimamente invocato, di talché non superano il vaglio di non manifesta infondatezza le questioni di costituzionalità proposte anche in relazione agli artt. 2 e 97 Cost. 3.10. Né diversa sorte merita il sollecitato incidente di costituzionalità per violazione dell’affidamento in relazione all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU. La disposizione sovranazionale prevede che: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”. Ebbene, premesso il dato normativo, ritenuto cardine dell’affermazione del principio di affidamento a livello sovranazionale, vanno ricordati i principi generali applicabili in materia quali delineati dalla giurisprudenza Cedu, onde verificare se la misurain contestazione (limite di cumulo di cui all’art. 3 l.r. n. 5 del 2014) abbia costituito o meno un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni. Per essere compatibile con la norma generale enunciata nella prima frase dell’articolo 1 sopra menzionato, l’ingerenza deve soddisfare tre condizioni: deve essere stata compiuta «nelle condizioni previste dalla legge», «per causa di pubblica utilità» e nelrispetto di un giusto equilibrio tra i diritti del privato e gli interessi della comunità (Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, §§ 108-114, CEDU 2000 I, e [OSCURATO:PERSONA] c. Ungheria [GC], n. 53080/13, §§ 112-115, 13 dicembre 2016). Nel caso di specie, alla luce anche del percorso delineato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 136 del 2022, si ravvisano tutti e tre i presupposti innanzi indicati che consentono di escludere la lesione del principio di affidamento dell’ex consigliere. L’art. 3 l.r. n. 5 del 2014 regolamenta un rapporto di durata (con disposizioni non retroattive) e già si detto che il legislatore in presenza di giustificati motivi –ritenuti sussistenti nel caso di specie dalla Consulta (cfr. innanzi e Corte cost. sent. n. 236 del 2000) –può intervenire modificandone l’assetto. Vi è poi, è la ricorrenza di ragioni di pubblica necessità ed utilità (le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché la rimozione di sperequazioni allo scopo di ripristinare equità e ragionevolezza nei trattamenti degli assegni vitalizi in caso di cumulo), per le quali del pari si fa rinvio alla giurisprudenza costituzionale più volte richiamata (cfr. sentenze Corte cost. n. 136 del 2022 e 108 del 2019). Il richiamo alla necessità del ripristino delle esigenze di equità e ragionevolezza nel trattamento degli assegni vitalizi nelle ipotesi di cumulo di cui all’art. 3 l.r. n. 5 del 2014 costituisce prova della ricorrenza dell’ulteriore pilastro: la finalità, com’è nel caso in esame, di perseguire il giusto equilibrio tra i diritti della ricorrente e gli interessi della comunità. Né è stata denunziata l’applicazione dell’art. 3 cit. fuori dei casi previsti dalla legge. 3.11. Conclusivamente, sono rispettati tutti e tre i parametri innanzi indicati dalla giurisprudenza Corte EDU al fine di ritenere legittimo l’intervento del legislatore nei rapporti di durata e di escludere, quindi, la lesione dell’affidamento. Tanto comporta l’esito negativo del vaglio di non manifesta infondatezza anche della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5 del 2014 proposta in relazione all’art.177 Cost. in relazione all’art. 1Protocollo addizionale alla CEDU. 3.12. Quanto, infine, alla dedotta lesione degli artt. 48 e 51 Cost. basti qui far rinvio agli argomenti spesi al punto 2.17 da intendersi qui integralmente richiamati. 3.13. Le ulteriori doglianze sollevate nei motivi non colgono l’essenza delle rationes decidendi o sono comunque ininfluenti nel percorso motivazionale della Corte d’appello. Irrilevante l’insistita natura previdenziale/pensionistica, in ragione del rilievo che la Consulta (cfr. sent. n. 241 del 2016) ha affermato la possibilità di introdurre limiti al cumulo e – conseguentemente – una diminuzione dei complessivi trattamenti ingodimento, nel caso di cumulo di diverse fonti di reddito, vieppiù in caso di trattamenti elevati (cfr. sent. Corte cost. n. 236 del 2000). Del pari, alla luce della ricostruzione compiuta dalla Corte cost., sent. n. 136 del 2022, è irrilevante la dedotta violazione dell’art. 12 delle Preleggi. Infine, per tutte le doglianze relative alla mancata ragionevolezza dell’intervento legislativo ed alla ritenuta sproporzione del limite di cumulo introdotto (€ 9.000,00 nell’anno 2014), si fa rinvio condividendolo al percorso del giudice costituzionale (punto 7.2.2. del Considerato in diritto) e alle valutazioni sulla adeguatezza del beneficio ivi compiute e riprese dalla Corte territoriale. 3.14. Conclusivamente, afferma il Collegio che non superano il vaglio di non manifesta infondatezza le questioni di costituzionalità dell’art. 3 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del 2014, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 48, 51, 97, 117 Cost., in relazione all’art. 1Protocollo addizionale alla CEDU.