CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 settembre 2025
Cassazione n. 30256/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 393/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12416/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare e alla concessione della sospensione condizionale della pena, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 12/05/2020, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, comma 1 in relazione all’art. 216, comma 1, legge fallimentare, perché quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società dichiarata fallita in data 08/02/2013, e quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. teneva la contabilità in modo da impedire la ricostruzione di parte del patrimonio sociale (capo A), nonché responsabiledel reato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, comma 1 in relazione all’art. 216, comma 1, legge fallimentare, perché nelle medesime qualità distraeva attività del patrimonio della fallita con articolate modalità meglio descritte nel capo B). Ha commisurato la pena principale a suo carico, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, in anni due di reclusione, e le pene accessorie in eguale misura. Ha rideterminato al provvisionale in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in euro 32.959,92. A seguito di impugnazione di questa sentenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza in data 27/06/2023 ha riqualificato il fatto di cui al capo A) in bancarotta documentale semplice e annullato senza rinvio sul punto la decisione della Corte di appello di Trieste per essersi il reato estinto per prescrizione. Ha annullato la sentenza per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Venezia ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Con sentenza in data 29/04/2024, la Corte di appello di Venezia, pronunciando quale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30256/2025 Roma, lì, 04/09/2025 giudice di rinvio, ha confermato la pena di anni due di reclusione a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la stessa non poteva essere ulteriormente diminuita essendo già pari al minimo edittale, come commisurato anche in ragione dell’abbattimento per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle circostanze aggravanti. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 219, comma 3, legge fallimentare e, ai sensi dell’art. 606, coma 1 lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. con correlata impugnabilità ex art. 628 cod. proc. pen. La difesa rappresentava che con il quarto motivo del ricorso per cassazione aveva censurato la sentenza della Corte di appello di Trieste perché non si era espressa in ordine al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, concedibile sulla base degli stessi argomenti che avevano giustificato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione aveva statuito che questo motivo, al pari di altri, doveva considerarsi assorbito ma non precluso dall’accoglimento degli altri motivi che avevano portato all’annullamento con rinvio. La Corte di appello di Venezia non aveva motivato sul punto e pertanto la difesa chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare e alla concessione della sospensione condizionale della pena, dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 27/06/2023, dopo avere annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 25/01/2022, ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio a carico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla residua imputazione di cui al capo B), relativa alla bancarotta distrattiva commessa con la vendita a [OSCURATO:SOCIETA]., di cui pure costui era gestore di fatto, di ordini di merci in precedenza ricevuti dalla fallita [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 25/01/2022 era stato integralmente accolto quanto al primo motivo relativo al capo A), con la riqualificazione della condotta in esso descritta nel delitto di bancarotta semplice e nella contestuale constatazione dell’intervenuta prescrizione, che imponeva limitatamente al capo A) l’annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un ulteriore motivo relativo alla condotta di cui al capo B), lamentando l’illogicità della motivazione e la violazione della norma incriminatrice. Questo motivo, il secondo del ricorso, era stato dichiarato inammissibile. Per l’effetto deve ritenersi accertata e coperta dal giudicato la condotta così descritta dalla sentenza della Cassazione in data 27/06/2023: «lo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto gestore di fatto dell'acquirente [OSCURATO:SOCIETA], il cui amministratore formale, secondo l'imputazione, è il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva la mansione di autista della fallita. Dalle concordi sentenze di merito emerge, altresì, che il contratto di cessione fornitura tra le due società è datato 31 Gennaio 2013, otto giorni prima della dichiarazione di fallimento; il valore della merce ceduta era pari a circa 28mila euro e come corrispettivo si prevedeva l'emissione di una fattura dalla cedente; secondo gli accertamenti condotti nel giudizio di merito risultano emesse due fatture, in data coincidente con la sentenza di fallimento, per 7500 euro, il cui corrispettivo, peraltro, non risulta mai incassato dalla fallita mentre il controvalore delle vendite era, invece, percepito dall'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], a conferma delle caratteristiche di schermo distrattivo del contratto in parola, si evidenzia che secondo le clausole contrattali restavano a carico della fallita l'eventuale responsabilità per ritardi, vizi o difetti. In coerente conclusione logica, da tali elementi probatori i giudici del merito hanno ritenuto comprovata l'accusa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti commerciali con i committenti, avesse usato questo stratagemma per sottrarre le residue attività alla fallita. A completamento del congruo percorso logico- argomentativo la Corte di appello, nel confermare e richiamare la sentenza di primo grado, ha evidenziato il carattere antidoveroso dell'iniziativa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] assumeva obbligazioni in sostanza senza contropartita, in un momento in cui erano sub iudice sia la proposta di concordato in continuità che l'istanza di fallimento già avanzata» Tale accertamento, pertanto, non può più essere messo in discussione. Nel disporre il giudizio di rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte non ha valutato i motivi quarto circa l'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fallimentare, quinto, sull'invocata applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. e sesto, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendoli assorbiti ma non preclusi. Con l’odierno ricorso si lamenta che la sentenza emessa a seguito di giudizio di rinvio e qui impugnata non avrebbe esaminato i suddetti motivi assorbiti ma non preclusi e si concentra in particolare sulla mancata motivazione in ordine alla censura riguardante l’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare. La doglianza difensiva trova fondamento nel principio in base al quale «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo)» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01). 3. Nel procedere a verificare se la denunciata lacuna motivazionale incida sulla completezza e sulla congruità delle valutazioni in fatto contenute nella sentenza impugnata, occorre tuttavia tenere presente i limiti entro i quali il giudice di rinvio avrebbe comunque potuto svolgere il suo apprezzamento degli elementi acquisiti, posto che non gli poteva essere richiesto di formulare un giudizio che mettesse in discussione o – peggio – contraddicesse profili fattuali coperti dal giudicato. Infatti, «l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico- concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è» (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 - 03). E’ comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato, e in particolare di quelle non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse. (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 - 04). Il condivisibile criterio da seguire, fissato da Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 – 01 e pienamente valido per il caso di specie, è il seguente: «per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» 4. Alla luce di queste premesse deve considerarsi passato in giudicato l’accertamento – in relazione alla bancarotta distrattiva di cui al capo B) – della cessione di beni ad altra società per sottrarla ai creditori otto giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento e per un valore complessivo di 28mila euro, senza ricevere di fatto alcun corrispettivo. Orbene, «in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento» (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658-01). Poiché è coperto dal giudicato l’accertamento di una condotta del [OSCURATO:PERSONA] che ha determinato la distrazione di beni per un valore complessivo di 28mila euro, già di per sé assai rilevante, e che ha in concreto svuotato di ogni attività di cui disponeva la società che di lì a pochi giorni sarebbe stata dichiarata fallita, impedendo così totalmente ai creditori di rivalersi sulla massa attiva, le statuizioni irrevocabili risultanocomunque del tutto incompatibili con l’invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 216, comma 3, legge fallimentare. Deve, pertanto, ritenersi che per implicito il giudice di rinvio abbia preso atto di quanto sopra ed abbia escluso la possibilità stessa di ravvisare i presupposti del danno patrimoniale di speciale tenuità. Quanto all’altro motivo assorbito ma non precluso, relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, esso risulta del tutto generico perché non indica quali siano le condizioni che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare per concederle, mentre, invece, già dalla motivazione del giudice di primo grado (sentenza del Tribunale di Pordenone in data 12/05/2020, p.22) risulta – dato non contestato e incompatibile con la prognosi richiesta dall’art. 163 cod. pen. – che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un precedente specifico per bancarotta e da altri precedenti penali. 5. Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]