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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 37575/2021

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Asti assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. d) d.lgs 152/06 (per aver effettuato una gestione di rifiuti speciali non pericolosi ovvero per aver trasportato rifiuti ferrosi con ciclomotore modello APE tg X6LH7D in assenza di specifica autorizzazione) perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen.

Argomenta che il Tribunale, nel ritenere applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. aveva valutato, in maniera non condivisibile, come non abituale la condotta, pur avendo ritenuto la non occasionalità della stessa ai fini dell'integrazione del reato contestato; andavano valorizzati, in negativo, i dati della quantità e qualità dei rifiuti riferibili alla complessiva attività di gestione di rifiuti svolta dal prevenuto, quali indici di attività ripetuta nel tempo.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il Tribunale ha correttamente escluso che la condotta avesse avuto carattere abituale e, con argomentazioni congrue e logiche, ha applicato la causa di esclusione della punibilità in ragione modalità dell'azione (omogeneità dei rifiuti trasportati e quantitativo non cospicuo), dell'elemento psicologico (di non particolare intensità) e della assenza di una compromissione o di un pericolo effettivo di danno ambientale (pag 5 della sentenza impugnata).

Va ricordato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n.13681 del 25/02/2016, Rv.266591 - 01), ipotesi che, come correttamente rimarcato nella sentenza impugnata, nella specie non ricorre.

Né coglie nel segno il richiamo effettuato in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Sez 3,n.30134 del 05/04/2017, Rv.270255 - 01) che afferma la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ai reati eventualmente abituali - come quello oggetto di imputazione - che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica, avendo, invece, il Tribunale accertato, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, che la condotta posta in essere dal Cauduro non risultava reiterata.

3. Il ricorrente, in sostanza, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiede una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente tr.r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Asti assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. d) d.lgs 152/06 (per aver effettuato una gestione di rifiuti speciali non pericolosi ovvero per aver trasportato rifiuti ferrosi con ciclomotore modello APE tg X6LH7D in assenza di specifica autorizzazione) perché non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. Argomenta che il Tribunale, nel ritenere applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. aveva valutato, in maniera non condivisibile, come non abituale la condotta, pur avendo ritenuto la non occasionalità della stessa ai fini dell'integrazione del reato contestato; andavano valorizzati, in negativo, i dati della quantità e qualità dei rifiuti riferibili alla complessiva attività di gestione di rifiuti svolta dal prevenuto, quali indici di attività ripetuta nel tempo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha correttamente escluso che la condotta avesse avuto carattere abituale e, con argomentazioni congrue e logiche, ha applicato la causa di esclusione della punibilità in ragione modalità dell'azione (omogeneità dei rifiuti trasportati e quantitativo non cospicuo), dell'elemento psicologico (di non particolare intensità) e della assenza di una compromissione o di un pericolo effettivo di danno ambientale (pag 5 della sentenza impugnata). Va ricordato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n.13681 del 25/02/2016, Rv.266591 - 01), ipotesi che, come correttamente rimarcato nella sentenza impugnata, nella specie non ricorre. Né coglie nel segno il richiamo effettuato in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Sez 3,n.30134 del 05/04/2017, Rv.270255 - 01) che afferma la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ai reati eventualmente abituali - come quello oggetto di imputazione - che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica, avendo, invece, il Tribunale accertato, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, che la condotta posta in essere dal Cauduro non risultava reiterata. 3. Il ricorrente, in sostanza, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiede una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente tr.r