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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 10354/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.I1G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 24 novembre 2020 ha applicato 'ex art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione all'accusa di detenzione a fine di cessione di cocaina e di eroina, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso 1'8 giugno 2020; il Giudice ha anche disposto il ritiro della patente di guida ex art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la durata di due anni. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denuncia violazione di legge.

2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta erronea interpretazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e, nel contempo, omessa motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento, non essendo adeguatamente provata - si ritiene - la riconducibilità della droga alla donna.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché tale disposizione consente - sì - il ritiro della patente sino a tre anni ma se il titolo abilitativo venga utilizzato durante la contestuale consumazione di uno dei reati indicati dall'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre nel caso di specie mancherebbe del tutto il nesso funzionale tra l'illecito e l'impiego della patente per condurre'un veicolo.

Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il procedimento, in un primo momento fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 26 maggio 2021 è stato restituito alla Sez.

4. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.11 primo dei due motivi è manifestamente infondato.

Infatti, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove.la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (p. 2), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione.

1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che la S.C. ha in più occasioni, condivisibilmente, precisato che «In materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida (art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. (Fattispecie in tema di patteggiamento)»: così, tra le altre, Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243398; più di recente, in termini, Sez. 3, n. 10081 del 21711/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278537-03 (cfr. la relativa motivazione alla p. 36, sub n. 3.3.2. del "considerato in diritto"). [OSCURATO:PERSONA] prende atto che manca nella sentenza impugnata qualsiasi spiegazione sia quanto all'an della disposta misura sia quanto alla durata della stessa, peraltro nell'ampia forbice prevista (sino a tre anni). 2.Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al disposto ritiro della patente di guida per anni due con rinvio sul punto al Tribunale di Bergamo.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]•e estensore [OSCURATO:PERSONA] enci Francesco M la Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.I1G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 24 novembre 2020 ha applicato 'ex art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione all'accusa di detenzione a fine di cessione di cocaina e di eroina, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso 1'8 giugno 2020; il Giudice ha anche disposto il ritiro della patente di guida ex art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la durata di due anni. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denuncia violazione di legge. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta erronea interpretazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e, nel contempo, omessa motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento, non essendo adeguatamente provata - si ritiene - la riconducibilità della droga alla donna. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché tale disposizione consente - sì - il ritiro della patente sino a tre anni ma se il titolo abilitativo venga utilizzato durante la contestuale consumazione di uno dei reati indicati dall'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre nel caso di specie mancherebbe del tutto il nesso funzionale tra l'illecito e l'impiego della patente per condurre'un veicolo. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il procedimento, in un primo momento fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 26 maggio 2021 è stato restituito alla Sez. 4. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.11 primo dei due motivi è manifestamente infondato. Infatti, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove.la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (p. 2), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione. 1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che la S.C. ha in più occasioni, condivisibilmente, precisato che «In materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida (art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. (Fattispecie in tema di patteggiamento)»: così, tra le altre, Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243398; più di recente, in termini, Sez. 3, n. 10081 del 21711/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278537-03 (cfr. la relativa motivazione alla p. 36, sub n. 3.3.2. del "considerato in diritto"). [OSCURATO:PERSONA] prende atto che manca nella sentenza impugnata qualsiasi spiegazione sia quanto all'an della disposta misura sia quanto alla durata della stessa, peraltro nell'ampia forbice prevista (sino a tre anni). 2.Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al disposto ritiro della patente di guida per anni due con rinvio sul punto al Tribunale di Bergamo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]•e estensore [OSCURATO:PERSONA] enci Francesco M la Ci
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