CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 15529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati MICHELEPONZELLI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1911 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 537/2021 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 472/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1911/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di BoloNgumnearo hdi ara ccolta generale 15529/2026respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia dDait a pubblicazione 21/05/2026primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dallamedesima società contro l’avviso di addebito, di importo pari a103.194,14 euro, emesso dall’Inps per il recupero di contributidovuti a seguito della revoca dell’esonero contributivo di cui lasocietà aveva in precedenza fruito ai sensi dell’art. 1, comma118, della l. n. 190 del 2014.La Corte d’appello ha rilevato che l’Inps aveva inviato allaDentalsan due inviti a regolarizzare, ma la società non avevasanato le irregolarità riscontrate, sicché si era generato undocumento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, dacui era scaturito il recupero delle agevolazioni delle quali avevabeneficiato la contribuente. Ha osservato, infatti, che lamancata regolarizzazione comporta la decadenza dal diritto digodere delle agevolazioni in base a quanto previsto dall’art. 1,comma 1175, della l. n. 296 del 2006.2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.L’Inps ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è così intitolato: «Illegittimità, nullità e/oannullabilità della sentenza impugnata per avere la Corte diAppello fatto discendere gli effetti dell’art. 1 comma 1175 L.296/2006 sul presupposto erroneo di due inviti a regolarizzarenon sanati (in data 8.2.2019 e 11.3.2019) omettendo, nello- 2 -specifico, di rilevare l’inosservanza da parte dell’Ente appNeulmlaertoo re gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026della procedura inderogabile prevista dal D.M. 30.1.2Nu0m1er5o di era ccolta generale 15529/2026tralasciando di considerare la tempestiva rateizzazione chiestDaat a pubblicazione 21/05/2026dall’azienda all’Agente di riscossione».Parte ricorrente evidenzia che la Corte d’appello non ha valutatoil fatto che i due inviti a regolarizzare, inviati dall’Inps in data 8febbraio e 11 marzo 2019, avevano identico contenuto, sicchél’emissione del secondo atto aveva implicato l’assegnazione diun nuovo termine per procedere alla regolarizzazione. Deduceche in data 15 aprile 2019, ossia entro il termine derivante dalsecondo invito, essa aveva presentato all’agente dellariscossione una domanda di rateizzazione, accolta tramitecomunicazione del 4 giugno 2019. Soggiunge che, in baseall’art. 3, comma 2, del d.m. 30 gennaio 2015, la regolaritàsussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall’Inps ovverodagli agenti della riscossione, per cui nella specie non potevaessere accertata alcuna irregolarità contributiva.2. La rubrica del secondo motivo è la seguente: «Nullità e/oannullabilità della sentenza impugnata per omesso esame di unpunto decisivo della controversia, per avere la Corte di Appelloomesso di esaminare il contenuto degli inviti a regolarizzare n.14104949 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 14540323 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dirilevare l’inidoneità degli stessi a fondare e giustificare l’avvisodi addebito impugnato e, comunque, per aver omesso diesaminare ed accertare la non debenza delle somme richiestedall’Inps con il predetto avviso di addebito per l’intero anno2017 e delle relative sanzioni ed interessi».La ricorrente rileva che l’invito del 14 ottobre 2019, del qualeaveva fatto menzione la sentenza impugnata, era stato dedottonegli atti allo scopo di evidenziare la propria regolaritàcontributiva al momento della proposizione del ricorso.- 3 -Ribadisce, inoltre, che la Corte territoriale aveva completamNuemnerto ere gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026tralasciato di esaminare il contenuto degli inviti a regolaNriuzmzerao rdei r,a ccolta generale 15529/2026ma si era limitata a riportare le argomentazioni dell’Inps senzDaat a pubblicazione 21/05/2026verificarne la correttezza.3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamenteperché fra loro connessi – sono in parte inammissibili e in parteinfondati.3.1. Innanzitutto, non costituisce di per sé motivo diinammissibilità dei motivi la circostanza che essi manchinodell’espressa indicazione del vizio specifico, tra quelli previstidall’art. 360, primo comma, c.p.c., in cui l’errore denunciatodev’essere inquadrato. Secondo la giurisprudenza di questaCorte, difatti, il ricorso per cassazione, avendo ad oggettocensure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360,primo comma, c.p.c., va articolato in specifici motiviriconducibili in maniera inequivocabile ad una delle cinqueragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esattaindicazione numerica di una delle predette ipotesi (v. Cass., Sez.Un., n. 17931 del 2013 e Cass. n. 10862 del 2018).3.2. Va invece affermata l’inammissibilità dei motivi nella partein cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corteterritoriale, della documentazione prodotta e, in particolare, delcontenuto degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva.3.3. Da un canto, versandosi in un’ipotesi di c.d. “doppiaconforme” non è consentita la proposizione di un motivo diricorso per cassazione con cui si faccia valere il vizio di omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti exart. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., stante il divieto contenutonell’art. 348ter, quarto comma, c.p.c. (norma applicabileratione temporis al ricorso in esame).- 4 -È necessario ricordare che, nell’ipotesi di “doppia conformNuem”e,ro irle gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui aNlu mne.ro d5i r)a ccolta generale 15529/2026dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni dDait a pubblicazione 21/05/2026fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5947 del 2023).Nella specie, dalla lettura dello stesso ricorso per cassazione (v.pag. 4) si apprende che la sentenza di primo grado ha respintol’opposizione proposta dalla società stante l’omessa sanatoriadelle irregolarità di cui agli inviti dell’8 febbraio e dell’11 marzo2019, con il conseguente recupero delle agevolazioni fruite.Si tratta di statuizione sostanzialmente sovrapponibile a quellaresa dalla Corte di merito, sicché va esclusa la proponibilità inquesta sede di doglianze riconducibili al paradigma dell’omessoesame di un fatto decisivo, considerato che ricorre l’ipotesi di“doppia conforme” non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v. Cass. n. 7724 del 2022).3.4. Dall’altro, va evidenziato che la decisione impugnata, nellaparte in cui ha disatteso il secondo motivo di gravame (relativoalla dedotta inosservanza della procedura di cui al d.m. 30gennaio 2015), si basa sul rilievo della mancata sanatoria delleirregolarità comunicate mediante i due inviti in questione, il cuicontenuto risulta diffusamente riportato nella sentenza. Inparticolare, la Corte ha osservato che l’azienda non avevasanato tutte le irregolarità relative a due inviti, l’uno dell’8- 5 -febbraio 2019 con scadenza il 9 marzo 2019 e l’altro dNeumll’e1ro1 re gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026marzo 2019 con scadenza il 7 aprile 2019 (v. pag. 8). Numero di raccolta generale 15529/2026È evidente, dunque, che la Corte di merito ha valutato i duDeat a pubblicazione 21/05/2026inviti in questione e il relativo contenuto, implicitamenteescludendo la sostanziale identità affermata dal ricorrente.Pertanto, i motivi di ricorso risultano inammissibili nella parte incui tendono a sollecitare in sede di legittimità un nuovo esamedi tali documenti, perché nella sostanza mirano a far valerel’erronea lettura delle informazioni ricavabili dai documenti inquestione ad opera della Corte territoriale, cioè un vizio che nonpuò essere fatto valere stante la già evidenziata impossibilità diproporre il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024).3.5. In ogni caso, le censure in esame (e, in particolare, la primadoglianza) sono infondate nella parte in cui addebitano allasentenza impugnata di non aver considerato che, a seguito dipresentazione di tempestiva istanza di rateizzazione, vi erastata regolarizzazione in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2,del d.m. 30 gennaio 2015, la rateizzazione concessa dall’agentedella riscossione implica l’esistenza di regolarità.3.6. Le modalità di rilascio del DURC sono ratione temporisregolate dal d.m. 30 gennaio 2015, emanato in virtù del comma1176 dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006.Per quanto qui rileva, all’art. 3 il citato d.m. identifica i «Requisitidi regolarità», prevedendo in particolare al comma 1 che «Laverifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamentidovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e aquelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell’impresa stessa, nonché ipagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimogiorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica- 6 -Numero registro generale 22285/2021è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine dNi umero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 15529/2026presentazione delle relative denunce retributive». Data pubblicazione 21/05/2026Il comma 2 dell’art. 3 cit., poi, individua una serie di ipotesi incui la regolarità deve ritenersi comunque sussistente («Laregolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioniconcesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagliAgenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge edei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forzadi disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativaoggetto di compensazione per la quale sia stato verificato ilcredito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioniemanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettatadai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenzadi contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge ilricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato dellasentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decretolegislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per ilrecupero agli Agenti della riscossione per i quali sia statadisposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avvisodi addebito a seguito di ricorso giudiziario»).Il successivo art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015 disciplina leconseguenze derivanti dall’assenza di regolarità, stabilendo inparticolare che: a) se non può essere attestata la regolaritàcontributiva, l’Ente deve invitare il contribuente a regolarizzarela sua posizione (comma 1: «qualora non sia possibile attestarela regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesidi esclusione di cui all’art. 9, l’INPS, l’INAIL e le Casse edilitrasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da essodelegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di- 7 -Numero registro generale 22285/2021irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo»);N umero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 15529/2026b) a questo punto, l’interessato ha quindici giorni dalla notificDaat a pubblicazione 21/05/2026dell’invito per procedere alla regolarizzazione (comma 2:«l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito di cuial comma 1. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato»);c) se la regolarizzazione interviene entro il termine di quindicigiorni, si deve generare il documento attestante la regolarità(comma 3); d) se la regolarizzazione, invece, non intervieneentro il termine stabilito, la risultanza negativa della verifica ècomunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione conindicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità(comma 4).3.7. La lettura congiunta degli artt. 3 e 4 appena citati lasciaintendere che, in base al d.m. in esame, la regolarità sussistenon soltanto quando siano stati verificati i pagamenti dovutidall’impresa in scadenza sino all’ultimo giorno del secondo meseantecedente a quello in cui la verifica è effettuata (art. 3,comma 1), ma anche in tutte le ipotesi specificatamentecontemplate dall’art. 3, comma 2, nelle quali i pagamenti nonsono stati regolari e, tuttavia, si è in presenza di situazionitassative e particolari che rendono non ingiustificatal’inadempienza, quali rateizzazioni, sospensioni, pendenza dicontenziosi (amministrativi o giudiziari) relativi a crediti in faseamministrativa, sospensione dell’efficacia dei titoli concernenticrediti affidati all’agente della riscossione.- 8 -Altrettanto evidente è che, in forza del medesimo Ndum.mero. r,e gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026nell’eventualità in cui non possa essere attestato il rNeugmoerloa dri era ccolta generale 15529/2026versamento delle somme dovute la successiva regolarizzazionDeat a pubblicazione 21/05/2026è consentita esclusivamente entro il termine di quindici giornidalla ricezione dell’invito recante l’analitica indicazione delleirregolarità rilevate dagli enti tenuti al controllo (art. 4).3.8. Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di affermare– richiamando precedenti arresti relativi al d.m. 24 ottobre 2007(ossia Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), ma ritenuti espressividi principi generali estensibili anche al d.m. 30 gennaio 2015 –che l’invito a regolarizzare la posizione entro il termine diquindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad unprocedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltantoè consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove laregolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativarispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. Inparticolare, è stato osservato che, sebbene l’art. 3 del d.m. 30gennaio 2015 stabilisca che la regolarità sussiste in caso dirateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse ediliovvero dagli Agenti della riscossione, una volta avviato ilprocedimento di “invito alla regolarizzazione” ogni richiesta disanatoria non può che essere effettuata nei tempi e nei modidal medesimo decreto previsti (v. Cass. n. 15050 del 2025; sullastessa linea cfr. anche Cass. n. 2906 del 2026).3.9. Si tratta di orientamento al quale il Collegio reputa di doverdare continuità e dalla cui applicazione alla fattispecie inscrutinio discende la non censurabilità della decisione assuntadalla Corte territoriale, la quale – come visto – ha statuito che,non avendo la società sanato tutte le irregolarità presenti negliinviti a regolarizzare, si è generato il DURC negativo allo scopodi recuperare le agevolazioni in precedenza godute.- 9 -3.10. Non può condividersi la tesi di parte ricorrente secNuomnedroo re gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026cui la presentazione all’agente della riscossione della richNieumsetrao d di rai ccolta generale 15529/2026rateizzazione, avvenuta in data 15 aprile 2019, avrebbe dovutDoat a pubblicazione 21/05/2026impedire la generazione del DURC irregolare. Dalla sentenzaimpugnata risulta, difatti, che la scadenza del secondo invito aregolarizzare era il 7 aprile 2019, come peraltro si affermaanche nel ricorso (v. pag. 6), per cui la presentazione dellacitata richiesta è successiva a tale scadenza. Il termine per laregolarizzazione, difatti, non può essere superiore a quindicigiorni dalla data di notifica dell’invito, come stabilito dal citatoart. 4, comma 2.3.11. Né ha rilievo il fatto che alla società è stato inviato unsecondo invito alla regolarizzazione. Poiché in quel momento eragià decorso il termine di quindici giorni dal primo invito senzache la società avesse provveduto a regolarizzare, il secondoinvito non poteva implicare alcuna “rimessione in termini” avantaggio della parte che non aveva adempiuto, stante ilgenerale principio di indisponibilità delle obbligazionicontributive, di vincolatività della funzione di imposizione e diirrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguenteimpossibilità di attribuire effetti vincolanti alle determinazionidell’ente concernenti la sussistenza e la misura degli obblighicontributivi, altrimenti si riconoscerebbe agli enti previdenzialiun potere normativo in conflitto con il principio costituzionaledella riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. (cfr., sulpunto, Cass. n. 19487 del 2023).3.12. D’altra parte, è stato ripetutamente affermato da questaCorte che, in tema di procedura di regolarizzazione delleinadempienze, la violazione degli obblighi procedimentali daparte dell’ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria per l’impedimento creato al realizzarsi- 10 -della fattispecie sanante e la perdita della chance di fruireN udmeergo lrie gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026sgravi, ove si dimostri che l’inadempimento dell’eNnutmee ro hdi ara ccolta generale 15529/2026comportato causalmente tale danno (v. Cass. n. 27107 deDalt a pubblicazione 21/05/20262018; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass. n. 9057 del2026 e Cass. n. 2678 del 2026), ma non dispiega nessun effettosulla esigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi,non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effettidell’inosservanza degli obblighi inerenti alla regolaritàcontributiva (v. Cass. n. 24854 del 2022, Cass. n. 36846 del2022 e Cass. n. 31608 del 2024).3.13. Laddove si afferma che la società non ha sanato leirregolarità riscontrate entro il termine assegnato, dunque, lasentenza impugnata si sottrae alle censure di parte ricorrente.4. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorsodev’essere rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate per intero, atteso che gli orientamenti interpretatividi questa Corte in tema di DURC e procedura di regolarizzazionesi sono consolidati soltanto in epoca successiva alla proposizionedel ricorso.6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio dilegittimità.- 11 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 22285/2021Numero sezionale 1911/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 15529/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 21/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 12 -