CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA], resa all'esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2011 relativa alla società di cui era legale rappresentante. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 168 bis cod. pen. per non essere stata accolta la doglianza con cui si lamentava il rigetto della richiesta di messa alla prova sull'errato presupposto che l'imputato vi avesse implicitamente rinunciato e che la stessa era stata presentata in forma inscindibilmente connessa al risarcimento del danno erariale. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale non abbia valutato l'idoneità del programma e la prognosi favorevole per l'accoglimento della richiesta di messa alla prova. 3. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del dolo specifico, non avendo la sentenza fornito risposta alla doglianza secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non era finalizzata ad evadere l'imposta, altrimenti l'imputato non avrebbe continuato ad emettere fatture e a registrarle. La regolare tenuta della contabilità escludeva, inoltre, la lesione del bene giuridico protetto, da individuarsi nella possibilità per l'amministrazione finanziaria di controllare l'ammontare dell'imposta dovuta. 4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo. Quanto al primo aspetto, ci si duole del fatto che, nel quantificare il reddito imponibile, la sentenza abbia scomputato dai ricavi del 2011 soltanto la perdita d'esercizio dell'anno precedente, senza tenere conto di tutti i costi (iscritti a bilancio come rimanenze di magazzino) e degli ammortamenti. Quanto al secondo aspetto, si contesta la ritenuta consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, benché ciò fosse avvenuto per soli 524,10 euro e l'imputato non avesse redatto il bilancio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile per genericità e per difetto d'interesse, perché il ricorso non si confronta con l'alternativa ratio decidendi della sentenza impugnata, che (pag. 6) condivide il mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova da parte del giudice di primo grado anche in relazione al fatto che dovevano ritenersi "del tutto insufficienti" le prestazioni di tipo riparativo proposte con il programma di trattamento, vale a dire la partecipazione a gruppi di lavoro sul tema della responsabilità personale e sociale e una generica offerta simbolica a favore di una ONLUS che opera a scopo benefico, in mancanza di condotte riparative. Sul punto il ricorso nulla osserva, benché sia certamente legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in assenza di idonee condotte riparative (Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322). Vale, dunque, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 2. Il secondo motivo è infondato. Benché rispetto alla doglianza proposta con il gravame sia effettivamente inconferente la giurisprudenza citata in sentenza, questa ha esaminato e respinto il motivo di gravame rendendo una risposta non manifestamente illogica. Ed invero - sin dal giudizio di primo grado (cfr. sent. Tribunale, pag. 2) - !Imputato aveva sostenuto che l'omissione non era sorretta dal dolo di evadere le imposte, essendo invece esclusivamente dovuta ai contrasti che egli aveva con il commercialista dell'epoca, non avendo neppure consapevolezza del superamento della soglia di punibilità. La sentenza impugnata, confermando il giudizio già reso dal primo giudice, ha ritenuto irrilevanti i dissidi con il commercialista e non credibile - come più oltre si dirà - l'inconsapevolezza dell'imputato circa l'importo dell'imposta da corrispondere, sì che non residuavano, né erano state addotte a spiegazione della condotta, ragioni diverse da quella dell'evasione fiscale. Si tratta di valutazione di merito non illogica, che si sottrae a censure in questa sede di legittimità.Né il fatto che l'imputato avesse annotato le fatture in contabilità può essere ritenuto quale prova della mancanza di volontà di evadere le imposte, effettivamente non versate, né allora, né in seguito. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966). Da ultimo, il Collegio non condivide l'argomento del ricorrente giusta il quale l'annotazione delle fatture in contabilità escluderebbe la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Ciò che rileva ai fini degli interessi del Fisco a presidio dei quali è stata dettata la disposizione penale prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 non è la semplice, regolare, tenuta della contabilità, bensì la presentazione della dichiarazione fiscale - di cui altre disposizioni penali tutelano la fedeltà ed il carattere non fraudolento - che, nella fisiologia delle situazioni, vale ad esonerare gli organi accertatori da defatiganti accertamenti volti a quantificare il volume d'affari, il reddito imponibile e le imposte dovute e che costituisce imprescindibile presupposto perché possano trovare applicazione le disposizioni penali che sanzionano l'omesso versamento delle imposte dovute superiori alla soglia di punibilità. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti. 3.1. Quanto all'elemento oggettivo, rispondendo adeguatamente alla doglianza proposta con il gravame - che in questa sede viene riproposta senza che il ricorrente si confronti con la sentenza impugnata - la Corte territoriale ha scomputato dal reddito imponibile per l'anno d'imposta 2011 la perdita subita dalla società nell'esercizio precedente, considerando i costi in allora sopportati senza tuttavia tener conto dell'IVA, che ai fini di cui si discute non rileva. Non v'erano - e non sono stati specificamente indicati, né nell'appello, né nel ricorso - ulteriori costi di cui si dovesse tener conto. 3.2. Quanto all'elemento soggettivo con riguardo al superamento della soglia di punibilità, la sentenza ha non illogicamente argomentato che, in considerazione della semplicissima contabilità di quell'anno d'imposta (un volume d'affari costituito da due fatture di vendita, cui andavano sottratti e i costi sostenuti e la perdita dell'esercizio precedente), il reddito imponibile, e la conseguente imposta dovuta, calcolata applicando l'aliquota dell'IRES prevista, erano operazioni semplicissime, che un imprenditore come l'imputato era certamente in grado di fare pur non essendo stato redatto il bilancio. Di qui la ritenuta consapevolezza del superamento, pur obiettivamente assai modesto, della soglia di punibilità, ciò fri che giustifica, anche sotto questo profilo, la ritenuta sussistenza del dolo (cfr. Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022). 4. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce