CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2025
Cassazione n. 20380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dro Cimmino,il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta diriesame proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa dal GIP delTribunale di Nola del 6 agosto 2025, con la quale veniva convalidato il fermo operato dallaPolizia [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di tentato omicidio ai danni dellamoglie.Superate le eccezioni preliminari in rito relative all’omessa comunicazione ex art. 386cod. proc. pen., alla violazione delle regole di nomina del difensore di ufficio ex art. 97comma 2 cod. proc. pen. e alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., ricostruiva in fattola vicenda sulla base delle fonti di prova costituite dalla dichiarazione confessoriadell’imputato, dalle sommarie informazioni, dalla consulenza medica disposta dal pubblicoministero, dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dai verbali di sequestro nonchédalla informativa di [OSCURATO:PERSONA] e dalla documentazione fotografica. Emergeva, in talmodo, che il giorno 2.8.2025, nel corso della mattinata, tra i coniugi XXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, era sorta una violenta lite al culmine della qualeXXXXXXX aveva colpito ripetutamente sul capo la moglie con una mazzetta, causandolegravissime lesioni, consistenti in “trauma cranico commotivo e frattura teca cranica” aseguito della quale la donna versava in prognosi riservata con pericolo di vita. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc.pen., desunte dalle modalità dell’azione, ritenuta particolarmente efferata per la violenzadimostrata, dal comportamento successivo dell’imputato, il quale, dopo il fatto, si eraallontanato lasciando la moglie in agonia per alcune ore, dai precedenti penali di XXXXXXX,già condannato per reati caratterizzati da una componente di violenza (estorsione, lesioni,resistenza a pubblico ufficiale) nonché dall’indole sanguigna dell’uomo, quale desunta dallesommarie informazioni dei vicini di casa, elementi che inducevano a ritenere che egli fosseprivo di capacità di autocontrollo con il conseguente pericolo che potesse porre in esserealtre azioni della stessa specie di quelle per cui oggi si procede.Per tali motivi, riteneva che unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare incarcere, non potendosi, peraltro, disporre la misura gradata degli arresti domiciliari in unpaese estero (Germania), come richiesto dall’indagato, in quanto non eseguibile.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente,articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., con il quale ripropone le eccezioni processuali sollevate in sede di riesame.2.1 Eccepisce la nullità dell’interrogatorio reso dall’indagato,osservando che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, nelmomento in cui fu iniziato l’interrogatorio, XXXXXXX non era affatto libero,essendo stato condotto in caserma con l’auto di servizio la sera del 2.8. edessendo ivi rimasto tutta la notte, durante la quale gli veniva notificato ilverbale di sequestro dell’abitazione, degli indumenti e tamponi nonché deitelefoni cellulari. Eccepisce che, benché formalmente non fosse statodisposto il fermo, di fatto egli era stato privato della libertà personale perl’intera notte e, nonostante ciò, non gli erano stati dati gli avvisi previstidall’art. 386 cod. proc. pen. né era stato preavvisato del fatto che sarebbestato sottoposto ad interrogatorio, adempimento che era avvenuto, allapresenza del pubblico ministero e del difensore d’ufficio, la mattina del 3.8.alle ore 8.40. Deduce da ciò la nullità dell’interrogatorio.2.2 Osserva, altresì, che la nomina del difensore era avvenuta inviolazione dell’art. 97, comma 2 cod. proc. pen. Infatti, nonostante nelverbale sia annotato che era stato impossibile contattare i difensori di turno,nessuna traccia concreta vi era delle ricerche effettuate e delle persone deidifensori contattati né era motivata l’urgenza che aveva giustificato lanomina di un difensore di ufficio prontamente reperibile.2.3 Infine, eccepisce l’inutilizzabilità dell’interrogatorio per nonessere stato videoregistrato, come disposto dall’art. 141-bis cod. proc. pen.Osserva che l’interrogatorio era stato ripreso visivamente, ma non registratoper dedotti problemi tecnici e che ciò determinava il vizio dell’atto in quantola persona sottoposta ad interrogatorio era, di fatto, in stato di limitazionedella libertà personale, rimanendo irrilevante che il fermo gli sia statonotificato solo all’esito dell’interrogatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto. Ha osservato che non vi èstato alcun atto di limitazione della libertà personale e che l’accompagnamento in caserma èstato fondato sulla necessità di eseguire alcuni adempimenti quali, ad es. la notifica deiverbali di sequestro. Lo stato di libertà rende infondate tutte le eccezioni. La questione sullanomina non inficia la validità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Infondato è i l pr imo mot ivo relat ivo al l ’eccepi ta nul l i tàdell’interrogatorio. Non risulta che il ricorrente fosse stato sottoposto alimitazione della libertà personale all’atto dell’accompagnamento presso gli ufficiche, in base a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, era funzionale alla stesurae notifica di plurimi atti (verbali di sequestro).In ogni caso, la mancata comunicazione degli avvisi di cui all’art. 386 cod.proc. pen. costituisce condizione di validità del solo arresto in flagranza e la suaomissione non costituisce causa di nullità degli atti conseguenti, inclusol’interrogatorio (Sez. 2, n. 6013 del 30/01/2018, Rv 272676-01), né causa diinefficacia. La stessa disposizione invocata, al comma 7, prevede la inefficaciadel fermo o dell’arresto solo come conseguenza del mancato rispetto deltermine di cui al comma 3, ovvero l'omessa trasmissione al pubblico ministerodegli atti e dell'arrestato.3. Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla modalità di nomina deldifensore. Dal verbale di interrogatorio, esaminato dal collegio in quanto,essendo stato dedotto un error in procedendo, questa Corte è anche giudice delfatto e può accedere agli atti, si evince quanto segue: «Confermo la nomina deldifensore d’ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola [...], intervenuto per motivid’urgenza attesa l’irreperibilità degli avvocati di turno, in qualità di Consiglieredell’ordine degli avvocati di Nola». Sussistono, quindi, i presupposti per lanomina di difensore d’ufficio in deroga al disposto dell’art. 97, comma 2 cod.proc. In ogni caso, nessuna sanzione processuale consegue alla violazionedella disposizione.4. Quanto, infine, alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., la normasi applica, a pena di inutilizzabilità, solo all’interrogatorio di persona in stato didetenzione, circostanza che non sussisteva all’inizio dell’interrogatorio effettuatoai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsila Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.