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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20668/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C .

C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 12922 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12922del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MONTONE Vincenzo (C.F.: MNTVCN 38M27 H962T ) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art, 86 c.p.c., e altresì rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D16 C349R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LAVORATORE,ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 78E27 H501A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 78M24 G942R) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza collegialedel Tribunale di Roma pronunciata in data 22 ottobre 2021 e depositata in data 17 novembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 85044 dell’anno 2017 del R.G. (Repert. n. 21826/2021 del 19 novembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivoper € 140.000,00 nei confronti della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] di Gesù lavoratore, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore della stessa, sulla base di un atto di riconoscimento di debito.

L’opposizione dell’ente ingiunto, previo mutamento del rito e applicazione delrito sommario di cognizion e, è stata accolta dal Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale.

Ricorre il Montone, sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso la Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA]- narie di Gesù lavoratore.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Leparti ha nno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso, che sortisceesito negativo. 1.1 La sentenza impugnata risulta depositata in data 17 no- vembre 2021.

In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art.702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua co- municazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle sud- dette formalità l’ordinanza, a norma dell’art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022).

Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2017, onde il ter- mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione: il predetto termine scadeva, quindi,in data 17 maggio 2022.

Il ricorso risulta notificato in data 19 maggio 2021(mercoledì).

Parte ricorrente assume, nel ricorso stesso, che l’ordinanza de- cisoriasarebbe stata pubblicata in data 19 novembre 2021, fa- cendo riferimento alla data di inserimento della stessa nel rela- tivo Repertorio.

Ma dalla stessa copia del provvedimento prodotta risulta, in realtà, che il suo deposito è avvenuto già in data 17 novembre 2021 (la circostanza emerge dall’indicazione apposta dalla Can- celleria di «Accoglimento totale del 17/11/2021», indicazione che non può che far riferimento alla data di deposito dell’ordi- nanza in Cancelleria).

Tale deposito integra la pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 133 c.p.c., avendo l’ordinanza in questione natura di sentenza in senso sostanziale(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 : « a i fini dell ’ impugnazione dell ’ ordi- nanzaconclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine “lungo”di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del de- posito, ove venga emessa fuori dell’udienza»; conf.: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022).

Resta del tutto irrilevante, anche in relazione alle peculiarità del caso, la data di attribuzione al provvedimento di un numero di repertorio, tanto integrando un adempimento di Cancelleria complementare e funzionale alla sola tenuta dei registri ed agli altri adempimenti al tempo connessi alla pubblicazione.

Ne consegue che il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. 1.2Quanto sin qui esposto risulta assorbente.

Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Solo per completezza espositiva, può aggiungersi che il ricorso è, in realtà, inammissibile altresì perché non rispetta il requisito dellaesposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inam- missibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; con f.: Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 0 1 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo:nonostante la prolissa esposizione di fatti e circostanze non utili ai fini della presente impugnazione, non risulta adeguatamente illustrato l’effettivo sviluppo processuale del giudizio di primo e unico grado e, in particolare, il contenuto dei provvedimenti del tribunale relativi al rito applicato. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 12922 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12922del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MONTONE Vincenzo (C.F.: MNTVCN 38M27 H962T ) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art, 86 c.p.c., e altresì rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D16 C349R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LAVORATORE,ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 78E27 H501A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 78M24 G942R) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza collegialedel Tribunale di Roma pronunciata in data 22 ottobre 2021 e depositata in data 17 novembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 85044 dell’anno 2017 del R.G. (Repert. n. 21826/2021 del 19 novembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivoper € 140.000,00 nei confronti della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] di Gesù lavoratore, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore della stessa, sulla base di un atto di riconoscimento di debito. L’opposizione dell’ente ingiunto, previo mutamento del rito e applicazione delrito sommario di cognizion e, è stata accolta dal Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale. Ricorre il Montone, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA]- narie di Gesù lavoratore. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Leparti ha nno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso, che sortisceesito negativo. 1.1 La sentenza impugnata risulta depositata in data 17 no- vembre 2021. In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art.702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua co- municazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle sud- dette formalità l’ordinanza, a norma dell’art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022). Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2017, onde il ter- mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione: il predetto termine scadeva, quindi,in data 17 maggio 2022. Il ricorso risulta notificato in data 19 maggio 2021(mercoledì). Parte ricorrente assume, nel ricorso stesso, che l’ordinanza de- cisoriasarebbe stata pubblicata in data 19 novembre 2021, fa- cendo riferimento alla data di inserimento della stessa nel rela- tivo Repertorio. Ma dalla stessa copia del provvedimento prodotta risulta, in realtà, che il suo deposito è avvenuto già in data 17 novembre 2021 (la circostanza emerge dall’indicazione apposta dalla Can- celleria di «Accoglimento totale del 17/11/2021», indicazione che non può che far riferimento alla data di deposito dell’ordi- nanza in Cancelleria). Tale deposito integra la pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 133 c.p.c., avendo l’ordinanza in questione natura di sentenza in senso sostanziale(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 : « a i fini dell ’ impugnazione dell ’ ordi- nanzaconclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine “lungo”di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del de- posito, ove venga emessa fuori dell’udienza»; conf.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022). Resta del tutto irrilevante, anche in relazione alle peculiarità del caso, la data di attribuzione al provvedimento di un numero di repertorio, tanto integrando un adempimento di Cancelleria complementare e funzionale alla sola tenuta dei registri ed agli altri adempimenti al tempo connessi alla pubblicazione. Ne consegue che il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. 1.2Quanto sin qui esposto risulta assorbente. Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Solo per completezza espositiva, può aggiungersi che il ricorso è, in realtà, inammissibile altresì perché non rispetta il requisito dellaesposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inam- missibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; con f.: Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 0 1 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle Ric. n. 12922/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo:nonostante la prolissa esposizione di fatti e circostanze non utili ai fini della presente impugnazione, non risulta adeguatamente illustrato l’effettivo sviluppo processuale del giudizio di primo e unico grado e, in particolare, il contenuto dei provvedimenti del tribunale relativi al rito applicato. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del
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