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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11254/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è destituito di ogni fondamento, avendo i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione della modalità della condotta oppositiva posta in essere dall'imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza, per avere il ricorrente tentato la fuga e, una volta bloccato, sgomitato e scalciato contro gli agenti, con i quali ingaggiava una colluttazione); che anche in punto di trattamento sanzionatorio la censura è del tutto infondata a fronte della completa motivazione resa, che valorizza l'offensività della condotta, la pervicacia dimostrata e l'intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è destituito di ogni fondamento, avendo i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione della modalità della condotta oppositiva posta in essere dall'imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza, per avere il ricorrente tentato la fuga e, una volta bloccato, sgomitato e scalciato contro gli agenti, con i quali ingaggiava una colluttazione); che anche in punto di trattamento sanzionatorio la censura è del tutto infondata a fronte della completa motivazione resa, che valorizza l'offensività della condotta, la pervicacia dimostrata e l'intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 11254/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris