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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03513/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27483/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al Corso d’Italia n. 19; –ricorrente e controricorrente incidentale – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale- Oggetto: redditometro – scostamento biennale – sospensione art. 295 c.p.c. 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 2183/02/15 pronunciata il 13maggio 2015 e depositata il 19 maggio 2015,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in ragione della disponibilità di beni – indice di maggior capacità contributiva (“redditometro”) per scostamento consecutivo negli anni 2007 e 2008.

Reagiva con distinti ricorsi alla CTP di Pavia, affermando che parte consistente dei beni indici, come automobili, casa e barca erano frutto di spese sostenute dal padre della compagna convivente, sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso per l’anno 2007 era accolto, quindi il contribuente rappresentava non esservi più due anni di imposta consecutivi di scostamento, ma un tanto non era tenuto in considerazione nel giudizio per l’anno 2008, sull’affermazione non trattarsi di sentenza passata in giudicato, donde questo secondo giudizio esitava in parziale accoglimento(con riconteggio delle voci di imposta), ma nel rigetto della domanda di considerare come unico nucleo familiare il contribuente, la sua convivente ed il padre di lei, sentenza prontamente appellata dal contribuente.

Nel gravame, il contribuente ripeteva esservi stato annullamento della ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2007, quindi la sopravventa carenza di uno degli elementi (biennio di scostamento) per l’accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973nel testo vigente ratione temporis.

Il collegio di secondo grado non considerava l’annullamento per l’anno 2007, perché non fondato su sentenza definitiva, né sospendeva il giudizio, ma accoglieva parzialmente le domande di parte contribuente, ritenendo giustificate alcune spese per l’intervento del 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF padre della convivente, mentre restava la ripresa a tassazione conseguente alla disponibilità della barca.

Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente affidandosi a tre mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso ed interponendo ricorso incidentale fondato su unico mezzo, cui il privato controdeduceva con controricorso incidentale.

CONSIDERATO Vengono proposti tre mezzi di impugnazione.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 2909 c.c., nella sostanza affermando essersi formato giudicato esterno, perché la sentenza della CTR Lombardia 1424/2015, relativa all’annualità 2007 è passata in giudicato come da attestazione del giorno 8 ottobre 2015, pochi mesi dal deposito della sentenza qui in scrutinio.

Dond e, per un verso non sussistono più gli elementi legittimanti l’accertamento sintetico (biennio di scostamento), in quanto l’anno 2007 è stato ritenuto congruo e, per altro verso, tale accertamento esplica effetti sull’anno 2008, vertendosi dei medesimi presupposti.

Per un verso, questa Corte ha già affermato che lo scostamento per due anni consecutivi viene riferito dalla norma al reddito “dichiarato”, donde il requisito deve sussistere al momento dell’avvio dell’accertamento, irrilevante che poi una annualità risulti regolare, come ritenuto da Cass.

V, n. 19106/2005, applicabile alla presente fattispecie perché si riferisce al testo del quarto comma dell’art. 38 d.P.R. n. n. 600/1973 introdotto con l. n. 413/1991, applicabile agli accertamenti sugli anni di imposta 1989 e seguenti, come espressamente indicato in sentenza.

Mentre non è qui rilevane il precedente di Cass.

V, n. 17200/2009 che tratta il caso di accertamento fin da subito riguardante un’unica annualità, con carenza quindi originaria di requisito.

Per altro verso, in tema di giudicato esterno, questa Corte ha da sempre affermato (Cass.

V, n. 9764/2003) l’autonomia de gli anni di 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF imposta, sicché -pur anche nell’identità di beni indice- resta sempre differente la dichiarazione esposta, donde va resa una specifica giustificazione per ciascun anno, in rapporto all’ammontare dichiarato , per cui non può riconoscersi il permanere di anno in anno dei medesimi elementi costituivi la fattispecie, che è condizione perché il giudicato esterno superi il principio di autonomia del periodo di imposta (Cass.

VI- 5, n. 18875/2016).

Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivosi prospetta ancora censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 295 c.p.c., nella sostanza lamentando non essere stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudicante.

Sul punto è intervenuta questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).(cfr. Cass.

S.U. n. 21763/2021).

Pertanto, spetta al giudice verificare l’opportunità o meno della sospensionein ragione degli effetti pregiudicanti che, nel caso di specie, all’evidenza non sono stati riconosciuti in ragione dell’autonomia di imposta.

Il motivo è quindi infondato.

Con il terzo motivo, si prospetta responsabilità aggravata dell’Ufficio che avrebbe dovuto procedere ad annullamento all’esito del passaggio 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF in giudicato della sentenza del 2007, cui consegue denunciata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del patrono erariale.

Sennonché, l’assenza di pregiudizialità (come evidenziata esaminando i precedenti motivi) esclude ogni dovere di autoannullamento, mentre l’infondatezza dei motivi di parte ricorrente, esclude la responsabilità processuale aggravata del patrono erariale.

Il ricorso principale è quindi infondato e dev’essere rigettato.

Può ora essere esaminato il ricorso incidentale erariale affidato ad unico mezzo.

Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1 d.m. 10 settembre 1992 e dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che i giudici d’appello abbiano disapplicato alcuni beni – indice, cosa che è inibita dalle disposizioni citate, consentendo solo una valutazione sulla congruenza delle spese con il reddito esposto.

Per un verso è vero che questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Non di meno, è altrettanto vero che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Nel caso all’esame, il collegio di secondo grado, con apprezzamento di merito sull’apporto probatorio non sindacabile in questa sede, ha riconosciuto giustificate certe spese, riferite alle automobili, mentre non ha ritenuto giustificata la disponibilità dell’imbarcazione, rimodulando così, secondo il principio dell’impugnazione – merito , la ripresa a tassazione.

Pertanto, anche il ricorso incidentale dev’essere rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spesedel presente giudizio.

PQM 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27483/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al Corso d’Italia n. 19; –ricorrente e controricorrente incidentale – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale- Oggetto: redditometro – scostamento biennale – sospensione art. 295 c.p.c. 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 2183/02/15 pronunciata il 13maggio 2015 e depositata il 19 maggio 2015,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in ragione della disponibilità di beni – indice di maggior capacità contributiva (“redditometro”) per scostamento consecutivo negli anni 2007 e 2008. Reagiva con distinti ricorsi alla CTP di Pavia, affermando che parte consistente dei beni indici, come automobili, casa e barca erano frutto di spese sostenute dal padre della compagna convivente, sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per l’anno 2007 era accolto, quindi il contribuente rappresentava non esservi più due anni di imposta consecutivi di scostamento, ma un tanto non era tenuto in considerazione nel giudizio per l’anno 2008, sull’affermazione non trattarsi di sentenza passata in giudicato, donde questo secondo giudizio esitava in parziale accoglimento(con riconteggio delle voci di imposta), ma nel rigetto della domanda di considerare come unico nucleo familiare il contribuente, la sua convivente ed il padre di lei, sentenza prontamente appellata dal contribuente. Nel gravame, il contribuente ripeteva esservi stato annullamento della ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2007, quindi la sopravventa carenza di uno degli elementi (biennio di scostamento) per l’accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973nel testo vigente ratione temporis. Il collegio di secondo grado non considerava l’annullamento per l’anno 2007, perché non fondato su sentenza definitiva, né sospendeva il giudizio, ma accoglieva parzialmente le domande di parte contribuente, ritenendo giustificate alcune spese per l’intervento del 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF padre della convivente, mentre restava la ripresa a tassazione conseguente alla disponibilità della barca. Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente affidandosi a tre mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso ed interponendo ricorso incidentale fondato su unico mezzo, cui il privato controdeduceva con controricorso incidentale. CONSIDERATO Vengono proposti tre mezzi di impugnazione. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 2909 c.c., nella sostanza affermando essersi formato giudicato esterno, perché la sentenza della CTR Lombardia 1424/2015, relativa all’annualità 2007 è passata in giudicato come da attestazione del giorno 8 ottobre 2015, pochi mesi dal deposito della sentenza qui in scrutinio. Dond e, per un verso non sussistono più gli elementi legittimanti l’accertamento sintetico (biennio di scostamento), in quanto l’anno 2007 è stato ritenuto congruo e, per altro verso, tale accertamento esplica effetti sull’anno 2008, vertendosi dei medesimi presupposti. Per un verso, questa Corte ha già affermato che lo scostamento per due anni consecutivi viene riferito dalla norma al reddito “dichiarato”, donde il requisito deve sussistere al momento dell’avvio dell’accertamento, irrilevante che poi una annualità risulti regolare, come ritenuto da Cass. V, n. 19106/2005, applicabile alla presente fattispecie perché si riferisce al testo del quarto comma dell’art. 38 d.P.R. n. n. 600/1973 introdotto con l. n. 413/1991, applicabile agli accertamenti sugli anni di imposta 1989 e seguenti, come espressamente indicato in sentenza. Mentre non è qui rilevane il precedente di Cass. V, n. 17200/2009 che tratta il caso di accertamento fin da subito riguardante un’unica annualità, con carenza quindi originaria di requisito. Per altro verso, in tema di giudicato esterno, questa Corte ha da sempre affermato (Cass. V, n. 9764/2003) l’autonomia de gli anni di 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF imposta, sicché -pur anche nell’identità di beni indice- resta sempre differente la dichiarazione esposta, donde va resa una specifica giustificazione per ciascun anno, in rapporto all’ammontare dichiarato , per cui non può riconoscersi il permanere di anno in anno dei medesimi elementi costituivi la fattispecie, che è condizione perché il giudicato esterno superi il principio di autonomia del periodo di imposta (Cass. VI- 5, n. 18875/2016). Il motivo è quindi infondato. Con il secondo motivosi prospetta ancora censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 295 c.p.c., nella sostanza lamentando non essere stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudicante. Sul punto è intervenuta questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).(cfr. Cass. S.U. n. 21763/2021). Pertanto, spetta al giudice verificare l’opportunità o meno della sospensionein ragione degli effetti pregiudicanti che, nel caso di specie, all’evidenza non sono stati riconosciuti in ragione dell’autonomia di imposta. Il motivo è quindi infondato. Con il terzo motivo, si prospetta responsabilità aggravata dell’Ufficio che avrebbe dovuto procedere ad annullamento all’esito del passaggio 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF in giudicato della sentenza del 2007, cui consegue denunciata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del patrono erariale. Sennonché, l’assenza di pregiudizialità (come evidenziata esaminando i precedenti motivi) esclude ogni dovere di autoannullamento, mentre l’infondatezza dei motivi di parte ricorrente, esclude la responsabilità processuale aggravata del patrono erariale. Il ricorso principale è quindi infondato e dev’essere rigettato. Può ora essere esaminato il ricorso incidentale erariale affidato ad unico mezzo. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1 d.m. 10 settembre 1992 e dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che i giudici d’appello abbiano disapplicato alcuni beni – indice, cosa che è inibita dalle disposizioni citate, consentendo solo una valutazione sulla congruenza delle spese con il reddito esposto. Per un verso è vero che questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019). Non di meno, è altrettanto vero che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Nel caso all’esame, il collegio di secondo grado, con apprezzamento di merito sull’apporto probatorio non sindacabile in questa sede, ha riconosciuto giustificate certe spese, riferite alle automobili, mentre non ha ritenuto giustificata la disponibilità dell’imbarcazione, rimodulando così, secondo il principio dell’impugnazione – merito , la ripresa a tassazione. Pertanto, anche il ricorso incidentale dev’essere rigettato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spesedel presente giudizio. PQM 27– 2 7483 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore i
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