CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] impugna — con atto di appello correttamente qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale (cfr. Sez. 2, n. 23142 del 08/04/2011, Rv. 250564 - 01; Sez. 5, n. 13809 del 18/02/2020 non massimata sul punto; Sez. 2, n. 51681 del 30/11/2023 non massimata) — la sentenza del Giudice di pace di Terni che l'ha assolta, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui all'art. 612, cod. pen. senza tuttavia provvedere sulla richiesta di condanna del querelante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese; Ritenuto che le doglienze esposte nell'atto di impugnazione non siano enunciate nei termini richiesti dall'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., poiché non si denuncia, con le forme richieste dall'art. 581 cod. proc. pen., alcuno dei vizi che consentono di accedere al giudizio di legittimità; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso