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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12467/2026

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[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

3. Tra l'altro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

U., n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135 - 01; Sez.

U., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270 - 01; Sez.

U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637 — 01).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). 3. Tra l'altro, il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135 - 01; Sez. U., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270 - 01; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637 — 01). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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