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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna perché tardivo.

Deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. peli.. per violazione del diritto dell'imputato a comparire in udienza.

Il ricorso è inammissibile.

Risulta, infatti, che in data 13/08/21 sia stata effettuata regolare notifica in carcere e che l'imputata abbia rifiutato di firmare.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna perché tardivo. Deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. peli.. per violazione del diritto dell'imputato a comparire in udienza. Il ricorso è inammissibile. Risulta, infatti, che in data 13/08/21 sia stata effettuata regolare notifica in carcere e che l'imputata abbia rifiutato di firmare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris