CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 4 legge n. 110 del 1975 perché deteneva illegalmente e portava, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, occultandolo in tasca, all'interno di un pacchetto di sigarette, un proiettile calibro 9X19 "parabellum" (NATO); letti i motivi del ricorso con i quali sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; ritenuto che: le censure sollevate siano del tutto generiche in ragione del fatto che la Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni che escludevano sia l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, sia il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, rilevando dei profili di notevole gravità legati all'intimidazione posta in essere mediante l'utilizzo del coltello, alla personalità dell'imputato e alla non occasionalità della violazione, tenuto conto anche di un precedente penale dell'imputato per il quale beneficiava di occasioni di reinserimento sociale con esito negativo; le doglianze difensive assumono un significato e una valenza puramente rivalutativa rispetto al vaglio, puntuale e adeguato, compiuto in sede di merito, donde la conseguente inammissibilità delle relative deduzioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.