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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04926/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso 8271-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 388/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1347/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dovere R.G.N.8271/2023 Cron.

Rep.

Ud27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazione della speciale elargizione di cui alla l. n.302/90 a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso la sentenza ricorre il Ministero dell’Interno per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna adunanza, in vista della quale il controricorrente ha depositato ulteriore memoria.

All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 1, 4 e 8 dellalegge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 della legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n.266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, per avere la Corte fatto decorrere la rivalutazione della speciale elargizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché dal 26.8.2004.

Il ricorso è fondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass.727/26) con argomenti qui richiamati integralmente e dai quali non v’è motivo di discostarsi, le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.

La sentenza , avendo invece fatto decorrere la rivalutazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], va cassata non essendosi uniformata al predetto principio di diritto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per le conseguenti determi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 8271-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 388/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1347/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dovere R.G.N.8271/2023 Cron. Rep. Ud27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazione della speciale elargizione di cui alla l. n.302/90 a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso la sentenza ricorre il Ministero dell’Interno per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna adunanza, in vista della quale il controricorrente ha depositato ulteriore memoria. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 1, 4 e 8 dellalegge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 della legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n.266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, per avere la Corte fatto decorrere la rivalutazione della speciale elargizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché dal 26.8.2004. Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte (Cass.727/26) con argomenti qui richiamati integralmente e dai quali non v’è motivo di discostarsi, le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004. La sentenza , avendo invece fatto decorrere la rivalutazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], va cassata non essendosi uniformata al predetto principio di diritto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per le conseguenti determi
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