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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 06207/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefftlite le conclusioni del PG .

OGLQ.{9-0 1 CnCIAA- >c', 3 OLC‹ 't LO ›fl>0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione (ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.286 del 1998), introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, quanto alla prospettata causa ostativa ex art. 19 d.lgs. n.286 del 1998, si afferma che : a) pur essendo Akkoura figlio di cittadini italiani non può essere ritenuto convivente - prima della carcerazione - con i genitori, essendosi allontanato dalla abitazione familiare ben prima dell'arresto, anche a causa dei problemi di dipendenza da oppiacei; b) va pertanto ritenuta assente l'ipotizzata causa ostativa alla espulsione, né può ritenersi che la pendenza di altri procedimenti penali sia di ostacolo alla esecuzione del provvedimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il ricorrente erra il Tribunale nel ritenere insussistente la causa ostativa di cui all'art.19 d.lgs. n.286 del 1998, in tema di 'rispetto della vita privata e familiare'. [OSCURATO:PERSONA] è giunto in Italia nel 2003, per ricongiunzione con il padre, e tanto il padre che la madre hanno cittadinanza italiana.

Ha tutti i riferimenti affettivi e sociali in Italia.

Rientrato temporaneamente in Algeria, per scelta del padre, ha fatto regolare rientro in Italia nel 2017.

La madre, separata giudizialmente dal padre, ha fornito già durante il procedimento una dichiarazione di disponibilità ad accoglierlo, il che rappresenta visibile conferma della effettività del legame.

La dichiarazione è stata allegata all'atto di ricorso.

Tanto la madre che la sorella, si afferma, hanno intrattenuto colloqui con [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di detenzione.

Si tratta di aspetti non v/aiutati dal Tribunale nella decisione impugnata.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 La disposizione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - in tema di ricorrenza di cause ostative alla espulsione - è stata oggetto di riformulazione con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

In particolare è stata introdotta la causa ostativa della potenziale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, in rapporto alla quale il giudice, come si è già precisato in sede nomofilattica, è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett.

C (così Sez.

I n. 10296 del 13.1.2022, rv 282789).

Ad essere rilevante ai fini di detta verifica non è - come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza - il solo dato formale della pregressa «convivenza», dovendosi accertare la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' l'esistenza o meno di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale si è basata - in via pressocchè esclusiva - sull'abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] della casa familiare in epoca antecedente l'esecuzione della pena, senza tener conto di aspetti (come quello della rinnovata disponibilità alla accoglienza da parte della madre) che appaiono prima facie rilevanti nel rinnovato quadro normativo, prima ricordato.

Va pertanto disposta, previo annullamento della decisione impugnata, nuova valutazione della opposizione, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trento.

O Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefftlite le conclusioni del PG . OGLQ.{9-0 1 CnCIAA- >c', 3 OLC‹ 't LO ›fl>0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione (ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.286 del 1998), introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, quanto alla prospettata causa ostativa ex art. 19 d.lgs. n.286 del 1998, si afferma che : a) pur essendo Akkoura figlio di cittadini italiani non può essere ritenuto convivente - prima della carcerazione - con i genitori, essendosi allontanato dalla abitazione familiare ben prima dell'arresto, anche a causa dei problemi di dipendenza da oppiacei; b) va pertanto ritenuta assente l'ipotizzata causa ostativa alla espulsione, né può ritenersi che la pendenza di altri procedimenti penali sia di ostacolo alla esecuzione del provvedimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il ricorrente erra il Tribunale nel ritenere insussistente la causa ostativa di cui all'art.19 d.lgs. n.286 del 1998, in tema di 'rispetto della vita privata e familiare'. [OSCURATO:PERSONA] è giunto in Italia nel 2003, per ricongiunzione con il padre, e tanto il padre che la madre hanno cittadinanza italiana. Ha tutti i riferimenti affettivi e sociali in Italia. Rientrato temporaneamente in Algeria, per scelta del padre, ha fatto regolare rientro in Italia nel 2017. La madre, separata giudizialmente dal padre, ha fornito già durante il procedimento una dichiarazione di disponibilità ad accoglierlo, il che rappresenta visibile conferma della effettività del legame. La dichiarazione è stata allegata all'atto di ricorso. Tanto la madre che la sorella, si afferma, hanno intrattenuto colloqui con [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di detenzione. Si tratta di aspetti non v/aiutati dal Tribunale nella decisione impugnata. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 La disposizione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - in tema di ricorrenza di cause ostative alla espulsione - è stata oggetto di riformulazione con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. In particolare è stata introdotta la causa ostativa della potenziale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, in rapporto alla quale il giudice, come si è già precisato in sede nomofilattica, è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. C (così Sez. I n. 10296 del 13.1.2022, rv 282789). Ad essere rilevante ai fini di detta verifica non è - come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza - il solo dato formale della pregressa «convivenza», dovendosi accertare la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' l'esistenza o meno di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale si è basata - in via pressocchè esclusiva - sull'abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] della casa familiare in epoca antecedente l'esecuzione della pena, senza tener conto di aspetti (come quello della rinnovata disponibilità alla accoglienza da parte della madre) che appaiono prima facie rilevanti nel rinnovato quadro normativo, prima ricordato. Va pertanto disposta, previo annullamento della decisione impugnata, nuova valutazione della opposizione, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trento. O Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 06207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris