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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16211/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01EUQX6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza avanzata da NEAGU Georgel tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza, osservando che nel caso di specie non potevano desumersi elementi indicativi di una preordinazione unitaria dei fatti delittuosi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NEAGU Georgel lamentando erronea applicazione di legge per non avere il Tribunale apprezzato le particolari ragioni (correlate alla provenienza etnica) sottese alle condotte delittuose.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.

Le condotte oggetto di accertamento definitivo (resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni), come coerentemente argomentato in sede di merito, appaiono del tutto eterogenee e non risultano correlate alla condizione etnica o sociale del soggetto migrante, il che rende generica la doglianza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01EUQX6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza avanzata da NEAGU Georgel tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza, osservando che nel caso di specie non potevano desumersi elementi indicativi di una preordinazione unitaria dei fatti delittuosi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NEAGU Georgel lamentando erronea applicazione di legge per non avere il Tribunale apprezzato le particolari ragioni (correlate alla provenienza etnica) sottese alle condotte delittuose. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti. Le condotte oggetto di accertamento definitivo (resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni), come coerentemente argomentato in sede di merito, appaiono del tutto eterogenee e non risultano correlate alla condizione etnica o sociale del soggetto migrante, il che rende generica la doglianza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16211/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris