CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 25848/2016 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 4120/18/2015 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania, depositata il 30/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef e Ilor per gli anni 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289; secondo l’interpretazione offertane dall’Ufficio, infatti, tale ultima disposizione consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, d i d efinire in maniera automatica la propria posizione relativa agli indicati anni d’imposta mediante il versamento di quanto dovuto per ciascun tributo in misura ridotta al 10%, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente giàversato; la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania -rigettò il successivo gravame proposto dall’Agenzia delle entrate; i giudici d’appello rilevarono che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il regime agevolato doveva intendersi esteso anche ai contribuenti che avevano già versato le imposte per intero, con esclusione dei soggetti esercenti attività d’impresa; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], erede del contribuente, resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. Considerato che: con l’unico mezzo l’Amministrazione denunzia violazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, assumendo che la C.T.R. avrebbe errato nell’estendere il beneficio al contribuente; la norma evocata, infatti, ne limita l’applicazione a coloro che «hanno versato imposte per il triennio 1990-1992», con conseguente esclusione dei soggetti, quali il Cappello, per i quali il versamento è stato effettuato dal sostituto d’imposta, ed in specie dal datore di lavoro; il motivo è infondato; questa Corte ha infatti più volte affermato che ilrimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dalsisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dalsostituto d'imposta che ha effettuato il vers amento , ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando peraltro conferma tale ultima legittimazione anche nell'art. 16- octiesdel d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) il quale, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (v., fra le numerose altre, Cass. n. 11141/2022; Cass. n. 22830/2018; Cass. n. 29039/2017; Cass. n. 14406/2016); l’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso; le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate in base alla soccombenza. Nei confronti dell’Agenzia delle entrate nulla va disposto in ordine al contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 4.000,00, oltre € 200,00 per