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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 48972/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0483V4Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato la pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.

Alla odierna udienza si è proceduto alla riunione deui due ricorsi che erano stati separatamente iscritti dalla cancelleria centrale.

2. Con essi il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego dell'art. 131-bis c.p. e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. 3.11 ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto della ricorrenza dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: in particolare, ha fatto riferimento a due precedenti penali specifici, con ciò facendo emergere il requisito di abitualità che preclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari:. 131-bis c.p. (cfr. p. 2).

Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Quanto al rigore punitivo, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 R.v. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno applicato la contestata recidiva con argomenti logici, tenuto conto dei precedenti specifici, che confermano la sua propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti i quali sono stati correttamente ritenuti espressione di un aggravio di pericolosità, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 3.2 Il secondo ricorso, depositato in data 30 Maggio 2023, contiene un ulteriore motivo di ricorso, palesemente inammissibile, in quanto attiene verosimilmente ad altro procedimento, laddove si assume violazione di legge in relazione all'applicazione di circostanza aggravante relativa ad un reato di furto, argomento estraneo al presente procedimento che concerne il traffico di sostanze stupefacenti 4.All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0483V4Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato la pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Alla odierna udienza si è proceduto alla riunione deui due ricorsi che erano stati separatamente iscritti dalla cancelleria centrale. 2. Con essi il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego dell'art. 131-bis c.p. e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. 3.11 ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto della ricorrenza dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: in particolare, ha fatto riferimento a due precedenti penali specifici, con ciò facendo emergere il requisito di abitualità che preclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari:. 131-bis c.p. (cfr. p. 2). Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Quanto al rigore punitivo, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 R.v. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno applicato la contestata recidiva con argomenti logici, tenuto conto dei precedenti specifici, che confermano la sua propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti i quali sono stati correttamente ritenuti espressione di un aggravio di pericolosità, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 3.2 Il secondo ricorso, depositato in data 30 Maggio 2023, contiene un ulteriore motivo di ricorso, palesemente inammissibile, in quanto attiene verosimilmente ad altro procedimento, laddove si assume violazione di legge in relazione all'applicazione di circostanza aggravante relativa ad un reato di furto, argomento estraneo al presente procedimento che concerne il traffico di sostanze stupefacenti 4.All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023
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