CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11217-2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife s o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]— intimata — avverso la sentenz a n. 950/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO,depositata l’11 / 10 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Martinsicuropropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzoaveva accoltol’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 357/2017 , emessa dal la Commissione tributaria provinciale di Teramoin rigetto del ricorso avverso avvis o di accertamento ICI 2011emesso dal suddetto Comune; la contribuente è rimasta intimata; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la decadenza relativa alla tardività del ricorso introduttivo, proposto avverso diniego di ritiro, in autotutela, dell’avviso di accertamento ICI,annualità 2011, n. 1817 del 22/11/2016, che non era stato oggetto di impugnazione da parte della contribuente; 1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento dianzi indicato, divenuto definitivo ben prima del provvedimento di diniego, reso in autotutela, dall’amministrazione per il ritiro dell’atto impositivo; 1.3. con il terzo motivoil Comune denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa/erronea applicazione dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992» quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata aveva riconosciuto la detrazione in favore della contribuente sebbene la costante ed univoca giurisprudenza dilegittimità avesse affermato il principio per cui in tema di i.c.i.,ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le « abitazioni principali» dall'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , un'unità immobiliare può essere riconosciutaabitazione principale se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisitosia riscontrabile, come nel caso in esame,solo con riguardo al ricorrente ed invece difettinei familiari; 2.1.in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo,le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2. èpertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso P.Q.M. La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della C